Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2003, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 68085 3867 /03 REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIAN AI SENSI DEL D.F.R. 26/4/1986 N. 131 TAB, ALL. B - N. 5 ESENTE DA TRIBUTARIA IN NONE DE „OPOL, • ITALIANO MATERIA SM REMA DI CASSAZIONE LA Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.Ii Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Fresidente R.G.N. 3098/00 Consigliere Cron. 8305 Dott. Massimo ODDO Jott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Ud.02/07/02Re. Consigliere Dott. Aldo CECCHIERINI Consigliere Dott. Faolo GLUI ANT CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 68085 sul ricorso proposto da: - MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD CAMPOBASSO, in persona del Ministro prc tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHES1 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende opc legis;
- ricorrente
contro
RA NN;
intimata - avverso la sentenza n. 549/96 della Commissione 2002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 3023 16/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
ucito per i] ricorrrente, l'Avvocato dello Stato MELILLO, che si rimette agli scritti;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. DESTRO che ha concluso per il Generale Do t. Carlo rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale del Molise, sentenza depositata in data 16 dicembre 1998, con confermò la decisione di primo grado, che aveva an- nullato la cartella esattoriale notificata ad AN RA per Irpef ed Ilor 1985. Con la predetta car- tella, l'Amministrazione aveva iscritto a ruclo le imposte dovute, sulla premessa che erano state a suo avviso illegittimamente detratte dalla base imponi- bile le somme relative alle imposte sospese in re- lazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministerc delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- bre 1985 n. 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 10 1. 25 febbraio 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P.R. IL. 597 del 1973 e del d.l. 29 maggio 1989 Π. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. 2. 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme ron costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la norma agevolativa è da intendere nel sen- so che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette sopra ricordate, nonché dei contribu- assistenziali e previdenziali "non concorronoti alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor", e che essa si configura come una de- roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte non deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- Lazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l.1999 n. Π. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- te a titolo di inposla, il cui pagamento sia stato sospeso per calamità pubbliche, ΠΟΠ costituiscono 11 est.consfel.e Rotchupinidr. Aldo Cetcherini un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma Che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata;
pertanto, la sospensione il differimento del pagamento delle imposte dirette Пion costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medcsime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, sicché l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata, se ciò non sia previsto da speciali diverse dispo- sizioni di legge. Poiché non sonc addotti argomenti nuovi, che imporgano una rinnovata considerazione della que- stione, il ricorso deve essere rigettato. Non aven- do l'intimata resistito al ricorso non v'è luogo a pronuncia sulle spese. P. q. ㅍ. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglic, il giorno 2 Luglio 2002. Il Presidente. Il Cons. est. Aldo Cal i (Francesco Cristarella Orestano) (Aldo Ceccherini) DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C Amaldo Casano ! CEL ERE C1