Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2003, n. 10166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10166 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ONE1 0 1 6 6/ 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Oggetto Composta dagli Ill hi Sig .ri Magistrati: PONTORIERIDott. Franco - Presidente R.G.N. 15183/00 Cron.22638 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Rep. 2696 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere Dott. Giovanni - Rel. Consigliere SETTIMJ - Ud. 19/02/03 TROMBETTA Consigliere Dott. Francesca CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale SENTENZA al Sig. SCOGHAMIGLO sul ricorso proposto da:
7.23 per diritti 11-25-8-93 DI MA NE, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE CORSO VITTORIO EMANUELE II 32 presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo difende unitamente agli avvocati CARMELO DISTEFANO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONDOMINIO A DORIA 38 MARINA DI RAGUSA, in persona dell'Amm.re pro tempore GAROZZO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, che lo 2003 291 difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MARLETTA, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 374/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 01/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato MAGNANO DI SAN LIO Giovanni, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per accoglimento del primo motivo, assorbito nel resto. -2- Di AR c/ IN OR RG 15183/00 -1- Oggetto: sentenza d'appello, motivazione per relationem, con- dizioni;
difetto, omessa pronunzia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il IN A. OR, alla Via Lungomare A. OR n. 38 in Marina di Ragusa, composto di tre palazzine (denominate "A""B""C"), servite da uno spazio di pro- spazio identificato, negli atti di tra-prietà comune - sferimento delle singole unità immobiliari da parte del costruttore e venditore Ernesto Di AR, mediante il richiamo ad una "linea retta che idealmente congiunge lo spigolo sud-est della palazzina "C" con lo spigolo nord- ovest della palazzina "A", in tal guisa rimanendo sepa- rato dalla restante proprietà dello stesso assumendo - che il Dimarco, nel costruire un muro atto a realizzare - materialmente detta divisione, non si fosse attenuto al- le prescrizioni negoziali ed avesse usurpato in proprio favore parte consistente dell'area condominiale, con ci- tazione 22.4.91, intimata dall'amministratore pro tempore, lo conveniva innanzi al tribunale di Ragusa chiedendone la condanna alla demolizione del muro ed alla costruzio- ne di altro muro nel rispetto delle richiamate prescri- zioni. Il Di AR, nel costituirsi, eccepiva, in via pre- liminare, il difetto di legittimazione attiva dell'ammi- nistratore e, nel merito, il corretto posizionamento del 3 Di AR c/ IN OR RG 15183/00 -2- muro attuale, quale ricostruito dopo la demolizione del precedente, effettuata а seguito della notifica della citazione, eppertanto la sopravvenuta insussistenza del- la ragione di conflitto. La tesi del convenuto veniva accolta dall'adito tribunale che, con sentenza 7.2.96, rigettava la doman- da. Avverso tale decisione il condominio proponeva gra- vame cui resisteva il Di AR. Decidendo con sentenza 1.6.99, la corte d'appello - disattesa l'eccezione del Di AR, che a- di Catania veva ancora una volta dedotto il difetto di legittima- zione attiva dell'amministratore, ritenendo anche nel caso valide "tutte le considerazioni svolte nella sen- tenza impugnata che qui s'intendono integralmente tra- scritte" accoglieva il gravame, ordinando al Di AR la demolizione del muro e la sua ricostruzione secondo la linea di confine indicata nella perizia del consulen- te di prte appellante preferita a quella d'ufficio. A tale conclusione la corte - dopo aver dato atto che la controversia nasceva dalla diversa interpretazio- ne della nozione di "spigolo nord-ovest" della palazzina "A", per tale intendendosi dal IN "il muro con- dominiale di confine che segna il limite estremo della palazzina suddetta" e dal Di AR "lo spigolo della pa- A Di AR c/ IN OR RG 15183/00 -3- lazzina "A" vera e propria perveniva sulla base di tre considerazioni: che negli atti di vendita risultava scluso dalla proprietà condominiale il suolo confinante con la proprietà Magnani attiguo allo spazio verde di proprietà condominiale", onde la linea di divisione "de- ve cadere tra il suolo immediatamente confinante con la proprietà Magnani e lo spazio verde di proprietà condo- miniale" e ciò non si realizzerebbe ove la linea di di- visione, quale ritenuta dal tribunale, fosse "collocata molto al di là del tratto di suolo immediatamente conti- guo con la proprietà Magnani inglobando anche lo spazio verde che secondo gli atti pubblici sarebbe di pertinen- za del IN"; che la tesi accolta dal tribunale comporterebbe l'inclusione nella proprietà Di AR del- la scaletta condominiale d'accesso al locale pompe dell' impianto idrico, situazione che, in sede di stipulazione degli atti vendita, avrebbe dovuto essere ovviata con la costituzione d'una servitù di passaggio viceversa non prevista;
che negli atti di vendita era prevista l'ubi- cazione della cisterna condominiale di raccolta delle acque piovane in parte al di sotto del suolo del vendi- tore, mentre aderendo alla tesi accolta dal tribunale tale cisterna rimarrebbe per l'intero al di sotto di detto suolo. Avverso tale decisione il Di AR proponeva ricor- Di AR c/ IN OR RG 15183/00 -4 so per cassazione con due motivi. Resisteva il IN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando difetto assoluto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia nonché violazione о falsa applicazione dell'art. 1131 CC e dell'art. 112 CPC si - duole che la corte territoriale abbia erroneamente rite- nuto ch'egli avesse inteso riproporre l'eccezione di di- fetto di legittimazione attiva dell'amministratore già sollevata in primo grado, mentre egli aveva invece pro- posto la diversa eccezione di difetto di legittimazione dell'amministratore in secondo grado per non aver quegli ottenuto la necessaria autorizzazione assembleare ad im- pugnare la sentenza del tribunale;
abbia, comunque, giu- stificato il proprio convincimento, tra l'altro con bre- ve notazione al termine dello scritto così immutando l'ordine logico di trattazione dei motivi, con un puro e semplice richiamo per relationem alle ragioni svolte dal pri- mo giudice, così venendo del tutto meno all'obbligo di motivazione. Il motivo è fondato. Per costante insegnamento di questa Corte, infatti, la motivazione della sentenza di secondo grado per relationem a quella della sentenza di primo grado, tanto per gli Di AR c/ IN OR RG 15183/00 -5- accertamenti in punto di fatto quanto per le argomenta- consideratazioni in punto di diritto, non può essere illegittima sol che il giudice del gravame, sia pur in forma sintetica, dia conto d'aver vagliato criticamente così il provvedimento censurato come le censure contro di esso proposte, in guisa che l'iter argomentativo desu- mibile attraverso l'integrazione della parte motiva del- le due sentenze risulti corretto ed idoneo allo scopo, ma, specularmente, non anche ove l'apodittico rinvio dall'una motivazione all'altra non consenta d'accertare l'avvenuto esame del motivo d'appello e la consapevole condivisione al riguardo delle ragioni svolte sul punto dal primo giudice. Orbene, nella specie, anche a prescindere dall'il- logica postergazione della trattazione d'una questione pregiudiziale in rito alle questioni di merito, è palese il carattere apodittico dell'adottata motivazione per rela- tionem, che si traduce, nella sostanza, in un difetto asso- luto di motivazione. Non senza considerare altresì che, essendo stato, in effetti, eccepito il difetto di legittimazione dell' amministratore ad impugnare la sentenza di primo grado come risulta dalla lettura della comparsa di costituzio- ne dell'appellato, il cui esame diretto da parte di que- sta Corte è consentito dalla denunzia d'un error in procedendo ADi AR c/ IN OR RG 15183/00 -6- nessun suffragio la reiezione di tale eccezione poteva trovare nella motivazione di detta sentenza, onde la de- cisione sul punto s'appalesa essere stata determinata dall'omesso esame dell'eccezione stessa che si è tradot- to in una consequenziale omessa pronunzia, come giusta- mente denunziato dal ricorrente. Ciò che, fosse l'eccezione o meno fondata, comporta la nullità della sentenza, dacché trattavasí d'eccezione pregiudiziale in rito il cui eventuale accoglimento a- vrebbe impedito la trattazione del merito. -Con il secondo motivo, il ricorrente integralmen- te riportato il contenuto delle pertinenti parti dei te- sti contrattuali e della consulenza tecnica d'uffio e denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 CC nonché carenza e contradditto- rietà della motivazione su di - siun punto decisivo duole che la corte territoriale abbia omesso d'interpre- tare la comune volontà contrattuale delle parti in primis sulla base del tenore letterale della convenzione, quale ° inteso anche nella relazione del consulente tecnico di ufficio, e, quest'ultima immotivatamente disattesa rece- pendo le conclusioni del perito di parte avversa, abbia altresì omesso di fornire adeguata giustificazione dell' operata scelta di ricorrere a diversi criteri di deter- minazione delle intenzioni dei contraenti, scelta d'al- Di AR c/ IN OR RG 15183/00 -7-, tra parte incoerente con le stesse risultanze invocate a suo sostegno. Il motivo, pur correttamente proposto (cfr. Cass. dele fa 24.7.01 n. 10041 e 22.8.02 n. 12366) e palesemente fon- dato (cfr. Cass. 18.4.02 n. 5635 e 15.3.01 n. 3748) at- tenendo al merito della decisione, rimane assorbito. L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in re- lazione al motivo accolto e la causa, di conseguenza, ri- messa per nuovo esame ad altro giudice del merito di se- condo grado, che s'indica in diversa sezione della corte d'appello di Catania, cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimi- tà.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara as- sorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Catania. Così deciso in Camera di Consiglio il 19.02.2003. Il Preside Il Cons. est. Hetting IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CORTE SUPREMA CASSAZIONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Si lete la registration 26 610. 2003 presso l'Agenzia Sea Homa 2 20.1.04 1295 versate € 14977 L/CANCELLIERE C1 Gila copia autentica ř Roma 1.6. n°115 del 30/5/2002)5 dat/30/5/200four a