Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2010, n. 27343
CASS
Sentenza 6 maggio 2010

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La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere applicata, anche in caso di patteggiamento della pena, pur quando la condotta di guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione fisica per uso di sostanze stupefacenti sia stata posta in essere con l'uso di un ciclomotore per la cui circolazione non è richiesta la patente, bensì il possesso di un certificato di idoneità alla guida.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2010, n. 27343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27343
    Data del deposito : 6 maggio 2010

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