Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 42162
CASS
Sentenza 9 luglio 2013

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Il giudice, con la sentenza di condanna con la quale accerti la falsità di atti o documenti, è obbligato, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., a dichiararne la falsità e conseguentemente ordinarne la cancellazione totale o parziale e, qualora essi non siano presenti nel fascicolo processuale, deve disporne l'acquisizione per poter procedere alle indicate attività. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 90, comma secondo, del d.P.R. n. 57 del 1990 - per essere state apposte false autentificazioni di firme a moduli di accettazione di candidature e a dichiarazioni di collegamento per una elezione regionale - nella parte in cui non aveva disposto l'acquisizione degli atti indicati nel capo di imputazione e non ne aveva, poi, dichiarato la falsità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 42162
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42162
    Data del deposito : 9 luglio 2013

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