Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, viola il principio di continuità delle scritture di cui all'art. 2216 cod. civ. - per il quale le operazioni devono essere annotate giorno per giorno - la tenuta della contabilità del libro giornale mese per mese, partendo da zero all'inizio di ogni mese come se si tratti di un periodo autonomo rispetto ai precedenti e successivi, violazione che, impedendo la ricostruzione del patrimonio della società, comporta l'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Commentario • 1
- 1. Occultamento o distruzione di scritture contabili: reati tributari e fallimentari a confrontoAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2014, n. 49593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49593 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 14/10/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 2993
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 52869/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LU N. IL 08/05/1965;
NI ZI N. IL 17/10/1954;
avverso la sentenza n. 3069/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAPALORCIA GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria G., che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. EQUIZI G., per entrambi.
RITENUTO IN FATTO
1. I fratelli NI CI e AN, chiamati a rispondere il primo di bancarotta fraudolenta documentale quale amministrazione unico della CO.GE.VAL Cantieri fino a sei mesi prima della dichiarazione di fallimento intervenuta l'11-11-2004, entrambi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, erano ritenuti responsabili -e condannati alle pene di legge, salvo che per alcuni fatti specifici relativi alle due imputazioni-, dal Tribunale di Milano con sentenza del 12-6-2008, che veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano con pronuncia in data 9-10-2012. 2. La bancarotta documentale si riferisce alla mancanza di numerose schede di contabilità generale, all'irregolare tenuta del libro degli inventari, alla tenuta del libro giornale, a partire dal luglio 2003, in modo che per ogni mese la numerazione ripartiva da zero, con saldi inconciliabili;
inoltre, sempre nel libro giornale, erano state effettuate annotazioni non rispondenti alla realtà quanto ai rapporti tra la CO.GE.VAL e la collegata FI.GE.G NI srl, di cui era amministratore IN AN, e in particolare era stata annotata, il 14-1-2004, una fittizia nota di credito per l'importo di 253.000 Euro per errata fatturazione verso la collegata.
3. La bancarotta patrimoniale, che coinvolge anche IN AN nella veste di concorrente nel reato, riguarda due distrazioni, l'una di Euro 253.000, relativa alla nota fittizia di cui sopra, l'altra di Euro 100.550 corrispondente a valori annotati in contabilità fino al dicembre 2002, poi ingiustificatamente azzerati in conseguenza del condono c.d. tombale.
4. IN CI ha proposto ricorso personale affidato a quattro motivi.
5. Primo: vizio di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale avendo la stessa sentenza dato atto dell'indisponibilità in capo al IN delle scritture contabili, trasferite a Milano presso il nuovo amministratore, anche se poi la testimonianza in tal senso della dipendente EM era stata ingiustificatamente interpretata come un espediente dell'imputato per liberarsi, facendola sparire, di un'incompleta contabilità a pochi mesi dal fallimento, mentre la teste aveva riferito che le scritture erano complete riguardando tutti gli anni dalla costituzione della società al 2004.
6. Il ricorrente osserva poi, sempre nell'ambito del primo motivo, che le modalità di tenuta del libro giornale erano conformi all'art. 2216 c.c. e che comunque quelle rilevate erano incongruenze contabili inidonee a non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari anche perché tale ricostruzione era stata possibile senza notevoli difficoltà.
7. Quanto alle condotte sub 1 e 2 del primo capo d'imputazione, la sentenza non aveva vagliato criticamente le argomentazioni difensive ritenendole generiche e aveva quindi omesso la valutazione delle attendibili ricostruzioni della difesa.
8. Secondo motivo: vizio di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta patrimoniale (nn. 1 e 4 del secondo capo d'imputazione). Quanto alla nota di credito verso Figec, si trattava di mero errore contabile privo di esito finanziario, quanto all'utilizzo del condono tombale, era emerso che il relativo denaro contante era stato utilizzato per retribuire ore di lavoro straordinario dei dipendenti, onde, in presenza di semplici irregolarità contabili, non si era verificato alcun pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori;
9. Terzo motivo: totale omissione di motivazione sul motivo di appello inerente all'inversione dell'onere della prova essendosi fatto carico all'imputato di giustificare un disavanzo che l'accusa non aveva provato come sussistente (lamenta la sovrapposizione della sua posizione a quella del fratello CI, che è lui, e richiama l'appello di AN come se fosse il suo).
10. Quarto motivo: vizio di motivazione in punto di giudizio di sola equivalenza delle generiche all'aggravante incorrendo in contraddizione laddove la condotta processuale era stata ritenuta rilevante al fine della concessione delle generiche e ostativa al giudizio di prevalenza, senza contare che l'ipotesi accusatoria era stata ridimensionata a seguito dell'assoluzione da alcune ipotesi di distrazione e di bancarotta documentale.
11. IN AN ha proposto ricorso personale affidato a quattro motivi.
12. I primi due motivi ricalcano il secondo ed il terzo dell'altro gravame.
13.11 terzo motivo investe, con la censura di vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato quale concorrente estraneo senza indicare in concreto il contributo agli eventi distrattivi -individuati in incongruenze contabili- sulla sola base di una motivazione apparente che fa leva sull'unitarietà della gestione della fallita da parte dei due fratelli, essendo AN anche amministratore della partecipata Figec.
14. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in punto di diniego di concessione delle generiche, che non teneva conto della risalenza dell'unico precedente specifico e del fatto che l'ipotesi accusatoria fosse stata ridimensionata a seguito dell'assoluzione da alcune ipotesi di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi meritano nel complesso rigetto, essendo sotto alcuni profili inammissibili.
2. Quanto al primo motivo del ricorso di IN CI, è infondata la censura di vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale. Infatti, pur avendo la sentenza dato atto che le scritture erano state consegnate al curatore da IN CO, amministratore unico della società, essa non ha mancato di evidenziare come il trasferimento di dette scritture a Milano, presso il predetto amministratore nominato solo sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, rappresentasse un espediente dell'imputato per liberarsi, nell'imminenza della procedura concorsuale, di una contabilità la cui tenuta era tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
3. Tale valutazione, a differenza da quanto sostenuto dal ricorrente, è esaurientemente giustificata, da un lato, dal richiamo alla testimonianza della dipendente EM secondo la quale le scritture portate a Milano erano state collocate in un monolocale simile ad un deposito di carta da macero, dall'altro dal rilievo assorbente che le omissioni ed irregolarità di tenuta risalivano agli anni 2002-2003 quando amministratore unico della società era IN CI, con la conseguenza che esse non potevano comunque essere imputate all'ultimo amministratore, palesemente di comodo.
4. Invano, poi, il ricorrente reitera, sempre nell'ambito del primo motivo, l'assunto della regolarità della tenuta delle scritture e comunque dell'avvenuta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari senza notevoli difficoltà.
5. La prima affermazione, che fa leva sull'asserita conformità della tenuta del libro giornale al disposto dell'art. 2216 c.c., (secondo il quale le operazioni devono essere annotate giorno per giorno), non tiene conto che, come perspicuamente osservato dai giudici di merito, tale modalità presuppone l'osservanza del principio della continuità delle scritture, indiscutibilmente violato mediante la tenuta della contabilità della CO.GE.VAL mese per mese, partendo da zero all'inizio di ogni mese come se si trattasse di un periodo autonomo rispetto ai precedenti e ai successivi.
6. La seconda è generica e meramente assertiva non essendo accompagnata neppure dall'indicazione degli elementi a sostegno dell'assunto per il quale le anomalie rilevate integrerebbero incongruenze contabili inidonee a non rendere possibile la ricostruzione dei fatti economico-patrimoniali della società.
7. Le censure afferenti alle condotte sub 1 e 2 del primo capo d'imputazione (annotazione di crediti inesistenti della collegata FI.GE.G verso la Co.Ge.VAL e nota di credito fittizia verso la FI.GE.G per asseritamente errata fatturazione) sono inammissibili in quanto addebitano alla sentenza il mancato vaglio critico delle argomentazioni difensive già qualificate generiche dalla corte territoriale, senza peraltro indicare, neppure in modo sommario, il contenuto delle deduzioni difensive che non sarebbero state esaminate, ne' le ragioni dell'eventuale non conformità a legge o illogicità della valutazione del quadro probatorio, in tal modo astenendosi dall'evidenziare le questioni sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, così incorrendo nella mancanza di specificità che, consistente nella precisa indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame, deve contrassegnare i motivi di impugnazione a pena di inammissibilità (art. 581 c.p.p., lett. c e art. 591 c.p.p., lett. c).
8. Il secondo motivo del ricorso di IN CI, che investe la bancarotta fraudolenta patrimoniale (nn. 1 e 4 del secondo capo d'imputazione), è inammissibile.
9. L'impugnante pretenderebbe, con argomento di visibile inconsistenza, di attribuire alla nota di credito verso FI.Ge.G per l'importo di Euro 253.000 la natura di mero errore contabile privo di esito finanziario, trascurando che, al contrario, si era trattato dello strumento contabile per realizzare la distrazione della relativa somma, così sottratta alla garanzia dei creditori della CO.GE.VAL..
10. Quanto poi alla rettifica asseritamente conseguenza del condono ed. tombale, che aveva portato all'inopinato azzeramento in contabilità dell'importo di oltre Euro 100.000, risulta privo di qualunque supporto sia documentale che dichiarativo l'assunto del ricorrente circa l'utilizzo della relativa somma di denaro contante per retribuire ore di lavoro straordinario dei dipendenti, con la conseguenza che non vi è prova che si tratti di mera irregolarità contabile piuttosto che di artificio contabile causa di pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori.
11. Discende da quanto appena osservato la manifesta infondatezza anche del terzo motivo che addebita alla sentenza omessa motivazione sull'asserita inversione dell'onere della prova circa la sussistenza delle distrazioni, tra l'altro dolendosi della sovrapposizione della posizione del ricorrente a quella del fratello CI (che è invece proprio il ricorrente) e richiamando l'appello di IN AN come se fosse quello di CI.
12. Il quarto motivo è infondato avendo la corte territoriale, sottraendosi al dedotto vizio di motivazione, osservato che la gravita dei fatti e il negativo comportamento processuale non avrebbero giustificato neppure la già intervenuta concessione delle generiche, mentre non è seriamente invocabile in senso favorevole alla prevalenza delle generiche il ridimensionamento dell'ipotesi accusatoria per effetto dell'assoluzione da alcune ipotesi di reato che, già contenuta nella sentenza di primo grado, era stata nondimeno ritenuta in quella sede inidonea a giustificare un più favorevole giudizio di ponderazione delle circostanze. 13. Quanto al ricorso di IN AN, i primi due motivi si allineano al secondo ed al terzo del gravame del fratello e pertanto si rinvia alla trattazione di questi ultimi.
14. Il terzo motivo è privo di fondamento laddove si sforza di addebitare alla sentenza vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità quale extraneus, trascurando da un lato che quelle che sono definite incongruenze contabili integrano invece, per quanto già evidenziato, espedienti contabili funzionali alle condotte distrattive, dall'altro che il contributo ad esse fornite da IN AN è stato motivatamente ravvisato nell'unitarietà della gestione della fallita da parte dei due fratelli, essendone CI amministratore, AN direttore tecnico, oltre che amministratore della partecipata FI.GE.G, e nella concorsualità delle vicende distrattive caratterizzate da condotte degli imputati reciprocamente funzionali ed indispensabili l'una all'altra. Nè va dimenticato che la distrazione di maggior importo è stata messa a segno proprio mediante una fittizia nota di credito verso FI.GE.G..
15. Non ha maggior spessore il quarto motivo dell'impugnazione di IN AN relativo al diniego di attenuanti generiche. 16. Infatti, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione di tale diniego, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione senza essere tenuto ad esaminare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa. La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, e non è quindi censurabile, avendo fatto richiamo ai precedenti, uno dei quali specifico, del prevenuto.
17. Segue per ciascuno dei ricorrenti il carico delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014