Sentenza 30 novembre 2012
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza, la richiesta dell'interessato di presenziare all'udienza è atto formale che deve provenire direttamente da questi e non può ritenersi implicita nella istanza del difensore con la quale si chiede di autorizzare il condannato, ai sensi dell'art. 22 disp. att. cod. proc. pen., ad allontanarsi dal domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2012, n. 4896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4896 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 30/11/2012
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 3516
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 16316/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MODOU BOD N. IL 10/05/1985;
avverso l'ordinanza n. 4820/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 08/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dot. ROCCHI Giacomo;
lette le conclusioni del PG Dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'8/2/2012, il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare generica ex art. 47 ter ord. Pen., comma 1 bis e respingeva l'istanza di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 ord. Pen., comma 3, presentate da Modou Bod.
Dopo aver rigettato l'istanza del difensore di rinvio dell'udienza per permettere la presenza dell'interessato, atteso che la sua presenza non era obbligatoria e la richiesta del difensore al Magistrato di Sorveglianza di autorizzare la presentazione non equivaleva alla manifestazione personale della volontà dell'interessato di intervenire in udienza, il Tribunale motivava la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare sulla considerazione che la pena residua era superiore al limite di due anni previsto dalla norma e il rigetto dell'istanza di affidamento in prova sulla considerazione che il condannato era individuo privo di risorse lavorative ed economiche che potessero scongiurare il rischio di recidiva, che era quindi elevato;
rilevava che il condannato era ospitato da un amico, ma senza alcuna prospettiva di corretto reinserimento sociale ed osservava che le violazioni commesse erano recentissime, così da ritenere che la misura avrebbe potuto incentivare nuove condotte illecite.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Modou Bod, deducendo la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 5 e art.178 c.p.p., lett. e) per inosservanza dell'art. 127 c.p.p., comma 4.
La richiesta del difensore al Magistrato di Sorveglianza, presentata ai sensi dell'art. 22 disp. att. cod. proc. pen., era rappresentativa della volontà di comparire del Modou;
volontà che può essere esternata in qualunque modo, anche per mezzo del difensore. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L'art. 666 cod. proc. pen., applicabile al procedimento di sorveglianza in base al richiamo effettuato dall'art. 678 cod. proc. pen., prevede che l'udienza in camera di consiglio si svolga con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore;
aggiunge che "l'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente".
Si tratta, quindi, di manifestazione di volontà che deve pervenire direttamente dall'interessato, con le modalità più adeguate: e l'istanza del difensore al Magistrato di Sorveglianza di autorizzare il condannato ad allontanarsi dal domicilio, ai sensi dell'art. 22 disp. att. cod. proc. pen., non può sostituire la manifestazione della volontà personale dell'interessato di presenziare;
volontà che non emerge nemmeno da altri atti.
La richiesta di presenziare è, quindi, atto formale che deve provenire dall'interessato e non può, quindi, ritenersi implicita in un'istanza del difensore (così, in tema di udienza per l'applicazione di misure di prevenzione, Sez. 1, n. 46614 del 04/12/2007 - dep. 13/12/2007, Bova, Rv. 238712; Sez. 1, n. 19535 del 12/03/2003 - dep. 24/04/2003, PM in proc. Abitudine, Rv. 224778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2013