Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3617
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Sentenza 12 marzo 2003

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Il diritto all'indennità di disoccupazione, alla luce della speciale disciplina vigente nel settore agricolo, presuppone lo stato di disoccupazione involontaria che discende dall'avvenuta risoluzione del preesistente rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha rilevato la erroneità della affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'indennità di disoccupazione spetta all'operaio agricolo a tempo indeterminato anche in costanza di rapporto di lavoro per le giornate non lavorate, e tuttavia ha rigettato il ricorso proposto dall'Ente previdenziale giacché con esso la sentenza è stata censurata per non avere accertato lo stato di disoccupazione e non anche per la violazione del d.P.R. n. 1049 del 1970, che per il riconoscimento della indennità di disoccupazione presuppone la risoluzione del rapporto di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3617
    Data del deposito : 12 marzo 2003

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