Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere applicata, anche in caso di patteggiamento della pena, pur quando la condotta di guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione fisica per uso di sostanze stupefacenti sia stata posta in essere con l'uso di un ciclomotore per la cui circolazione non è richiesta la patente, bensì il possesso di un certificato di idoneità alla guida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2010, n. 27343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27343 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/05/2010
Dott. IACOPINO Silvana G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 836
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 29255/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/OEDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) ZZ ND, N. IL 10/03/1989 C/;
avverso la sentenza n. 116/2009 TRIB. SEZ. DIST. di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, del 26/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo A., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria;
Udito il difensore Avv. VOLTATTORNI F. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto della sospensione della patente di guida.
OSSERVA
Con sentenza del 26/3/2009 il giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto, ha applicato a ZZ ND, su richiesta delle parti, la pena concordata di mesi tre di arresto ed Euro 3000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 186 c.p., comma 2, lett. c), comma 2 bis, D.Lgs. n.285 del 1992, art. 187, comma 1 con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la diminuente per la scelta del rito speciale.
Con la medesima sentenza il giudicante ha disposto la sospensione della patente, ed patentino, del ZZ per mesi sei. Il prevenuto, infatti, era alla guida di un ciclomotore Piaggio Liberty tg. X2KR4H ed era titolare di certificato di idoneità alla guida di tale mezzo n. APO018543T. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona il quale si è doluto perché la patente di guida del prevenuto era stata sospesa per un periodo inferiore al minimo fissato dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c) Tale sanzione, poi, non era stata applicata per l'altro reato di guida in condizioni di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Il giudicante ha sospeso il ed patentino che abilitava il ZZ alla guida del ciclomotore che conduceva al momento dei fatti per un periodo di tempo inferiore a quello prescritto. Ha, invero, sospeso il detto certificato di idoneità alla guida del ciclomotore per mesi sei mentre, invece, avuto riguardo al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), avrebbe dovuto applicare la detta sanzione amministrativa accessoria della sospensione del documento di guida per un periodo compreso tra un minimo di un anno ed un massimo di due anni. Inoltre, il giudice non ha tenuto conto che anche per la contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, è prescritta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Si tratta di due distinti periodi che vanno entrambi applicati anche in caso di sentenza di patteggiamento su richiesta delle parti, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art.186, comma 2 quater, art. 187, comma 1 ter, come modificati dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.
Nè può sostenersi che, trattandosi di ciclomotore per la cui guida non è necessaria la patente, non è possibile applicare la sanzione amministrativa accessoria. Ed invero, il legislatore ha previsto la sospensione della patente nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcol ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti perché, al fine di ristabilire quella regolarità nella circolazione stradale che la condotta del soggetto trovato nelle dette condizioni ha posto in pericolo ovvero alterato (come appunto nella specie, considerato che il ZZ ha pure cagionato un incidente stradale), ha voluto sanzionare con il divieto di circolare alla guida di veicoli per un certo periodo di tempo il soggetto che ha dimostrato di avere posto in pericolo la sicurezza degli utenti della strada. Tale essendo l'intento del legislatore, è evidente che questi, parlando di sospensione della patente di guida, ha inteso riferirsi a tutti i documenti che abilitano alla conduzione di veicoli, e quindi anche al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, i quali rientrano nella categoria dei veicoli. D'altronde, argomento a favore di tale interpretazione della normativa vigente può trarsi dal testo attuale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 12 in base al quale è sanzionata la condotta di chiunque abbia la disponibilità di un veicolo e lo affidi o ne consenta la guida a chi non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1 bis e 1 ter dello stesso articolo (concernenti la guida di un ciclomotore da parte di soggetto minore di età o di età maggiore non titolare di patente di guida) o il prescritto certificato di abilitazione professionale. Da ciò si evince che identico disvalore è riconosciuto alla condotta di chi affidi incautamente a soggetto non abilitato un veicolo, prescindendosi dalla denominazione formale dell'abilitazione, ma dando rilievo solo alla circostanza che è stato permesso a soggetto comunque non autorizzato a guidare di condurre un veicolo per il quale è richiesta una qualsiasi abilitazione, così ponendo in pericolo la sicurezza stradale. Non vi è, quindi, ragione alcuna per non equiparare il certificato in questione alla patente.
Ne consegue che, poiché nella specie non si tratta di veicolo per la cui guida non è richiesta alcuna abilitazione, neppure nella forma del conseguimento del certificato di idoneità alla guida, correttamente il giudicante ha applicato al ZZ, sia pure errando nella fissazione del periodo di durata, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del ed patentino, discendendo questa per legge da reati commessi in violazione delle norme del Codice della Strada mediante la conduzione di un ciclomotore per la quale è richiesto un certificato di idoneità alla guida.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamene alla durata della sanzione amministrativa e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di S. Benedetto del Tronto.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010