Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
Il giudice, con la sentenza di condanna con la quale accerti la falsità di atti o documenti, è obbligato, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., a dichiararne la falsità e conseguentemente ordinarne la cancellazione totale o parziale e, qualora essi non siano presenti nel fascicolo processuale, deve disporne l'acquisizione per poter procedere alle indicate attività. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 90, comma secondo, del d.P.R. n. 57 del 1990 - per essere state apposte false autentificazioni di firme a moduli di accettazione di candidature e a dichiarazioni di collegamento per una elezione regionale - nella parte in cui non aveva disposto l'acquisizione degli atti indicati nel capo di imputazione e non ne aveva, poi, dichiarato la falsità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 42162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42162 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
messimario 4 2 1 6 2 / 1 3 ENTENZA N. 1639 Camera di consiglio del 9 luglio 2013 62 REG. GENERALE n° 754/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE R FE Composta dagli Ill.mi Sigg.: DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1. Dott. Aldo Fiale Presidente 2. Dott. Amedeo Franco (rel.) Consigliere 3. Dott. Luigi Marini Consigliere IL 14 OTT 2013 Consigliere 4. Dott. Luca Ramacci EEMA C CAS R P CANCELLIERE S 5. Dott.ssa Chiara Graziosi Consigliere E H T O R N O Luana Ma ani E ha pronunciato la seguente C SENTENZA sui ricorsi proposti dalle parti civili BU NG MI IL e Ca- rossa AR;
avverso la sentenza emessa il 30 novembre 2012 dal Gip del tribunale di Torino nei confronti di Di IL RC, nato a [...] il .7.1973; udita nella camera di consiglio del 9 luglio 2013 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Gip del tribunale di Torino applicò a Di IL RC la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 90, comma 2, d.p.R. 16 maggio 1960, n. 570, per avere apposto false autenticazioni di firme a moduli di accettazione di can- didature e a dichiarazioni di collegamento. Le parti civili BU NG MI IL e SA AR propongono separati ma analoghi ricorsi per cassazione impugnando la sentenza limitata- mente alla parte in cui non ha disposto l'acquisizione di ulteriori atti afferenti alle elezioni regionali del marzo 2010 di cui al capo di imputazione e di conse- guenza non è stata dichiarata la falsità degli stessi nonché nella parte in cui non sono stati assunti i provvedimenti di cui all'art. 537, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. Motivi della decisione I ricorsi sono fondati essendo effettivamente erronea la sentenza impugna- ta nella parte in cui ha respinto la richiesta delle parti civili di acquisizione degli ulteriori atti di collegamento afferenti alle elezioni regionali - della cui copia autentica le parti non avevano ottenuto la disponibilità - per la ragione cheofr. -2- l'integrazione probatoria non avrebbe risposto ai requisiti di cui all'art. 422 cod. pen., nonché nella parte in cui ha omesso di dichiarare la falsità delle au- tentiche delle firme apposte su eventuali altri atti di collegamento che non erano stati prodotti in copia autentica, idonea a documentare l'effettivo deposito pres- so l'ufficio elettorale e nella parte in cui ha omesso di disporre, ai sensi dell'art. 537, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen. la cancellazione degli atti dichiarati fasi, per la ragione che avrebbero potuto essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel processo. L'art. 537 cod. proc. pen. sancisce invero l'obbligo incondizionato di di- chiarare la falsità dell'atto o del documento di cui la sentenza abbia accertata la falsità. Nella specie, quindi, la sentenza non poteva non dichiarare la falsità de- gli atti oggetto della contestazione penale ed ai quali faceva appunto riferimento ilcapo di imputazione. La stessa sentenza impugnata, infatti, evidenzia che dal- le acquisizioni istruttorie emergeva la prova della falsità degli atti di cui al capo di imputazione, tanto che non ha potuto trovare applicazione l'art. 129 cod. proc. pen. e sono stati ritenuti provati i fatti contestati. La dichiarazione di falsi- tà imposta dall'art. 537, quindi, era possibile, trattandosi di atti sufficientemente individuati nel capo di imputazione. E' poi erronea, e comunque manifestamen- te illogica, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui non sarebbero stati disponibili dati sufficienti per dichiarare la falsità di tutti gli atti di cui al capo di imputazione, rispetto al cui contenuto, però, non ha nutrito dubbi di sussistenza dei fatti. In tale situazione il Gip, a fronte dell'obbligo sancito dall'art. 537 cod. proc. pen. ed a tutela dei prevalenti interessi da questo perse- guiti, doveva disporre la acquisizione degli atti, cui si riferiva il capo di imputa- zione, oggetto della attività di falsificazione al fine di poter adempiere agli one- ri di cui alla citata norma. La disposizione di cui all'art. 537, invero, non con- sente deroghe, come risulta anche dall'ultimo comma che prevede la dichiara- zione della falsità anche in caso di sentenza di proscioglimento allorquando es- sa risulti dalla stessa. D'altra parte, esattamente i ricorrenti lamentano che è an- che contraddittorio ed illogico, a fronte della ritenuta falsità di un documento, non provvedere ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. per il solo fatto che agli atti non risultino acquisiti i relativi documenti. E difatti, se essi non sono indispen- sabili per ritenerne la sussistenza dell'illecito ai fini della sanzione penale, atte- sa la prova dello stesso, altrettanto dovrebbe dirsi per la dichiarazione di falsità dell'atto a sensi art. 537. In ogni caso, il giudice ha errato nel non disporre l'acquisizione degli ulte- riori documenti di cui le parti non avevano ottenuto la disponibilità in copia au- tentica. E' invero ininfluente, ai fini che qui interessano, il richiamo all'art. 422 cod. proc. pen. effettuato dalla sentenza impugnata, perché tale disposizione at- tiene all'istruttoria eventualmente necessaria per il rinvio a giudizio dell'im- putato o ai fini del suo proscioglimento, e non ai fini di una dichiarazione inde- rogabilmente conseguente ad una affermazione di penale responsabilità. E difat- ti, in questo caso, ove tale dichiarazione comporti la necessità di acquisizione documentale, il giudice, atteso il fatto che la previsione normativa tutela la pubblica fede e non un interesse di parte, dovrà provvedere ad acquisire ogni documento ritenuto necessario al fine di adempiere agli oneri ad esso imposti.He -3- E' fondato anche il secondo motivo. La sentenza impugnata ha affermato che è «inibita in questa sede, a norma dell'art. 537 comma 2 ultima parte c.p.p., ogni disposizione in merito alla cancellazione degli atti dichiarati falsi, potendo essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel presente giudizio». Tale affermazione è però innanzitutto apodittica, perché non è in alcun modo spiegato di quali interessi si parli e di quali soggetti terzi si tratterebbe (se, ad es., la regione Piemonte, o gli eletti, o gli elettori, o le liste collegate, o i candidati, ecc.). Una congrua, specifica ed adeguata motivazione sul punto sarebbe stata indispensabile per comprendere le ragioni della mancata applicazione della norma in esame. La sentenza impugnata, inoltre, appare in contrasto con l'art. 537 cit., laddove non ha, comunque, proceduto alla conse- quenziale cancellazione delle falsità accertate. Esattamente i ricorrenti hanno posto in rilievo come la tutela della pubblica fede in materia di procedimento elettorale comporti la estrema difficoltà, se non l'impossibilità, di individuare personalmente e nominativamente i terzi in concreto direttamente pregiudicati dalla pronuncia di cui all'art. 527, comma 2. Potrebbero invero essere terzi pre- giudicati coloro che hanno votato le liste coinvolte nell'illecito, ma, essendo il voto segreto, nessuno di essi potrà essere individuato con certezza. La regione Piemonte, poi, come Ente, non è direttamente interessata all'esito della competi- zione elettorale del cui esito è mera destinataria. Quanto agli eletti, alle liste collegate ed ai candidati, essi potrebbero ritenersi pregiudicati dalla applicazio- ne dell'art. 537, comma 2, ultima parte, nella misura in cui l'annullamento o la dichiarazione di nullità dei voti alle liste illegittimamente ammesse alla compe- tizione elettorale possano aver inciso sulla loro elezione (se vi è stata) o sulle percentuale di seggi ottenuti. Il che, però, comporta l' espletamento della prova di resistenza, che invece non è stata in alcun modo esperita dalla sentenza ap- pellata che, quindi, appare totalmente immotivata anche sotto tale profilo. D'altra parte, stante la diffusività dell'interesse al corretto espletamento della competizione elettorale, può ritenersi che, in linea di massima, manchino sog- getti individuabili che possano considerarsi pregiudicati o pregiudicabili dalla applicazione dell'art. 537, comma 2. In ogni caso l'esistenza di soggetti pregiu- dicati sembra costituire l'eccezione, e non la regola, e pertanto deve essere ade- guatamente e congruamente motivata. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alle statuizioni consequenziali in ordine alle falsità ed alle cancellazioni, con rinvio al tribunale di Torino per nuovo giudizio sul punto.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni consequenziali in ordine alle falsità ed alle cancellazioni, e rinvia al tribunale di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2013. estensore Perulation Il PresidenteAero fiele