Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 1
L'attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni. (Nella specie, relativa a procedimento per truffa militare, diserzione e falsità in certificazione amministrativa, il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del tribunale militare che aveva proposto, limitatamente al reato comune, conflitto, risolto dalla Corte con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria per il delitto di falso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2009, n. 50012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50012 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 01/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3255
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 34429/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- sul conflitto di giurisdizione sollevato da:
Tribunale militare di Roma;
Nei confronti del Tribunale di Roma;
Con ordinanza in data 22 settembre 2009 nel procedimento
contro
:
CO RO, nato a [...] il [...];
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Tribunale di Roma limitatamente al reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p.;
- udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. GALELLA Pierluigi di Roma, che si è rimesso alle decisioni della Corte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 1 febbraio 2008, il Tribunale di Roma rilevava il proprio difetto di giurisdizione nel processo a carico di RO CO, imputato dei reati di cui all'art. 234 c.p.m.p. (truffa militare) e art. 148 c.p.m.p. (diserzione), nonché
del reato di falsità in certificazione amministrativa (artt. 477 e 482 c.p.).
2. Con ordinanza in data 22 settembre 2009 il Tribunale militare di Roma ha proposto conflitto di giurisdizione in relazione al solo reato "comune" di cui agli artt. 477 e 482 c.p., osservando che, a norma dell'art. 13 c.p.p., comma 2, la connessione di procedimenti fra reati comuni e reati militari opera soltanto qualora il reato comune sia più grave di quello militare "avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 16, comma 3".
Nel caso di specie, per contro, per i reati militari sopra indicati è prevista una pena più elevata nel massimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La giurisdizione per il reato "comune" di cui agli artt. 477 e 482 c.p. spetta al giudice ordinario.
Come affermato dal Tribunale militare, quando esiste connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare, la giurisdizione spetta per tutti al giudice ordinario, a norma dell'art. 13 c.p.p., comma 2, soltanto se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare, mentre in tutti gli altri casi rimangono separate le rispettive sfere di giurisdizione (v., per tutte, Cass. S.U. 25 ottobre 2005, Maldera, RV 232661; Cass. 1^ 8 novembre 2007, Sommer, RV 239184). E, nel caso in esame, il reato comune (punito con la reclusione da quattro mesi a due anni) è meno grave di quelli militari;
il reato di truffa militare prevede, invero la reclusione militare da sei mesi a tre anni e quello di diserzione la reclusione da sei mesi a due anni.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del Tribunale di Roma, limitatamente al reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009