Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2016, n. 32793
CASS
Sentenza 13 giugno 2016

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L'amministratore formale di società non risponde automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, del reato di falso documentale commesso da altro soggetto delegato alla gestione della compagine sociale, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che, in quanto posto in essere in unità di tempo e di luogo, può sfuggire alla sua cognizione. (In motivazione, la Corte ha osservato che una responsabilità morale dell'amministratore di diritto può ravvisarsi, pressoché "de plano", solo per l'inosservanza di taluni obblighi connessi alla carica, come quelli relativi alla tenuta della contabilità, in considerazione della posizione di garanzia rivestita).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2016, n. 32793
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32793
    Data del deposito : 13 giugno 2016

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