Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2002, n. 9609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9609 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
E N O 6 8 I 9 T 1 09 6 09 /02 5 A / OGGETTO: ee +333 R . 4 / Imposte dirette/Irpef ed Ilor / T N 6 S 2 Esenzioni A cd I I . Agevolazioni/ggetti G B R R E . comuni . P A L R . centrale e L D T meridionale copiti da eventi A A L U . D E SISIFICI B B D I A E I R T T S A T N I 1 N REPUBBLICA ITALIANA E 3 E S R 1 S I E E . A T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 25252/2000 Cron. 25790 Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.21.2.2002 Presidente rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Antonio Merone Dott. Paolo Giuliani Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE Sentenza N. 73337 Sul ricorso proposto da : Ministero delle Finanze, Ufficio delle Imposte Dirette di Isernia, in persona del Ministro in carica,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi 12,legalmente domiciliato ricorrente
Contro
IL CO,residente Isernia, via G.Berta n. 199 intimato 7 5 9 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n.362/2/99 depositata in data 20.10.1999 Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Ebner;
Vista la requisitoria scritta del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso,per manifesta infondatezza Svolgimento del processo EN NICOLA in unc dei comuni colpiti dagli eventi residente del 1984 dopo sismici avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione nca L'Ufficio, rideterminava l'ammontare del reddito spettasse la detrazione, imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando violazione 2 falsa applicazione degli la artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e W del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del C. . 30 dicembre 1985, n. 791, 46convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1996, n. - quale prevede che le somme relative 2 pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del C.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, Rei comuni n. 363, fino al 31 dicembre 1985 ger i residenti dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi Sismic1, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF - in virtù dell'interpretazione autentica di cui dell'ILOR all'art. 28 della legge 13 maggio 1933, n. 133, posto in relatione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, A. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, dopo la dell'imponibile, scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. nella rideterminazione consistente N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). giurisprudenziale,Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da deve essere il ricorso rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, tale indirizzo atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 21. 02. 2002 Così deciso in Roma il Il Presidente est. Il Cons Estensore IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio - 2 LUG. 2002 Oggi t IL CANCELES 1 E N IO 6 Z 8 A 9 1 R / T 5 /4 IS . 6 G N 2 E . R .P.R IA . A D L D L R L A E E A . D T T B I N A S U E T N B S SE I 1 E A 3 R I I 1 T A R . E N T A M