Sentenza 13 giugno 2016
Massime • 1
L'amministratore formale di società non risponde automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, del reato di falso documentale commesso da altro soggetto delegato alla gestione della compagine sociale, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che, in quanto posto in essere in unità di tempo e di luogo, può sfuggire alla sua cognizione. (In motivazione, la Corte ha osservato che una responsabilità morale dell'amministratore di diritto può ravvisarsi, pressoché "de plano", solo per l'inosservanza di taluni obblighi connessi alla carica, come quelli relativi alla tenuta della contabilità, in considerazione della posizione di garanzia rivestita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2016, n. 32793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32793 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2016 |
Testo completo
327 9 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 13/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1806/2016 STEFANO PALLA Presidente REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.2347/2016 ANTONIO SETTEMBRE - ANGELO CAPUTO ANDREA FIDANZIA ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT MI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/06/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del AGNELLO ROSSI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; ли - Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Agnello Rossi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato NT EL per avere, nella qualità di legale rappresentante della società "SD Company s.r.l.", contraffatto un documento di regolarità contributiva (DURC), allegato alla denuncia di inizio attività di lavori edili da eseguire presso una unità immobiliare in Milano, via Ciro Menotti, n. 17. I giudici di merito hanno disatteso la tesi difensiva - incentrata sul carattere solo formale della carica rivestita dall'imputata nella società in considerazione degli obblighi gravanti sull'amministratrice, talché, ove anche la falsificazione fosse stata opera del fratello dell'imputata (come sostenuto da quest'ultima), non sarebbe venuta meno la di lei responsabilità.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, con due motivi. Col primo si duole della mancata assunzione di una prova decisiva (perizia grafica volta ad accertare l'autore della contraffazione), inutilmente richiesta al Tribunale e alla Corte di appello. Col secondo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 42 e 113 cod. pen., per la ragione che non è ipotizzabile a carico dell'amministratore di società il - concorso morale nei reati commessi dal delegato in base alla sola constatazione della delegazione, in via di fatto, dei poteri connessi alla carica, specie laddove sia contestato la consapevolezza delle attività illecite poste in essere dal delegato (e, nella specie, anche l'esecuzione da parte della "SD Company s.r.l."- di lavori nel cantiere di via Ciro Menotti in Milano). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. In base ai criteri di imputazione della responsabilità penale, la responsabilità nel falso documentale deriva dalla partecipazione sotto il profilo materiale o morale alla falsificazione. Tanto vale anche nell'ipotesi che il falso sia riferibile ad un ente collettivo, che agisce attraverso i 2 ои suoi rappresentanti. In tal caso si pone il problema della esatta imputazione - sia sotto il profilo materiale che psicologico - del falso;
problema reso più complesso dalla delega di fatto dei poteri connessi alla gestione societaria, giacché le condotte falsificatorie possono provenire da uno o più dei soggetti impegnati nell'amministrazione della società e non possono essere automaticamente imputate a colui che riveste la carica formale di amministratore. Non è corretto, pertanto, affermare (come fanno entrambi i giudici di merito) che la posizione ricoperta da NT nella società (ne era l'amministratrice formale) la rendeva automaticamente responsabile degli illeciti commessi dai suoi collaboratori o da coloro che avevano, di fatto, la gestione della società (in tal caso, il fratello), dovendo pur sempre accertarsi quale contributo sia stato dato dall'amministratore formale alla perpetrazione dell'illecito, in considerazione del tipo di illecito posto in essere, giacché, se per l'inosservanza di taluni obblighi (ad esempio, per la tenuta della contabilità) può ravvisarsi, pressoché de plano, una responsabilità morale dell'amministratore di diritto, in considerazione della posizione di garanzia da lui rivestita (vedi Cass., n. 643 del 30/10/2013), lo stesso non può affermarsi per il falso documentale, che viene posto in essere in unità di tempo e di luogo e può sfuggire alla cognizione dell'amministratore formale, specie laddove la gestione della società sia delegata, di fatto, ad altri;
il che, se non esime l'amministratore di diritto da tutte le responsabilità di carattere civile connesse alla carica, non comporta, altresì, l'automatica responsabilità per gli illeciti penali, essendo il diritto penale dominato dal principio di personalità. Si trattava di accertare, pertanto, nel caso specifico, se NT avesse confezionato materialmente il falso, ovvero se avesse consentito o istigato altri a farlo, ovvero ancora se avesse avuto contezza del falso confezionato da altri e fosse rimasta, nonostante ciò, inerte, dovendo configurarsi, anche in quest'ultimo caso, una forma di partecipazione morale al fatto, stante la carica ricoperta. Non può affermarsi, invece, come fa il giudice di primo grado, con soluzione recepita da quello d'appello, che "NT, accettando la carica di amministratrice della società, sia giunta ad assumere consapevolmente i rischi connessi a tale investitura e l'essersene disinteressata, delegando la gestione della società al fratello, non fa venir meno il disvalore penale della sua condotta", giacché si viene a configurare, in tal modo, una forma di responsabilità penale per posizione, inaccettabile nel caso specifico. Consegue a tanto che la sentenza va annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. 3 он Annulla la sentenza impugnata della Corte di appello di Milano. Così deciso il 13/6/2016 Il Consigliere Estensore (Antonio
P.Q.M.
con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione Il Presidente (Stefano Palla)ре тамастарий DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 27 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lenzules окушн 4