Sentenza 19 febbraio 2004
Massime • 2
Allorché la prova sia costituita da presunzioni, rientra nella valutazione del giudice di merito il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi addotti ad essere utilizzati dal giudice per dedurne l'esistenza di un fatto principale ignoto; la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per poter valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione immune da vizi logici o giuridici.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda la liquidazione del danno ad opera di arbitri, il credito indennitario, in origine di valore, si trasforma in credito di valuta per effetto e a far data dalla liquidazione compiuta ad opera degli arbitri, per cui l'importo dell'indennizzo così determinato rimane soggetto al principio nominalistico ed al regime di cui all'art. 1224 cod. civ. con il conseguente onere del creditore di dimostrare che la mora nell'adempimento del debito gli ha cagionato un danno maggiore rispetto a quello risarcibile con gli interessi al tasso legale.
Commentari • 3
- 1. Volume d’affari, accertamento, questionari, elementi presuntivi, valoreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2010
- 2. Assicurazione contro gli infortuni: l’indennità dovuta è un debito di valoreAccesso limitatoAntonella Crisafulli · https://www.altalex.com/ · 8 aprile 2008
- 3. Assicurazione: l'indennizzo è suscettibile di rivalutazione monetariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2004, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 22169/2000
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente - 22620/2000
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRUPPO INDUSTRIALE F.LL GE & C. S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico Sig. LE GE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. FRIGGERI 13, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO GIALLOMBARDO, difesa dagli avvocati CESARE MONTANTE, LORENZO PECORARO, rispettivamente per procura speciale per Notar Vito SPEDALE di Palermo del 1^/12/03 rep. n. 141460 e il secondo per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA SPA, S.A.I. SPA, LA FONDIARIA ASSIC SPA, I.R.F.I.S. MEDIO CRED SICILIA, CURATORE FALLMENTO "L'AVVENIRE", I.R.C.A.C. IST. CRED. COOPERAZIONE, TORO ASSIC.;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 22617/00 proposto da:
TORO ASSIC. SPA, con sede in Torino, in persona dell'Amministratore Delegato Rag. Francesco Torri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GRUPPO IND. F.LL GE & C. SAS;
- intimata -
e sul 3^ ricorso n. 22618/00 proposto da:
ASSITALIA SPA, con sede in Roma, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Giuseppe Rosario, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GRUPPO IND. F.LL GE & C. SAS;
- intimata -
e sul 4^ ricorso n. 22619/00 proposto da:
SAI SPA, con sede in Torino, in persona del Vice Presidente e Amministratore Delegato Dott. Carlo Ciani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GRUPPO IND. F.LL GE & C. SAS;
- intimata -
e sul 5^ ricorso n. 22620/00 proposto da:
FONDIARIA COMP. ASSIC. SPA, con sede in Firenze, in persona del Dirigente Dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GRUPPO IND. F.LL GE & C. SAS;
- intimata -
avverso la sentenza n. 911/99 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 17/09/99 e depositata il 20/10/99 (R.G. 198/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Cesare MONTANTE;
udito l'Avvocato Antonella IANNOTTA (per delega Avv. Gregorio IANNOTTA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 13.7.1993 il presidente del tribunale di Palermo, su istanza della IRFIS, Medio Credito della Sicilia s.p.a., ingiunse alle s.p.a. IT, Sai, Toro Assicurazioni e La FO, di pagare all'IRFIS la somma di L. 275.508.058 ciascuna, oltre interessi legali dal 12.11.1992, pari al 25% del complessivo importo dell'indenizzo di L. 1.102.032231, liquidato in data 12.10.1992 da un collegio di periti per i danni prodotti il 24.9.1989 da un incendio allo stabilimento della s.r.l. Gruppo Industriale FR GE, posto in Palermo e presso le predette società garantito con polizza assicurativa dalla società proprietaria dello stabilimento, vincolata per garanzia di un mutuo ipotecario a quest'ultima concesso dalla IRFIS. Proponevano opposizione al decreto ingiuntivo le ingiunte assicuratrici, chiamando in giudizio anche l'IRCA, Istituto regionale per il credito alla cooperazione, la s.r.l. Gruppo Industriale FR GE e la società cooperativa l'Avvenire. Si costituivano l'Ircac, l'IS e la curatela del fallimento della s.c.r.l. l'Avvenire.
La società Gruppo Industriale FR GE si costituiva e chiedeva che, accertati gli indennizzi che dovevano essere pagati all'IS, fosse anche pronunciata condanna delle 4 assicuratrici al pagamento degli interessi dalla data del sinistro ed al risarcimento dei danni prodotti per l'inattività dell'IS dal giorno dell'incendio.
Il tribunale di Palermo, con sentenza del 1.5.1996, per la parte che qui interessa, rigettava le opposizioni e la domanda della Società Gruppo Industriale FR GE. Proponevano appello la Gruppo Industriale FR GE ed appelli incidentali le assicuratrici. La corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 20.10.1999, rigettava gli appelli incidentali ed accoglieva l'appello della FR GE, limitatamente alla condanna generica delle assicuratrici al risarcimento del danno subito a causa del ritardato adempimento dopo la sentenza di primo grado al pagamento degli indennizzi dalle predette società dovuti all'IRFIS, rigettando nel resto l'appello.
Riteneva la corte territoriale, per quanto qui interessa, che con il primo motivo di impugnazione la FR GE aveva richiesto che fossero condannate le assicuratrici per il ritardo nel pagamento degli indennizzi, in quanto questo ritardo era dovuto ad una dilatoria condotta attuata dalla IS, d'accordo con i funzionari dell'IT; che detto motivo andava rigettato, non risultando alcun elemento da cui presumere un accordo fraudolento nei termini predetti e che la stessa IS non poteva avere interesse a procrastinare il pagamento dell'indennizzo. Riteneva poi la corte che era inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta contro le assicuratrici per inadempimento a loro esclusivamente imputabile, per il ritardo nel pagamento, in quanto essa costituiva una domanda nuova, poiché veniva modificata la causa petendi di tale domanda, proposta in primo grado e costituita dalla ritenuta condotta dilatoria nella richiesta di pagamento da parte della IRFS per accordo intervenuto con le Assicuratrici stesse. Riteneva, invece, la corte che potesse accogliersi la domanda di condanna generica delle assicuratrici al risarcimento del danno per mancato pagamento successivamente alla sentenza di primo grado, costituendo essa lo sviluppo logico e cronologico della domanda di accertamento del debito delle assicuratrici nei confronti dell'IRFIS. Riteneva, infine, la corte di merito che non era dovuta sulla somma liquidata dal collegio peritale la rivalutazione, poiché solo con la liquidazione da parte degli arbitri tale debito, già di valore, diveniva di valuta ed era assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c.. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.r.l. Gruppo Industriale FR GE. Resistono con controricorsi le s.p.a. IT, Toro, SAI e La FO, che hanno anche proposto ricorsi incidentali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta la violazione ed errata applicazione delle norme di cui agli artt. 2727 e segg. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Secondo la ricorrente la sentenza impugnata erratamente non avrebbe ritenuto che tra l'IS e l'IT vi era stato un tacito accordo per ritardare i pagamenti e non avrebbe valutato con la dovuta attenzione una serie di fatti da cui trarre presuntivamente la prova di detto accordo, sul rilievo in particolare che l'IS non aveva l'esigenza della riscossione immediata dell'indennizzo, tenuto conto che gli interessi praticati sul suo credito erano superiori a quelli successivamente praticabili.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Va, anzitutto, premesso che per quanto attiene al rapporto tra l'attuale ricorrente e l'IS ed agli effetti nei confronti della ricorrente del comportamento da questa tenuto nei confronti dell'assicuratore, esso non è oggetto di questo giudizio, ma del diverso giudizio di cui alla sentenza di questa Corte n. 9728 del 2000, in cui è stato affermato il principio che è contrario all'obbligo di eseguire il contratto in buona fede il comportamento del mutuante, titolare di un credito,, assistito da privilegio, alla restituzione del capitale, il quale, dopo aver richiesto al mutuatario di assicurare il bene oggetto di privilegio con un contratto a proprio favore, verificatosi il rischio di distruzione del bene, da un lato dichiari di voler profittare dell'assicurazione e dall'altro trascuri di far valere il diritto all'indennità, con la conseguenza di rendere più grave la posizione debitoria del mutuatario.
Nella fattispecie, come ritenuto dalla stessa ricorrente (pag. 18 del ricorso), l'oggetto del giudizio era costituito dalla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti delle assicuratrici, fondata sulla causa petendi della ritenuta condotta dilatoria nella richiesta di pagamento da parte delle IRFS per accordo intervenuto con le Assicuratrici stesse.
Sennonché il giudice di merito ha ritenuto che nessuna prova di detto accordo fraudolento vi fosse.
Nè può essere censurato in questa sede di legittimità il fatto che il giudice di merito non abbia ritenuto di poter trarre dai fatti addotti elementi presuntivi a sostegno della presenza di questo accordo tra IS e le assicuratrici.
In particolare, allorché la prova addotta sia costituita da presunzioni, come nella fattispecie, rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici (Cass. 13.12.1982, n. 6850). Nella specie le censure mosse si fondano su comportamenti fattuali dell'IS, che non necessariamente presuppongono che tra la stessa e l'IT vi fosse un accordo in danno della ricorrente,come ha ritenuto la corte di appello.
3. Con il secondo motivo di censura l'impugnata sentenza lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 1175, 1176, 1710 e 1218 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Ritiene la ricorrente che la corte di appello, avendo esteso anche alle altre tre compagnie assicuratrici le statuizioni già emanate nei confronti dell'IT in altro giudizio conclusosi con sentenza del tribunale di Palermo del 20.3.1992,per l'integrale risarcimento del danno, doveva necessariamente ritenere che la domanda proposta in primo grado, atteneva a detto risarcimento integrale anche in questo giudizio;
che in ogni caso le parti avevano accettato il contraddittorio su tale punto, come emergeva anche dalla sentenza della corte di appello di Palermo n. 448/1997. 4. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
La Corte di appello ha ritenuto "nuova" la domanda di risarcimento del danno avanzata in grado di appello, contro le compagnie assicuratrici, come imputabile esclusivamente alle stesse ed indipendentemente dal comportamento dell'IS in quanto, mentre in primo grado detta domanda di risarcimento del danno si fondava sul ritenuto accordo tra IS ed Assicuratrici," in appello la domanda si fondava su una diversa causa petendi e cioè sulla ritardata definizione del procedimento di liquidazione da parte delle compagnie per esclusivo proprio comportamento.
Avverso questa decisione di novità della domanda la ricorrente fa riferimento ad atti relativi ad altro procedimento, in cui è stata emessa la suddetta sentenza di questa Corte n. 9728 del 2000. È principio noto che la novità della domanda in appello deve stabilirsi con riferimento alle domande proposte nel giudizio di primo grado e non alle domande proposte in un altro giudizio e che 11 potere di interpretazione della domanda si appartiene al giudice del merito del procedimento, in cui deve essere emessa la decisione, e non al giudice di altro procedimento.
3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione delle norme di cui all'art. 1219, 1224 c.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume la ricorrente che con la comparsa di risposta aveva richiesto che gli interessi legali fossero calcolati con riferimento alla data dell'incendio, e non già con riferimento alla data della richiesta di decreto ingiuntivo da parte dell'IS; che il tribunale sul punto non si era pronunciato;
che la corte di appello aveva condannato le assicuratrici a risarcire i danni dalla data della sentenza di primo, grado, mentre, gli interessi avrebbero dovuto decorrere dalla data dell'incendio o da quella della costituzione in mora delle assicuratrici (e cioè dal 2 maggio 2000, in cui le assicuratrici furono costituite in mora con raccomandata di essa ricorrente).
6. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Va, anzitutto, osservato che con il decreto ingiuntivo, poi opposto, si ingiungeva alle quattro assicuratrici di pagare ciascuna l'importo del 25% dell'indennizzo liquidato il 12.10.1992, dal collegio peritale, oltre gli interessi legali decorrenti dal 12.11.1992, all'effettivo soddisfo.
11 Tribunale ha rigettato l'opposizione con sentenza del 18.5.1996 e la corte di appello ha rigettato l'appello delle opponenti. Quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente principale,con il rigetto dell'opposizione e dell'appello delle assicuratrici opponenti, rimane fermo quanto disposto con il decreto ingiuntivo in merito alla decorrenza degli interessi legali moratori dal 12.11.1992.
Come, infatti, correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata (p. 29), nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda la liquidazione del danno ad opera di arbitri, il credito indennitario, in origine di valore, si trasforma in credito di valuta per effetto della liquidazione ad opera degli arbitri, per cui l'importo dell'indennizzo così determinato rimane soggetto al principio nominalistico ed al regime di cui all'art. 1224 c.c. (cfr. Cass. 22 maggio 1992, n. 6147). Ne consegue che nella fattispecie gli interessi moratori sul credito indennitario, essendo sottoposti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c. correttamente sono stati fatti decorrere dal 12.11.1992, poiché
fino a quel momento, non sussistendo un'obbligazione pecuniaria, ma di valore, ogni eventuale danno da ritardo nell'adempimento costituiva solo componente del danno da liquidare.
7. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 350 n. 3 e 5 c.p.c.. Assume la ricorrente che, pur essendo stata parzialmente vittoriosa in sede di appello, erratamente sia stata condannata al pagamento delle spese processuali. Detto motivo rimane assorbito per quanto si dirà in seguito.
8. Le quattro ricorrenti incidentali hanno proposto un unico identico motivo di ricorso, per cui i ricorsi incidentali vanno trattati congiuntamente.
Con detto motivo le ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e 345 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 278 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano l'istituto della condanna generica (art. 360 n. 3 c.p.c.); la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e segg. c.p.c., nonché dei principi e norme che disciplinano l'istituto del risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale (art. 360 n. 3 c.p.c.); la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi e norme che regolano l'onere della prova (art. 360 n. 3 c.p.c.). Lamentano le ricorrenti che la sentenza impugnata ha liquidato i danni per il periodo successivo alla sentenza di primo grado, mentre nessuna domanda era stata proposta in questi termini dalla appellante Gruppo Industriale FR GE e quindi in violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.. Assumono poi ... le ricorrenti incidentali che,. pur trattandosi di domanda di condanna generica al risarcimento del danno, doveva pur sempre provarsi il fatto illecito e la sua potenzialità a produrre danni.
9.1. Ritiene questa corte che la prima censura sia fondata e che vada accolta, rimanendo assorbite le restanti.
Osserva anzitutto questa corte che l'art. 345 comma 1^ c.p.c., ove deroga al divieto di domande nuove in appello con riferimento ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata, trova applicazione solo quando nel giudizio di 1^ grado sia stato richiesto il risarcimento del danno maturato in precedenza, in quanto detta deroga trova giustificazione nel fatto che l'istanza di ristoro del danno ulteriore configura sviluppo logico di domanda già proposta (Cass. S.U. 11 marzo 1996, n. 1955). Nella fattispecie la sentenza impugnata, avendo escluso che in primo grado la Gruppo Industriale FR GE avesse proposto una domanda di risarcimento dei. danni imputabili in via esclusiva alle assicuratrici, per cui era inammissibile per novità detta domanda proposta solo in grado di appello, non poteva poi ritenere che fosse ammissibile la domanda di risarcimento di detto danno, nella parte in cui si era maturato successivamente alla sentenza di primo grado. Nè può ritenersi, come fa la sentenza impugnata, che eletta domanda è "lo sviluppo logico e cronologico della domanda di accertamento del debito delle società assicuratrici nei confronti dell'IS, regolarmente proposta dai FR GE nel giudizio di primo grado".
Infatti la statuizione attiene ad una condanna generica delle assicuratrici convenute al risarcimento del danno in favore della FR GE e non ad un accertamento del debito delle stesse nei confronti dell'IS.
9.2. L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e, correlativamente, dell'obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di Cassazione, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno,' senza che rilevi l'accettazione del contraddittorio (Cass. 10 aprile 2000, n. 4531; Cass. 9.6.2000, n. 7878). Ne consegue che vanno accolti i ricorsi incidentali. 10. L'inammissibilità di una domanda in appello, perché nuova, ove non riscontrata dal giudice di appello, ma da quello di legittimità, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, non potendo il giudice, che ha pronunciato, decidere nel merito della stessa (cfr. Cass. 6.6.1983, n. 3853). Stante la cassazione senza rinvio della sentenza di appello limitatamente alle statuizioni di condanna generica delle assicuratrici, questa Corte deve statuire anche sulle spese del giudizio di appello.
Ciò comporta l'assorbimento del quarto motivo del ricorso principale.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello, mentre la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalle resistenti. In definitiva vanno rigettati i primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto, e vanno accolti i ricorsi incidentali.
L'impugnata sentenza va cassata senza rinvio in merito alle statuizioni di condanna generica delle ricorrenti incidentali al risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza di primo grado dalla S.R.L. Gruppo Industriale FR GE.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta i primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto ed accoglie i ricorsi incidentali. Cassa l'impugnata sentenza senza rinvio in relazione ai ricorsi incidentali. Compensa per intero tra le parti le spese del grado di appello e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione sostenute dalle resistenti, liquidate, per ciascuna resistente, in Euro quattromilacento, di cui euro cento per spese.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004