Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2009, n. 50012
CASS
Sentenza 1 dicembre 2009

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L'attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni. (Nella specie, relativa a procedimento per truffa militare, diserzione e falsità in certificazione amministrativa, il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del tribunale militare che aveva proposto, limitatamente al reato comune, conflitto, risolto dalla Corte con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria per il delitto di falso).

Commentari2

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 giugno 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2009, n. 50012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50012
Data del deposito : 1 dicembre 2009

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