CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20473 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. IN AN, nata a [...] il giorno 13/6/1964 rappresentata ed assistita dall’avv. Patrizia Gallino - di fiducia 2. AF RA, nato a [...] il giorno 17/4/1951 rappresentato ed assistito dall’avv. Patrizia Gallino - di fiducia avverso la sentenza in data 20/10/2025 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria contenente anche le conclusioni del difensore delle parti civili IA AE e GE EN, avv. William Limuti, che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da nota spese allegata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20473 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 12/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 ottobre 2025 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza in data 18 giugno 2024 del Tribunale di Sondrio con la quale era stata affermata la penale responsabilità di AN IN e di RA AF in relazione ai reati di concorso in tentata estorsione aggravata (artt. 81, 110, 56, 629, commi 1 e 2, cod. pen.) commesso dal 15 ottobre 2021 al 13 novembre 2021 (capo 1 della rubrica delle imputazioni) e di concorso nel porto illegale di un manganello telescopico (art. 4, secondo comma, l. 110/1975) commesso in data 13 novembre 2021 (capo 2). Ad entrambi gli imputati risulta contestata ed applicata la recidiva reiterata ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen. In sintesi, si contesta agli imputati al capo 1 della rubrica delle imputazioni di avere posto in essere, attraverso reiterate minacce, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere IA AE e GE EN a versare loro la somma di 18.000,00 euro, non riuscendo nell’intento per il rifiuto delle stesse persone offese e per il successivo intervento delle Forze dell’ordine. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza, con atto unico, il difensore degli imputati, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen. Sostiene la difesa dei ricorrenti che la Corte territoriale ha commesso l'errore di confondere il mezzo utilizzato (le minacce e l’atteggiamento aggressivo) con il fine dell’azione, ciò in quanto l’utilizzo di toni evocativi (riferimenti politici o criminali), sebbene biasimevole, costituiva unicamente il mezzo rafforzativo della minaccia per vincere la resistenza delle parti offese ed era finalizzato ad ottenere il pagamento di 18.000,00 euro, somma che costituiva un credito ritenuto esistente della IN nei confronti della AE per errori da quest’ultima compiuti relativi a cartelle esattoriali non pagate.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al concorso del terzo (RA AF) nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. Deduce la difesa che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere il AF responsabile del reato di concorso in (tentata) estorsione in quanto estraneo al rapporto di credito, in tal modo ponendosi in contrasto con i principi enunciati dalla sentenza n. 29541/2020 delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ben essendo possibile il concorso dell’extraneus nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. che ha agito su mandato o di intesa con il creditore, non essendo oltretutto emerso dagli atti che il AF abbia agito anche per un interesse personale ed ulteriore rispetto a quello vantato dalla IN.
2.3. Vizio di motivazione per travisamento della prova sulla minaccia al coniuge (EN) della persona offesa. 2 Deduce la difesa che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la condotta degli imputati possa configurare il reato di estorsione in quanto le minacce sono state dirette anche nei confronti di GE EN, marito della debitrice, indicato come soggetto totalmente estraneo alla vicenda. Aggiunge, al riguardo, che non è stato chiesto al EN di pagare un debito proprio del tutto inesistente, né di pagare una somma a titolo di protezione, in quanto la richiesta era sempre e solo quella di ottenere il pagamento del debito della AE.
2.4. Violazione di legge in relazione al contestato reato di porto ingiustificato di uno strumento atto ad offendere di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni. Rileva la difesa dei ricorrenti che il manganello telescopico di cui alla contestazione è stato rinvenuto in un momento successivo ai fatti in quanto era riposto all’interno della borsa dell’imputata che era stata a sua volta collocata all’interno dell’automobile degli imputati prima dell’accesso agli uffici della AE. L’oggetto de quo non risulta, poi, essere stato utilizzato durante la contestata azione criminosa di cui al capo 1. 2.5. Necessità di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata previa riqualificazione delle condotte in quella di cui all’art. 393 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati. 2. Occorre, innanzitutto, doverosamente ricostruire l’evoluzione cronologica della vicenda. L'imputata AN IN era stata fino al 2005 amministratrice di una società in accomandita semplice esercente l'attività di ristorazione. Nel 2005 in tale società era, poi, subentrata come socia accomandataria sua figlia PA LI e la IN aveva continuato a collaborare con la stessa. La società si era avvalsa delle prestazioni della consulente fiscale IA AE che aveva intrattenuto anche i rapporti di frequentazione amicale con la IN fino al 2018 quando il rapporto professionale si era interrotto in quanto la consulente era stata ritenuta responsabile di prelievi non giustificati dal conto corrente della società. Su tale questione era sorto un contenzioso culminato nel 2020 in un accordo raggiunto in sede di mediazione, in forza del quale la AE aveva corrisposto alla compagine sociale l'importo di 7.000,00 euro. La successiva richiesta di 18.000,00 da parte della IN, sulla base di quanto emerso dalle dichiarazioni delle persone offese, era stata giustificata dal fatto che erano pervenute all'imputata cartelle esattoriali di pari importo provenienti da Equitalia in epoca successiva alla mediazione di cui si è detto. Risulta, altresì, che la AE ha confermato di aver avuto contatti con PA LI nel 2021 per la rottamazione di alcune cartelle esattoriali ed ha anche riferito di un incontro al riguardo avvenuto nell'ufficio della stessa AE il 10 novembre 2021 preceduto dallo 3 scambio di alcuni messaggi. 3. La Corte di appello dopo avere ricostruito le vicende che hanno visto contrapposte le parti ha testualmente affermato (pag. 7) «E’ dunque verosimile che la IN riteneva di avere diritto ad una somma per le cartelle esattoriali non pagate». Ha però anche aggiunto la Corte di appello che il EN ha dichiarato in sede dibattimentale che la IN, quando si era presentata presso la sua abitazione, gli aveva riferito che la moglie doveva dargli 18.000,00 euro «che sapeva che non aveva i soldi e che quindi avrebbe dovuto darglieli lui» e, poi, ha anche evidenziato che il coinvolgimento del AF è comprovato dal fatto che l’uomo aveva agito unitamente alla IN il 15 ottobre 2021, allorquando dapprima era andato a casa del EN e poi lo avevano incontrato chiedendogli di pagare la somma in quanto la moglie AE non sarebbe stata in grado di farlo, dal che ne consegue che il AF non era un mero accompagnatore della IN in quanto aveva espressamente minacciato il EN all'incontro del 15 ottobre e poi aveva raggiunto con i complici (tra cui anche AN la posizione del quale è stata stralciata in quanto deceduto) l'abitazione delle persone offese il 12 novembre 2021 allorquando i tre vennero arrestati. Quanto alla qualificazione giuridica della condotta degli imputati, la Corte di appello, pur avendo dato atto, come si è già detto, che «è verosimile che la IN ritenesse di avere diritto al pagamento della somma il che comporterebbe la derubricazione nel reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni» ha tuttavia ritenuto non configurabile tale fattispecie delittuosa in luogo di quella estorsiva in quanto la pretesa degli imputati è stata rivolta non unicamente alla AE ma anche al marito di quest'ultima, soggetto del tutto estraneo ai rapporti IN/AE. 4. Ritiene il Collegio l’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso (che finiscono per assorbire anche il quinto motivo di ricorso). Fermo restando, infatti, che non è in dubbio – neppure la difesa degli imputati ne fa oggetto di contestazione – che siano state profferite idonee minacce ai danni delle persone offese e che i racconti delle stesse non siano credibili, deve ritenersi non direttamente pertinente il richiamo fatto dalla difesa ai principi enunciati da questa Corte di legittimità nella decisione delle Sezioni Unite “Filardo” (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-02) secondo la quale «Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie», ciò perché, come correttamente osservato dalla stessa Corte territoriale, questa Corte ha chiarito che sebbene i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico, nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare 4 un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. Ne consegue che integra gli estremi dell'estorsione la condotta consistente in minacce in danno dei prossimi congiunti del debitore, formulate da terzi estranei al rapporto obbligatorio (v. in tal senso Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, [...], Rv. 260344-01) ciò in quanto «È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicché l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata» (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272017-01). E’ un dato oggettivo quindi che, se è ben vero che nei rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il nucleo distintivo centrale è rappresentato dall’elemento soggettivo che ha spinto alle realizzazione dell’azione delittuosa, tuttavia tale criterio non può di certo estendersi al caso in cui l’adempimento dell’asserito credito (oltretutto nel caso di specie non ne risulta neppure provata l’esistenza e l’azionabilità in sede giudiziaria) sia preteso mediante minacce di adempimento nei confronti di soggetto diverso dall’effettivo debitore, quale era nel caso in esame il marito della (presunta) debitrice. A ciò si aggiunge – a ben vedere – che non risulta neppure provato che la IN fosse l’effettiva creditrice e quindi potenzialmente titolare della possibilità di adire il Giudice atteso che i precedenti rapporti tra le parti si erano conclusi con un accordo transattivo e che la stessa dal 2005 non era neppure più amministratrice della società nei confronti della quale sarebbero state emesse le cartelle esattoriali di cui si è detto. E’, poi, del tutto evidente che nel momento in cui la IN è chiamata a rispondere del reato di tentata estorsione, di tale reato non può che essere anche chiamato a rispondere il AF sul concorso del quale, in base alla ricostruzione dei fatti emergente dalle sentenze di merito, non possono sollevarsi dei dubbi. 5. Manifestamente infondato è, invece, il quarto motivo di ricorso. E’, innanzitutto, pacifico che «Il "manganello" o "sfollagente", in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, è espressamente compreso tra le armi indicate all'art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773» (Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284379-02; Sez. 1, n. 21780 del 20/07/2016, [...], Rv. 270263-01). E’, poi, del tutto irrilevante il fatto che il manganello de quo, rinvenuto all’interno della borsetta dell’imputata IN, non sia stato utilizzato per minacciare o percuotere le persone 5 offese atteso che la legge ne punisce il mero “porto fuori dell’abitazione o delle appartenenze di essa” a cui si aggiunge che l’imputata non risulta avere fornito alcuna spiegazione al riguardo. 6. Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 7. Non può, infine, accogliersi la richiesta formulata nell’interesse delle parti civili di condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali per il presente grado di giudizio. Detta richiesta risulta, infatti, contenuta in calce alla memoria, contenente anche le conclusioni scritte formulate nell’interesse delle parti civili AE IA e EN GE a firma dell’avv. William Limuti, atto datato 12 maggio 2026 (giorno della presente udienza), trasmessa per via telematica in data 11 maggio 2026, quindi oltre il termine di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. con conseguente evidente intempestività della stessa.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta delle parti civili di condanna degli imputati al pagamento delle relative spese processuali. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria contenente anche le conclusioni del difensore delle parti civili IA AE e GE EN, avv. William Limuti, che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da nota spese allegata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20473 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 12/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 ottobre 2025 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza in data 18 giugno 2024 del Tribunale di Sondrio con la quale era stata affermata la penale responsabilità di AN IN e di RA AF in relazione ai reati di concorso in tentata estorsione aggravata (artt. 81, 110, 56, 629, commi 1 e 2, cod. pen.) commesso dal 15 ottobre 2021 al 13 novembre 2021 (capo 1 della rubrica delle imputazioni) e di concorso nel porto illegale di un manganello telescopico (art. 4, secondo comma, l. 110/1975) commesso in data 13 novembre 2021 (capo 2). Ad entrambi gli imputati risulta contestata ed applicata la recidiva reiterata ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen. In sintesi, si contesta agli imputati al capo 1 della rubrica delle imputazioni di avere posto in essere, attraverso reiterate minacce, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere IA AE e GE EN a versare loro la somma di 18.000,00 euro, non riuscendo nell’intento per il rifiuto delle stesse persone offese e per il successivo intervento delle Forze dell’ordine. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza, con atto unico, il difensore degli imputati, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen. Sostiene la difesa dei ricorrenti che la Corte territoriale ha commesso l'errore di confondere il mezzo utilizzato (le minacce e l’atteggiamento aggressivo) con il fine dell’azione, ciò in quanto l’utilizzo di toni evocativi (riferimenti politici o criminali), sebbene biasimevole, costituiva unicamente il mezzo rafforzativo della minaccia per vincere la resistenza delle parti offese ed era finalizzato ad ottenere il pagamento di 18.000,00 euro, somma che costituiva un credito ritenuto esistente della IN nei confronti della AE per errori da quest’ultima compiuti relativi a cartelle esattoriali non pagate.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al concorso del terzo (RA AF) nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. Deduce la difesa che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere il AF responsabile del reato di concorso in (tentata) estorsione in quanto estraneo al rapporto di credito, in tal modo ponendosi in contrasto con i principi enunciati dalla sentenza n. 29541/2020 delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ben essendo possibile il concorso dell’extraneus nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. che ha agito su mandato o di intesa con il creditore, non essendo oltretutto emerso dagli atti che il AF abbia agito anche per un interesse personale ed ulteriore rispetto a quello vantato dalla IN.
2.3. Vizio di motivazione per travisamento della prova sulla minaccia al coniuge (EN) della persona offesa. 2 Deduce la difesa che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la condotta degli imputati possa configurare il reato di estorsione in quanto le minacce sono state dirette anche nei confronti di GE EN, marito della debitrice, indicato come soggetto totalmente estraneo alla vicenda. Aggiunge, al riguardo, che non è stato chiesto al EN di pagare un debito proprio del tutto inesistente, né di pagare una somma a titolo di protezione, in quanto la richiesta era sempre e solo quella di ottenere il pagamento del debito della AE.
2.4. Violazione di legge in relazione al contestato reato di porto ingiustificato di uno strumento atto ad offendere di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni. Rileva la difesa dei ricorrenti che il manganello telescopico di cui alla contestazione è stato rinvenuto in un momento successivo ai fatti in quanto era riposto all’interno della borsa dell’imputata che era stata a sua volta collocata all’interno dell’automobile degli imputati prima dell’accesso agli uffici della AE. L’oggetto de quo non risulta, poi, essere stato utilizzato durante la contestata azione criminosa di cui al capo 1. 2.5. Necessità di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata previa riqualificazione delle condotte in quella di cui all’art. 393 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati. 2. Occorre, innanzitutto, doverosamente ricostruire l’evoluzione cronologica della vicenda. L'imputata AN IN era stata fino al 2005 amministratrice di una società in accomandita semplice esercente l'attività di ristorazione. Nel 2005 in tale società era, poi, subentrata come socia accomandataria sua figlia PA LI e la IN aveva continuato a collaborare con la stessa. La società si era avvalsa delle prestazioni della consulente fiscale IA AE che aveva intrattenuto anche i rapporti di frequentazione amicale con la IN fino al 2018 quando il rapporto professionale si era interrotto in quanto la consulente era stata ritenuta responsabile di prelievi non giustificati dal conto corrente della società. Su tale questione era sorto un contenzioso culminato nel 2020 in un accordo raggiunto in sede di mediazione, in forza del quale la AE aveva corrisposto alla compagine sociale l'importo di 7.000,00 euro. La successiva richiesta di 18.000,00 da parte della IN, sulla base di quanto emerso dalle dichiarazioni delle persone offese, era stata giustificata dal fatto che erano pervenute all'imputata cartelle esattoriali di pari importo provenienti da Equitalia in epoca successiva alla mediazione di cui si è detto. Risulta, altresì, che la AE ha confermato di aver avuto contatti con PA LI nel 2021 per la rottamazione di alcune cartelle esattoriali ed ha anche riferito di un incontro al riguardo avvenuto nell'ufficio della stessa AE il 10 novembre 2021 preceduto dallo 3 scambio di alcuni messaggi. 3. La Corte di appello dopo avere ricostruito le vicende che hanno visto contrapposte le parti ha testualmente affermato (pag. 7) «E’ dunque verosimile che la IN riteneva di avere diritto ad una somma per le cartelle esattoriali non pagate». Ha però anche aggiunto la Corte di appello che il EN ha dichiarato in sede dibattimentale che la IN, quando si era presentata presso la sua abitazione, gli aveva riferito che la moglie doveva dargli 18.000,00 euro «che sapeva che non aveva i soldi e che quindi avrebbe dovuto darglieli lui» e, poi, ha anche evidenziato che il coinvolgimento del AF è comprovato dal fatto che l’uomo aveva agito unitamente alla IN il 15 ottobre 2021, allorquando dapprima era andato a casa del EN e poi lo avevano incontrato chiedendogli di pagare la somma in quanto la moglie AE non sarebbe stata in grado di farlo, dal che ne consegue che il AF non era un mero accompagnatore della IN in quanto aveva espressamente minacciato il EN all'incontro del 15 ottobre e poi aveva raggiunto con i complici (tra cui anche AN la posizione del quale è stata stralciata in quanto deceduto) l'abitazione delle persone offese il 12 novembre 2021 allorquando i tre vennero arrestati. Quanto alla qualificazione giuridica della condotta degli imputati, la Corte di appello, pur avendo dato atto, come si è già detto, che «è verosimile che la IN ritenesse di avere diritto al pagamento della somma il che comporterebbe la derubricazione nel reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni» ha tuttavia ritenuto non configurabile tale fattispecie delittuosa in luogo di quella estorsiva in quanto la pretesa degli imputati è stata rivolta non unicamente alla AE ma anche al marito di quest'ultima, soggetto del tutto estraneo ai rapporti IN/AE. 4. Ritiene il Collegio l’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso (che finiscono per assorbire anche il quinto motivo di ricorso). Fermo restando, infatti, che non è in dubbio – neppure la difesa degli imputati ne fa oggetto di contestazione – che siano state profferite idonee minacce ai danni delle persone offese e che i racconti delle stesse non siano credibili, deve ritenersi non direttamente pertinente il richiamo fatto dalla difesa ai principi enunciati da questa Corte di legittimità nella decisione delle Sezioni Unite “Filardo” (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-02) secondo la quale «Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie», ciò perché, come correttamente osservato dalla stessa Corte territoriale, questa Corte ha chiarito che sebbene i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico, nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare 4 un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. Ne consegue che integra gli estremi dell'estorsione la condotta consistente in minacce in danno dei prossimi congiunti del debitore, formulate da terzi estranei al rapporto obbligatorio (v. in tal senso Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, [...], Rv. 260344-01) ciò in quanto «È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicché l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata» (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272017-01). E’ un dato oggettivo quindi che, se è ben vero che nei rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il nucleo distintivo centrale è rappresentato dall’elemento soggettivo che ha spinto alle realizzazione dell’azione delittuosa, tuttavia tale criterio non può di certo estendersi al caso in cui l’adempimento dell’asserito credito (oltretutto nel caso di specie non ne risulta neppure provata l’esistenza e l’azionabilità in sede giudiziaria) sia preteso mediante minacce di adempimento nei confronti di soggetto diverso dall’effettivo debitore, quale era nel caso in esame il marito della (presunta) debitrice. A ciò si aggiunge – a ben vedere – che non risulta neppure provato che la IN fosse l’effettiva creditrice e quindi potenzialmente titolare della possibilità di adire il Giudice atteso che i precedenti rapporti tra le parti si erano conclusi con un accordo transattivo e che la stessa dal 2005 non era neppure più amministratrice della società nei confronti della quale sarebbero state emesse le cartelle esattoriali di cui si è detto. E’, poi, del tutto evidente che nel momento in cui la IN è chiamata a rispondere del reato di tentata estorsione, di tale reato non può che essere anche chiamato a rispondere il AF sul concorso del quale, in base alla ricostruzione dei fatti emergente dalle sentenze di merito, non possono sollevarsi dei dubbi. 5. Manifestamente infondato è, invece, il quarto motivo di ricorso. E’, innanzitutto, pacifico che «Il "manganello" o "sfollagente", in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, è espressamente compreso tra le armi indicate all'art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773» (Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284379-02; Sez. 1, n. 21780 del 20/07/2016, [...], Rv. 270263-01). E’, poi, del tutto irrilevante il fatto che il manganello de quo, rinvenuto all’interno della borsetta dell’imputata IN, non sia stato utilizzato per minacciare o percuotere le persone 5 offese atteso che la legge ne punisce il mero “porto fuori dell’abitazione o delle appartenenze di essa” a cui si aggiunge che l’imputata non risulta avere fornito alcuna spiegazione al riguardo. 6. Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 7. Non può, infine, accogliersi la richiesta formulata nell’interesse delle parti civili di condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali per il presente grado di giudizio. Detta richiesta risulta, infatti, contenuta in calce alla memoria, contenente anche le conclusioni scritte formulate nell’interesse delle parti civili AE IA e EN GE a firma dell’avv. William Limuti, atto datato 12 maggio 2026 (giorno della presente udienza), trasmessa per via telematica in data 11 maggio 2026, quindi oltre il termine di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. con conseguente evidente intempestività della stessa.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta delle parti civili di condanna degli imputati al pagamento delle relative spese processuali. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6