Sentenza 23 maggio 2007
Massime • 1
Destinatario della normativa antinfortunistica, nell'ambito di un'impresa organizzata in forma societaria, è sempre il legale rappresentante, qualora non siano individuabili soggetti diversi obbligati a garantire la sicurezza dei lavoratori. (Fattispecie in tema di omessa adozione di dispositivi antinfortunistici in un cantiere predisposto per la costruzione di un fabbricato).
Commentari • 2
- 1. Sicurezza sul lavoro: infortunio e responsabilità del legale rappresentante di società (Cass. pen. n. 49214/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 30 gennaio 2013
1. Premessa Nella decisione in commento del 18 dicembre 2012, n. 49214 i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che in caso di infortunio mortale di un prestatore di lavoro che non sia regolare ed in mancanza di protezione di un vano ascensore, è responsabile il legale rappresentante della società appaltatrice dei lavori di costruzione di un fabbricato (nella fattispecie concreta un albergo). 2. La fattispecie In primo grado il tribunale aveva condannato il ricorrente alla pena della reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in quanto lo aveva ritenuto …
Leggi di più… - 2. Sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore (Cass. pen. n. 41991/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 11 dicembre 2012
1. Premessa Nella decisione in commento del 25 ottobre 2012, n. 41991 i giudici della Corte, intervenendo ancora sul tema degli infortuni sul lavoro, hanno ribadito e constatato la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio di un operaio che si era recato in un cantiere (per il primo giorno di lavoro) e, in quel frangente era caduto a terra (1) riportando gravi lesioni. Ciò era avvenuto a causa del cedimento di un pannello in vetroresina che non aveva retto il peso del dipendente. L'imputato veniva condannato nei primi gradi di giudizio e, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione. Nelle proprie difese l'imputato ha sostenuto che il prestatore di lavoro non avrebbe dovuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2007, n. 24478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24478 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/05/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 1538
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI IA Silvia - Consigliere - N. 00990/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA IA, nata a [...] il [...];
avverso la Sentenza pronunciata dal Tribunale di Paola in Scalea in data 10.02.2006 con cui è stata condannata alla pena di Euro 4.000,00, d'ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 23, 24, 35, 68, 77; D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 271, 283,
389;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
OSSERVA
Con sentenza in data 10.02.2006 il Tribunale di Paola in Scalea condannava LA IA, alla pena di Euro 4.000,00, d'ammenda per avere, quale legale rappresentante della Sergente Costruzioni s.r.l. titolare di un cantiere, sito in via Rocca di Belvedere marittimo, preordinato all'esecuzione di un fabbricato, omesso di adottare dispositivi antinfortunistici.
Proponeva appello l'imputata deducendo che:
- essa aveva adempiuto alle prescrizioni impartitele dal funzionali ASL e che non aveva potuto effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative per mancanza di fondi, sicché poteva essere dichiararla l'estinzione dei reati;
- la responsabilità era stata affermata soltanto sulla base del dato formale della qualità di legale rappresentante della società costruttrice, senza che fosse stata accertata la sua presenza in in cantiere;
- i ponteggi erano stati parzialmente, realizzati sin dall'anno 2000 e i lavori sospesi in attesa di una concessione in variante, sicché non sussisteva alcun concreto pericolo per l'incolumità dei lavoratori, operando, quelli notati in cantiere dagli ispettori, non sui ponteggi, ma al piano terra;
- non era stato specificato il motivo per cui, sulla base dei verbali di sopralluogo, talune violazioni erano state ritenute sussistenti ed altre escluse.
Chiedeva di essere assolta.
Gli atti venivano trasmessi a questa Corte ai sensi dell'art. 568 c.p.p., n.
4. L'impugnazione non è puntuale perché propone doglianze erronee e in punto di fatto avverso la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico - giuridici, essendo stati specificati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputata e confutata ogni obiezione difensiva, con logica motivazione che non può essere censurata.
Il primo motivo non è puntuale.
Il D.Lgs n. 758 del 1994, contenente Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in maceria di lavoro", ha introdotto uno specifico rimedio amministrativo, qual è quello previsto dagli art. 20 e segg., per la sollecita rimozione delle situazioni antigiuridiche in materia di sicurezza del lavoro.
La procedura amministrativa persegue la finalità di eliminare le situazioni d'illiceità che pongano in pericolo beni primari dei lavoratori e degli utenti, con la conseguenziale estinzione del reato, mediante l'eventuale condotta fattiva e premiale dell'indagato, e richiede l'effettività dell'adempimento e, ai fini dell'estinzione del reato, anche il pagamento della somma, dovuta. La procedura si attiva impartendo al contravventore una prescrizione, da notificare o comunicare, e fissando per la regolarizzazione un termine, da stabilire in relazione alla gravità ed al grado di pericolosità delle violazione fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al P.M. la notizia di reato inerente alla contravvenzione.
Nel caso in esame, l'ingiustificato, mancato pagamento delle somme dovute non poteva comportare l'effetto estintivo dei reati. Ha accertato il Tribunale che l'imputata, legale rappresentante di una società di costruzioni edilizie e quindi tenuta all'osservanza degli obblighi imposti al datore di lavoro in materia di sicurezza dei lavoratori, ha omesso d'adottare dispositivi antinfortunistici in un cantiere predisposti) per la costruzione di un fabbricato. Non l'esimeva da responsabilità il fatto di non essere stata notata in cantiere, ne' lo stato dei lavori, constatati ancora in corso. Infatti, in tema di prevenzione antinfortunistica nel settore delle costruzioni, va osservato che il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art.3, dispone che "all'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti coloro che esercitano le attività indicate all'art. 1 e, per quanto loro spetti e competa, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori in conformità al D.P.R. 27 aprile del 1955, artt. 4, 5 e 6, art. 547 e che, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 26, che ha dato attuazione a varie direttive comunitarie, integra e coordina la normativa, dello stesso tenore, dei decreti presidenziali di portata generale che sono il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, norme generali per l'igiene del lavoro.
Ha, quindi, affermato questa Corte Sezione 3, sentenza n. 904/2001, udienza 2.03.2001, RV. 21901Q che il decreto n. 626/1994, come modificato dal decreto n. 242/1966, se, da una parte, non abroga espressamente le singole prescrizioni previgenti, dall'altra, introduce categorie e istituti generali che sostituiscono, modificano e accrescono quelli definiti dai precedenti decreti 547/1955 e 303/1955, precisando, per quel che interessa, la nozione di datore di lavoro nel senso che "per le violazioni delle norme di sicurezza e d'igiene stabilite nei decreti 547/1955 e 303/1956 si deve fare riferimento alla nozione di datore di lavoro definita del D.Lgs. n.626 del 1994, art. 2 lett. b), nonché al contenuto degli obblighi prevenzionali che lo stesso decreto stabilisce per i singoli soggetti obbligati".
Pertanto, il soggetto destinatario delle norme contestate all'imputato è il "datore di lavora titolare delle obbligazioni prevenzionali più importanti in materia d'igiene dei locali" e di sicurezza del lavoro, cui sono rivolte le prescrizioni antinfortunistiche e per assicurare soddisfacenti condizioni d'igiene e di sicurezza.
Sussiste, quindi, responsabilità penale, quanto meno, per colpa se il datore di lavoro non adotti le misure atte a prevenire l'inquinamento dell'ambiente di lavoro e pericoli o danni al personale addetto e se non assolva l'onere di provare che il servizio di prevenzione sia funzionante e che adesso sia preposto un dirigente responsabile.
Nel caso in cui l'impresa abbia carattere di società e non sia possibile individuare gli organi tenuti a garantire la sicurezza del lavoro, la relativa responsabilità grava anche penalmente sul legale rappresentante della società, perché costui, ancorché non svolga mansioni tecniche, è pur sempre preposto alla gestione della società e s'identifica quindi con i soggetti primati destinatali delle norme antinfortunistiche.
Quindi, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme, per quanto attiene all'adozione degli apparati strumentali necessari a preservare l'incolumità dei lavoratori è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggetive.
Tale compito discende dalla legge e non richiede espresso conferimento e da esso il datore di lavoro può esimersi solo mediante conferimento di validi delega.
Costituisce inammissibile censura in fatto la dedotta fase d'allestimento dei ponteggi, correttamente esclusa dal giudice di merito, alla stregua degli accertamenti degli ispettori, datati 27/28729 ottobre 2003 e 20 novembre 2003 secondo cui il cantiere era stato aperto nell'anno 2000.
Peraltro l'osservanza della normativa antinfortunistica deve essere assicurata, per costante giurisprudenza di questa Corte, sia nella fase d'allestimento sia in quello di smontaggio del cantiere. È irrilevante l'ultima doglianza, circa la non uniforme valutazione delle ipotesi criminose offerte al vaglio del giudice, dipesa non da un vizio motivazionale, ma dall'attento esame delle emergenze processuali rispetto a ciascun reato contestato all'imputata, L'inammissibilità del ricorso che preclude l'operatività di sopravvenute cause d'estinzione è l reato,, comporta condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1,000,00, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1,000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2007