Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2004, n. 3321
CASS
Sentenza 19 febbraio 2004

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Allorché la prova sia costituita da presunzioni, rientra nella valutazione del giudice di merito il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi addotti ad essere utilizzati dal giudice per dedurne l'esistenza di un fatto principale ignoto; la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per poter valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione immune da vizi logici o giuridici.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda la liquidazione del danno ad opera di arbitri, il credito indennitario, in origine di valore, si trasforma in credito di valuta per effetto e a far data dalla liquidazione compiuta ad opera degli arbitri, per cui l'importo dell'indennizzo così determinato rimane soggetto al principio nominalistico ed al regime di cui all'art. 1224 cod. civ. con il conseguente onere del creditore di dimostrare che la mora nell'adempimento del debito gli ha cagionato un danno maggiore rispetto a quello risarcibile con gli interessi al tasso legale.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2004, n. 3321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3321
Data del deposito : 19 febbraio 2004

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