Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2002, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
41 IN0 48 07 /02 RE OPOR TALANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Courside cirle modeste Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: sype Presidente Dott. Rafaele CORONA - R.G.N. 19997/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron.•10878 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 1105 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.25/01/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE. per diritti 1.55. SENTENZA IL CANCELLIERE2002 il sul ricorso proposto da: PE UN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente agli avvocati IVONE CANCELLERIA CACCIAVILLANI, PRIMO MICHIELAN, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I D PASSUELLO NG & FI SNC, in persona del legale rappresentante PASSUELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F DE SANCTIS 15, presso lo dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lostudio 2002 difende unitamente all' 'avvocato MAURO MENEGHINI, 129 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1467/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 05/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato COGLITORE Emanuele per delega dell'Avv.MANZI Luigi depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
C udito l'Avvocato PELLEGRINI Antonio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 4 aprile 1989, la società Pas- suello AN e GL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 27 febbraio 1989, con cui il presidente del Tribunale di Bassano del Grappa le aveva ingiunto di pagare al geom. UN PE la somma di lire 42.837.905, per presta- zioni professionali, relative alla progettazione di un piano di recupero ad iniziativa privata, fina- lizzato alla trasformazione di area industriale in area residenziale. Assumeva, l'opponente, la nullità del contratto d'opera professionale e la inadeguatezza della tariffa applicata. Il geom. UN PE si costituiva e resisteva all'opposizione. Con sentenza del 20 maggio/22 giugno 1994, il Tribunale di Bassano del Grappa rigettava l'opposizione. La società Passuello interponeva gravame, cui resisteva la controparte. Con sentenza del 7 luglio/5 agosto 1998, la Corte d'appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il geom. UN PE al pagamento 3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Rilevava la Corte che l'attività prestata dal PE in favore della società Passuello, per il cui corrispettivo era stato richiesto e concesso il decreto ingiuntivo opposto, non rientrava tra quelle riservate alla sua categoria professionale di geometra e, quindi, essendo per ciò stesso nullo il contratto d'opera, nessun corrispettivo era dovuto. Per la cassazione di tale sentenza, il geom. UN PE ha proposto ricorso in forza di due motivi. La società Passuello ha resistito con controricor- So. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 16 lett. m), R.D. 11 feb- braio 1929, n. 274, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente si duole che l'attività prestata a favore della controparte sia stata ritenuta estranea alla sua categoria professionale di geometra, non già in forza del fondamentale dell'opera cuicriterio tecnico-qualitativo si riferiva, bensì in base ai diversi e non decisivi ५ criteri, economico (costo dell'opera) e quantitati- vo (cubatura e numero di manufatti). Al riguardo, precisa che il citato art. 16 indica come oggetto possibile della professione di geome- tra la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili e che tale requisito di modestia non può essere individuato soltanto sulla base di una valutazione economica e quantitativa della costruzione, bensì mediante una valutazione tecnico-qualitativa della stessa, che, appunto, tenga conto della difficoltà tecniche, che la t progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano, e delle capacità occorrenti per superarle. Con il secondo motivo, il ricorrente muove doglian- za analoga, ma sotto il più specifico profilo di omessa e insufficiente motivazione su punto decisi- 1 vo della controversia, assumendo che nulla è stato argomentato sulle eventuali difficoltà tecniche dell'opera commessa, tali da implicare la soluzione di problemi particolari, non devoluti alla propria categoria di geometra. I motivi esposti, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non hanno pregio. Ed invero, la sentenza impugnata non risulta essere incorsa nella denunciata violazione o falsa appli- 5 cazione di legge ovvero nei vizi di motivazione assunti dal ricorrente. In effetti, la Corte di merito, descritte la consistenza e la natura dell'attività prestata dal ricorrente, attività di piano di recupero di area, da industriale a residenziale, mediante redazione di progetto planivolumetrico per superficie coperta di mq.
2.605 e volume di mc. 16.493, con previsione di quattro blocchi di case a schiera ad un piano interrato e due piani fuori terra, per complessivi venti appartamenti, ha espresso il convincimento che tale attività non rientrasse tra quelle di progettazione, direzione o vigilanza di costruzioni civili modeste, consentite alla categoria profes- sionale dei geometri ex art. 16 lett. m), R.D. n. 274 del 1929, specificamente osservando che causa del collegamento esistente tra i diversi appartamenti (definiti a schiera dal consulente tecnico), si è trattato non già di una pluralità di modesti manufatti, bensì di un'opera articolata da apprezzare nel suo complesso (cfr. Cass. 94/10358), e non va trascurato il valore dell'intera opera progettata, su cui è stata calcolata la parcella, indicato in £. 3.628.460.000.. " Così operando, la Corte di merito, difformemente da 6 quanto prospettato dal ricorrente, non solo ha fatto corretta applicazione della citata disposi- zione, art. 16 lett. m), R.D. n. 274 del 1929, laddove il carattere modesto della costruzione civile costituisce misura e limite dell'attività professionale di geometra, ma ha altresì mostrato di ritenere che quel carattere modesto non potesse essere attribuito all'opera di ricostruzione in oggetto, alla stregua del basilare e in materia (v. ex dovuto criterio c.d. tecnico-qualititativo plurimis Cass. n. 15327/00, n. 5873/00, n. 5891/95, 4330/94, n. 4781/88 e n. 736/88), attesa n. appunto- la stessa natura articolata e complessa dell'opera, nel suo insieme coinvolgente una superficie coperta residenziale di mq. 2.605, per un volume di mc. 16.493, con previsione di quattro blocchi di case a schiera su tre piani, uno inter- rato e due fuori terra, per complessivi venti appartamenti e per un elevato valore presunto di lire 3.628.460.000, elementi -questi- tutti sinto- matici di particolari difficoltà dell'opera, implicanti la soluzione di problemi devoluti a professionisti di rango superiore a quello di geometra. Conclusivamente, quindi, palesandosi infondate le f censure svolte, il ricorso deve essere rigettato. Ragioni di equità giustificano la totale compensa- zione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 25 gennaio 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. 12 cons, est. Il presidente Il helucet ar Howe репти IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLESNA 14 APR. 2002 CANCELLIERE C1 100 120,11 456T 82.66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2DELLF LUG. 2003 erle 4.. Registrato in glata In 31180 versate €.......149,77 al nr CENTOQUARANTANOVE/77...) (euro p. Il Dirigente Area Servia) (Dott.ssa María Grazia DI FILIFROV 0 Responsabile Servizio Atti sitiziari 3 1 (Dr. M. RACCICHINI 1 3 2 1 2 ROMA 8