Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
Il diritto all'indennità di disoccupazione, alla luce della speciale disciplina vigente nel settore agricolo, presuppone lo stato di disoccupazione involontaria che discende dall'avvenuta risoluzione del preesistente rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha rilevato la erroneità della affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'indennità di disoccupazione spetta all'operaio agricolo a tempo indeterminato anche in costanza di rapporto di lavoro per le giornate non lavorate, e tuttavia ha rigettato il ricorso proposto dall'Ente previdenziale giacché con esso la sentenza è stata censurata per non avere accertato lo stato di disoccupazione e non anche per la violazione del d.P.R. n. 1049 del 1970, che per il riconoscimento della indennità di disoccupazione presuppone la risoluzione del rapporto di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato G. L. FALCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CLAUDIO CHIESA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 164/00 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 10/03/00 - R.G.N. 2218/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'Avvocato CHIESA:
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Cagliari del 26 novembre 1997 AL OS esponeva di avere presentato domanda all'Inps per ottenere l'indennità di disoccupazione in agricoltura per l'anno 1995, avendo lavorato come operaio forestale alle dipendenze del Comune di Buggeru per sole 208 giornate e che l'Inps aveva negato la prestazione dapprima per un errato calcolo delle giornate lavorative e poi per la mancata risoluzione del contratto a tempo indeterminato;
sosteneva il ricorrente che detta circostanza era ininfluente, per cui reclamava in giudizio il diritto all'indennità. L'Inps si opponeva alla domanda sostenendo che il ricorrente non versava in stato di disoccupazione involontaria stante l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per l'intero anno. Il Pretore, istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza del 29 giugno 1998 rigettava la domanda. Sull'appello del lavoratore soccombente, la statuizione veniva riformata dal locale Tribunale che, con sentenza del 10 marzo 2000, dichiarava il diritto del lavoratore all'indennità di disoccupazione per l'anno 1995 per una durata pari alla differenza tra il numero delle giornate lavorate ed il parametro annuale di giornate lavorative. Affermava il Tribunale che erroneamente il primo Giudice aveva rigettato la domanda per la mancata prova dell'anzianità assicurativa biennale, perché non aveva tenuto conto che detto requisito, la cui sussistenza era peraltro dimostrata dalla documentazione prodotta in appello, non era stato contestato dall'Inps ne' nella fase amministrativa, ne' nel giudizio di primo grado, in cui l'Istituto aveva eccepito solo la mancata risoluzione del rapporto nel corso dell'anno 1995. Affermava quindi il Tribunale che i lavoratori agricoli a tempo indeterminato hanno diritto all'indennità di disoccupazione per una durata pari alla differenza tra il parametro annuale di giornate lavorative (270) ed il numero di giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno, indipendentemente dalla permanenza del rapporto di lavoro e dalla presenza dello stato di disoccupazione all'atto della domanda amministrativa, come è invece richiesto nei confronti degli altri lavoratori subordinati. Le giornate denunciate per disoccupazione involontaria non possono presumersi dovute ad assenza volontaria.
Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. resiste rassicurato con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps denunzia il difetto di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. Premesso in fatto che con il ricorso introduttivo l'assicurato aveva chiesto il trattamento sostitutivo della retribuzione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 457 del 1972 e che in sede amministrativa la domanda era stata respinta perché il trattamento sostitutivo della retribuzione ai sensi della citata legge 457/92 non poteva essere erogato a causa della mancata proposizione di apposita domanda del datore di lavoro mentre l'indennità di disoccupazione non poteva essere erogata stante l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'anno 1995, l'Istituto lamenta che Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare la compatibilità tra stato di disoccupazione, che conferisce il diritto all'indennità, e l'esistenza per ranno 1995 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La sentenza sarebbe insufficiente e lacunosa, non essendo possibile comprendere come mai in quell'anno l'assicurato abbia subito lo stato di disoccupazione pur restando vincolato ad un rapporto di lavoro continuativo e non avendo i Giudici di merito accertato l'indennizzabilità in concreto della dedotta disoccupazione.
Il ricorso non può essere accolto, ancorché la sentenza impugnata sia errata in diritto, giacché le censure svolte non si appuntano sull'effettivo decisum dei Giudici di merito.
Va premessa una schematica ricognizione sull'assicurazione per la disoccupazione in agricoltura che presenta aspetti peculiari rispetto alla disciplina generale:
a) Indennità ordinaria: gli operai agricoli erano stati invero esclusi in un primo tempo da questa tutela (cfr. art. 40 n. 1 del RDL 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155) che venne poi estesa nei loro confronti ad opera dell'art. 32 della legge 29 aprile 1949 n. 264. modificata dall'art. 1 del DPR 3 dicembre 1970 n. 1049. Le categorie beneficiane erano e sono i lavoratori agricoli dipendenti, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi ecc. (da intendersi ora come gli operai agricoli a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375);
il diritto all'indennità veniva subordinato al duplice requisito del biennio di iscrizione negli elenchi e ad un minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel medesimo biennio;
il numero delle giornate indennizzabili con il trattamento ordinario si determinava sottraendo dal tetto di 270 giornate fissato dalla legge e il numero di giornate di effettiva occupazione. La normativa è stata in parte modificata ad opera di disposizioni successive che però non investono la questione che interessa (cfr. art. 7 della legge 20 maggio 1988 n. 160, di conversione del DL 21 marzo 1988 n.
86, e art. 1 DL 29 marzo 1991 n. 108, convertito in legge primo giugno 1991 n. 169 che ne hanno mutato la misura ed hanno modificato il requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, essendo sufficiente avere prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente a quello di riferimento). In ogni caso anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come per tutte le altre categorie, il presupposto indefettibile per il diritto all'indennità era ed è lo stato di disoccupazione involontaria (cfr. art. 37 del citato RDL 1827/1935), che segue alla risoluzione del rapporto;
b) Indennità di disoccupazione speciale: per effetto delle disposizioni di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1972 n. 1957 e degli artt. 6 e 7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37, l'indennità di disoccupazione spettava e spetta anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato, tali dovendosi intendere coloro che nel corso dell'anno solare abbiano effettuato almeno 151 giornate di lavoro;
per costoro l'indennità spetta per un periodo massimo di 90 giorni. Le successive modifiche intervenute con l'art. 11 comma 23 della legge 23 dicembre 1993 n. 537, non hanno mutato questo impianto fondamentale.
c) Vi è poi il diverso istituto relativo all'integrazione del salario in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato. Il diritto discende dall'ari 8 della già citata legge 457/82, il quale dispone che agli operai agricoli a tempo indeterminato (per tali dovendosi intendere i salariati fissi e gli altri operai a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda) che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali per calamità naturali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate e per la durata massima di 90 giorni all'anno. Nella specie appare incontestato che l'originario ricorrente, nell'anno 1995 per il quale viene chiesta l'indennità di disoccupazione, fosse dipendente a tempo indeterminato presso il comune di Buggerru, pur avendo di fatto lavorato per un numero di giorni inferiore a quelli dell'anno, ma comunque superiore alle 180 giornate.
Il Tribunale ha affermato che l'indennità di disoccupazione spetta all'operaio agricolo a tempo indeterminato, anche se il rapporto di lavoro non sia stato risolto e quindi non sussista lo stato di disoccupazione e quindi ha determinato il diritto all'indennità in misura pari alla differenza tra il parametro annuale di 270 giornate lavorative di cui al citato DPR 1049/70 ed il numero di giornate di lavoro effettivamente prestate nell'anno.
La sentenza è erronea giacché per avere diritto all'indennità di disoccupazione, anche alla luce della speciale disciplina vigente nel settore agricolo che sopra si è illustrata, occorre pur sempre lo stato di disoccupazione involontaria, che discende dall'avvenuta risoluzione del preesistente rapporto di lavoro.
Invero, in caso di sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma di espletamento della prestazione lavorativa per un numero di giornate inferiore rispetto a quelle dell'anno, purché superiori alle 180, una tutela viene pur sempre approntata dall'ordinamento, ma questa si concreta non già nell'indennità di disoccupazione, che è logicamente incompatibile con la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma nel cd. trattamento sostitutivo, sopra illustrato, previsto dal citato art. 8 della legge 457/72, il quale però ai sensi dell'art. 15 della medesima legge, deve essere richiesto dal datore di lavoro, come avviene per tutti i trattamenti sostitutivi della retribuzione. Ed infatti, in pendenza di rapporto di lavoro subordinato è il datore il soggetto titolare dell'obbligo retributivo, dal quale può essere esonerato con intervento dell'Ente previdenziale solo a seguito di richiesta che è possibile avanzare in presenza delle condizione di legge e che viene sottoposta al controllo dell'organo deputato ai sensi dell'art. 16 della medesima legge 457/72, al pari di quanto è previsto per l'istituto della cassa integrazione guadagni. Tuttavia, a fronte dell'affermazione del Tribunale per cui il diritto all'indennità di disoccupazione matura, per l'operaio agricolo a tempo indeterminato, anche in costanza di rapporto di lavoro per le giornate non lavorate (sia pure nei limiti della differenza tra il parametro di legge di 270 e le giornate di occupazione effettiva), la censura adeguata sarebbe stata quella relativa alla violazione della legge 1049/70, non già quella di difetto di motivazione proposta dall'Istituto con il presente ricorso. L'Inps lamenta infatti unicamente che il Tribunale abbia riconosciuto il diritto all'indennità senza avere accertato lo stato di disoccupazione, ma la censura non è in linea con la motivazione del Tribunale, il quale, come già detto, ha affermato che l'indennità spetta anche ove non sussista lo stato di disoccupazione, ed era dunque tale argomentazione in diritto che avrebbe dovuto essere censurata. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 10,00, oltre millecinquecento euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2003