Sentenza 7 ottobre 2015
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta di chi, dichiarando falsamente di essere titolare di un'azienda agricola, ottenga il rilascio del "libretto di controllo" necessario per accedere alle agevolazioni previste nell'acquisto di carburante per le lavorazioni agricole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2015, n. 48342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48342 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2015 |
Testo completo
48 342/15 ле 42 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE • QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. PIERO SAVANI 295P - Consigliere - Dott. STEFANO PALLA REGISTRO GENERALE N. 19268/2015 - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE . - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1 - AN EN N. IL 21/10/1936 avverso la sentenza n. 1305/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del 10/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. our - Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udito, per il ricorrente, l'avv. Agostino Allegro in sostituzione dell'avv. Agostino De caro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza parzialmente confermata dalla locale Corte di appello, ha ritenuto ET NN responsabile di falso per induzione in atto pubblico (artt. 48-479, 61, n. 2 cod. pen.) e di truffa aggravata in danno di ente pubblico (artt. 81, cpv, 640, comma 1, e 61, n. 7 cod. pen.) e lo ha condannato a pena di giustizia per avere, nel presentare richieste per la concessione del beneficio dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, relativamente agli anni dal 2001 al 2005, dichiarato, contrariamente al vero, di essere titolare dell'azienda agricola denominata Verdescola, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Salerno al n. 01058970656, laddove l'azienda suddetta era stata cancellata fin dal 1998 per cessazione dell'attività, ed avere, in tal modo determinato l'emissione - da parte del funzionario provinciale di un "libretto di controllo" ideologicamente falso, oltre a beneficiare, indebitamente, dell'agevolazione fiscale. La Corte ha ritenuto non prescritta la dichiarazione del 19/1/2005 e i reati di truffa relativi agli anni 2004 e 2005. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Agostino De Caro, con tre motivi. Col primo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 48-479 e 640 cod. pen., nonché una carenza, contraddittorietà e illogicità di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità. Premesso che l'ufficio regionale o provinciale abilitato al rilascio del "libretto di controllo" è tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni per la concessione del beneficio verifica omessa - nella specie -, deduce che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, il falso per induzione è insussistente qualora il pubblico ufficiale - venendo meno ai suoi compiti si sia incautamente avvalso delle dichiarazioni del terzo. Deduce, in ogni caso, l'insussistenza del falso, in quanto l'agevolazione fiscale è riferita all'uso del terreno per finalità agricole e non alla persona del coltivatore. Col secondo lamenta una illogicità di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo desunto, per il primo giudice, dalla presentazione, da parte di ET, nel 2006, di una visura che evidenziava la cancellazione dell'azienda dal registro delle imprese e dal fatto che l'imputato aveva fatto uso 2 ои moderato del beneficio, avvalendosene per un ammontare inferiore a quello autorizzato;
per il giudice d'appello, dal fatto che il dichiarante non aveva specificato che il terreno, per cui era stato chiesto il beneficio, era, in parte, condotto in comodato da un terzo. Circostanze aggiunge il ricorrente -prive della valenza dimostrativa ad esse attribuita dai giudici di merito. Col terzo lamenta la violazione dell'art. 132/bis disp. att. cod. proc. pen., applicato senza motivazione dalla Corte d'appello all'udienza del 6/11/2012 - - per disporre il rinvio del procedimento e la sospensione del corso della prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi in rito e in merito sono manifestamente infondati, oltre a rappresentare, a parte l'ultimo, pedissequa riproposizione di doglianze cui la Corte di merito ha fornito corretta ed esauriente risposta. Tuttavia, la sentenza va in parte annullata per prescrizione dei reati prima della sentenza d'appello. w1. Allorché la falsa dichiarazione del privato funge dacome nella specie presupposto per l'emanazione di un atto pubblico, la condotta ingannatrice è sanzionata ai sensi degli artt. 48 e 479 cod. pen., in quanto causa efficiente del falso commesso dal pubblico ufficiale (l'emissione di un libretto di controllo "falso", perché emesso in assenza dei requisiti di legge). Nella specie, la dichiarazione di ET aveva in sé l'attitudine a provocare l'emanazione dell'atto ideologicamente falso, perché rappresentava un presupposto dell'atto di competenza del pubblico ufficiale e una condizione per la sua emanazione, ed era quindi destinato, fin dall'inizio, a essere parte integrante dell'atto pubblico. Occorre rilevare, in generale, che l'art. 48 c.p. non richiede una particolare idoneità causale della condotta ingannatrice a provocare l'errore, risultando essenziale unicamente che esso provochi una falsa rappresentazione della realtà (Cass., 16/10/1995, Ceccarello). Affrontando la questione sotto il profilo del concorso nel falso documentale, questa Corte, nel suo più autorevole consesso, ha affermato, infatti, che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale, del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 c.p., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera. Il provvedimento del pubblico ufficiale, infatti, è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto che in realtà non esiste (Cass., S.U., 24/2/1995, n. 1827). 3 ли 2. Tanto premesso, va aggiunto che l'esistenza del falso non è affatto esclusa dal potere, esistente in capo alla Pubblica Amministrazione, di controllare la veridicità di quanto dichiarato e, quando la dichiarazione è rivolta ad ottenere un beneficio, l'esistenza delle condizioni cui per legge il beneficio è subordinato. - Occorre considerare, invero, che, per ragioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi e per imprimere velocità alla macchina della pubblica amministrazione, nell'interesse degli stessi amministrati, oltre che per superare oggettive difficoltà di accertamento, la legge consente ai privati, in più situazioni, di farsi mallevadori della legittimità di atti, attraverso l'attestazione sotto la propria responsabilità - dell'esistenza di una o più condizioni necessarie alla loro emanazione. La collaborazione cui il privato è chiamato deve essere improntata, in casi siffatti, alla massima lealtà e obbiettività, giacché queste caratteristiche sono essenziali al corretto svolgimento dell'attività amministrativa, nonché alla correttezza e legalità dei provvedimenti adottati. Né l'obbligo di verità del privato viene meno per l'esistenza di poteri di indagine in capo alla P.A., né dalla previsione - formulata in maniera più o meno cogente - di controlli da parte di quest'ultima, perché una siffatta limitazione non è prevista dalle norme che prevedono la "collaborazione dichiarativa" del privato e perché essa finirebbe col frustrare la ratio dell'istituto, rivolto a favorire la partecipazione del privato al procedimento amministrativo, ad accelerare i tempi della risposta amministrativa e, in definitiva, la soddisfazione degli interessi implicati dal procedimento. Giova sottolineare che la tesi propugnata dal ricorrente non trova appigli nella giurisprudenza di legittimità. La pronuncia richiamata in ricorso (Cass., n. 13779 del 15/11/2006) si riferisce, infatti, ad un caso in cui l'imputato non aveva reso alcuna falsa attestazione, ma aveva semplicemente allegato ad una domanda (di trasferimento) documentazione (veritiera), che non dava diritto all'invocato provvedimento. Non vi era stata, da parte del richiedente, alcuna rappresentazione falsificatoria, ma la rappresentazione di una realtà effettiva, cui il richiedente attribuiva erroneamente effetti a lui favorevoli. La P.A. non - - aveva rilevato l'insufficienza della documentazione e ad aveva emesso il provvedimento richiesto. In tale situazione la Corte ha rilevato che, "quando incombono doveri di controllo, ai quali venga meno il pubblico ufficiale che deve provvedere, non è possibile attribuire la responsabilità del provvedimento erroneo alle prospettazioni, magari errate o inesatte, del privato quando esse non siano tali da alterare la realtà fattuale". Il che contraddice radicalmente la tesi dell'odierno ricorrente, giacché è proprio "l'alterazione della realtà fattuale" - posta in essere da ET nel caso concreto a segnare la differenza tra le due - fattispecie. au 4 Peraltro, non è nemmeno vero che vi era, nello specifico, un obbligo della Provincia di verificare, preventivamente, la veridicità della dichiarazione resa dall'imputato (obbligo che, se esistente, avrebbe reso del tutto superflua l'attestazione di quest'ultimo): l'art. 7 del DM n. 454 del 14/12/2001 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica) contempla compiti e funzioni dell'Ufficio regionale o provinciale che, come per ogni pubblica amministrazione, sono esercitati con modalità e tempistiche stabilite dall'organizzazione interna e compatibilmente con l'esercizio degli altri compiti e funzioni demandati all'ente. Non prevede affatto un obbligo generalizzato di verifica preventiva - -circa la sussistenza delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento dell'agevolazione fiscale per i lavori agricoli. Infine, è palesemente errata l'interpretazione della normativa fiscale da parte del ricorrente: l'art. 2 del D.M. invocato stabilisce che l'agevolazione compete "agli esercenti le attivita' richiamate all'articolo 1, comma 1, iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503″. Contempla, quindi, contrariamente all'assunto del ricorrente, requisiti oggettivi e soggettivi, che devono sussistere congiuntamente (e che nella specie - pacificamente - non ricorrevano).
3. Il dolo consiste, nella specie, nella coscienza e volontà di dichiarare il falso, con la consapevolezza che il mendacio è idoneo a determinare l'emanazione - da parte del pubblico ufficiale - del provvedimento avuto di mira. La Corte d'appello ha spiegato che ET richiese personalmente la cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese;
che l'impresa aveva effettivamente cessato l'attività; che ET, e non altri, aveva sottoscritto il contratto di comodato di una parte del terreno, rispetto al quale continuò a richiedere l'agevolazione; che mai, nel corso del processo, ET ha inteso negare di avere consapevolezza della cancellazione dell'impresa, della cessazione dell'attività e della dismissione in parte del terreno;
che ET non ha mai spiegato, nel corso del processo, a - che titolo riteneva di poter usufruire delle agevolazioni fiscali. Trattasi di elementi che dimostrano, senza necessità di ulteriori delucidazioni, quale fosse lo stato soggettivo dell'imputato mentre rendeva le dichiarazioni che gli sono imputate. Null'altro doveva aggiungere la Corte d'appello per dare dimostrare del dolo nella vicenda. 5 он 4. Quanto all'impugnazione dell' ordinanza con la quale è stato disposto il rinvio del procedimento ai sensi dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., di cui all'ultimo motivo di ricorso, rileva il Collegio che la norma invocata prevede che nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi venga assicurata la priorità assoluta ai processi aventi le caratteristiche indicate nella norma stessa sulla base di provvedimenti organizzativi adottati dal dirigenti degli uffici giudicanti. Inoltre il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2 ter, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125, attribuisce ai dirigenti degli uffici la facoltà, sempreché l'imputato non si opponga, di rinviare i processi concernenti reati che possano beneficiare dell'indulto concesso con la L. n. 241 del 2006 nel caso in cui sia da irrogarsi una pena detentiva non superiore a tre anni e una pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, non superiore a Euro 10.000; ed i reati di cui al caso di specie rientravano astrattamente nella suddetta categoria in relazione alla quale era possibile il rinvio della trattazione, alla quale non risulta che l'imputato si sia opposto. A tutto ciò consegue la legittimità della disposta sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.p., senza ulteriori condizioni.
5. Va tuttavia rilevato che il reato di falso commesso il 19/1/2004 e il reato di truffa commesso il 31/12/2004 erano prescritti prima della sentenza d'appello, pronunciata il 10/10/2014, essendo la prescrizione maturata, pur tenendo conto dei periodi sospensione nel frattempo intervenuti (anni uno, mesi nove e giorni 22), in data 10/6/2014 per il falso del 19/1/2004 e in data 22/4/2014 per la truffa del 31/12/2004. Questo Collegio aderisce, infatti, all'orientamento per cui il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso per cassazione e nonostante l'inammissibilità di quest'ultimo, alloché - come nella specie - non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado (da ultimo, Cass., n. 2709 del 16/6/2014). La sentenza va pertanto annullata limitatamente ai reati suddetti e va disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per la determinazione del trattamento sanzionatorio relativamente al reato non ancora prescritto alla data della sentenza d'appello (la truffa commessa il 31/12/2005)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di falso sub a) commesso in data 19/1/2015 nonché al delitto di truffa sub b) commesso il 6 ли 31/12/2004 perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso in relazione al reato di truffa commesso il 31/12/2005, di cui al capo b), e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso il 7/10/2015. Il Consigliere, Estensore T Presidente (Antonio ettembre (Piero Savani) L DEPOSITATA IN CANCEL TINA adel - 7 DIC 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cermela Lanzuise Jay 7