Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/08/2012, n. 32770
CASS
Sentenza 13 agosto 2012

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Ai fini dell'emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., e quindi nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, ivi compresa la personalità dell'estradando.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/08/2012, n. 32770
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32770
Data del deposito : 13 agosto 2012

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