Sentenza 23 luglio 2002
Massime • 1
In materia di procedimento civile avanti al giudice di pace, pur non essendo obbligato a fissare una particolare udienza per la precisazione delle conclusioni, detto giudice deve pur sempre consentire alle parti tale imprescindibile attività processuale, e non può, a pena di nullità per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., pronunciare sentenza subito dopo essersi riservato di provvedere sulle deduzioni delle medesime, senza averle previamente invitate a precisare, nella stessa o in una successiva udienza, le rispettive conclusioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10753 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Presidente -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA OC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUE MACELLI 75, presso lo studio dell'avvocato AMILCARE FOSCARINI, difeso dall'avvocato LUCIO CAPRIOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA SPA, ES ENNIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 525/99 del Giudice di pace di LECCE, EMESSA IL 19/5/1999, depositata il 20/05/99; rg.707/1999, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per la inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 18.1.1999 CO AR conveniva davanti al Giudice di pace di Lecce IO TE e la S.p.a. Assitalia per sentirli condannare al risarcimento dei danni, nella misura di L. 1.542.000, conseguenti ad incidente stradale verificatosi tra l'auto targata LE 708657, di sua proprietà, e l'auto targata LE 503519, di proprietà del TE.
Il TE resisteva e proponeva riconvenzionale.
L'Assitalia eccepiva il difetto di legittimazione attiva del AR, rilevando che l'auto targata LE 708657 risultava intestata a MA RR, moglie dell'attore.
Il giudice di pace, con sentenza del 20.5.1999, dichiarava il difetto di legittimazione attiva dell'attore.
Avverso la sentenza il AR ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia: violazione del principio del contraddittorio (art. 24 Cost.); violazione del principio dispositivo del processo civile (art. 2967 c.c., art. 99 c.p.c.); violazione e falsa applicazione degli artt. 320, commi 1 e 4, 321, 316, 317 e 319 c.p.c., e dell'art. 62 d.a. c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 189 c.p.c. Espone il ricorrente che la S.p.a. Assitalia, nel costituirsi, aveva eccepito che dal foglio complementare, visionato in sede di perizia, emergeva che l'auto targata LE 708657, della quale l'attore si era qualificato proprietario, risultava intestata a MA RR, che l'aveva acquistata nel 1993; che il giudice di pace, nella prima udienza, senza ascoltare le parti ne' esperire il tentativo di conciliazione, si era riservato di provvedere sull'ammissione di mezzi istruttori e, sciogliendo la riserva, aveva chiesto all'attore di indicare il titolo di acquisto dell'auto; che, nella successiva udienza, l'attore aveva prodotto lo stato di famiglia, dal quale si evinceva che era coniugato con la RR, sin dal 1990, in regime di comunione legale;
che il giudice di pace si era riservato nuovamente e, senza fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni, aveva pronunciata sentenza con la quale aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva. Deduce il ricorrente che la sentenza è viziata dalla omissione di due momenti processuali inderogabili: il tentativo di conciliazione, da ritenere essenziale nel giudizio di equità, e la precisazione delle conclusioni. In relazione a tale secondo profilo, rileva che, l'omissione ha determinato violazione del diritto di difesa dell'attore, precludendogli la facoltà di dedurre ulteriormente circa la sua qualità di proprietario dell'autoveicolo in regime di comunione legale, ai sensi dell'art. 177 c.c., in virtù del quale ricadono tra i beni della comunione gli acquisti compiuti insieme o separatamente dai coniugi durante il matrimonio, e di soggetto legittimato ad agire ai sensi dell'art. 180, comma 1, c.c.
2. Il motivo è ammissibile, in quanto denuncia, avverso sentenza di equità del giudice di pace, violazione di norme processuali (S.U. n. 716/99), ed è fondato nei limiti di seguito esposti.
2.1. Non è fondato il primo profilo di censura, concernente il mancato esperimento del tentativo di conciliazione. Ritiene il Collegio, aderendo a quanto già affermato da questa S.C. in relazione al processo del lavoro (art. 420, comma, 1, c.p.c.), che tale omissione, in difetto di espressa previsione dell'art. 320, comma 1, c.p.c. ("Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione") non determina nullità (sent. n. 4145/87; n. 6896/87). 2.2. È fondato il secondo profilo di censura.
Risulta dagli atti, che questa S.C. può direttamente esaminare in quanto è denunciato un vizio attinente al procedimento, che il giudice di pace, a seguito della produzione di documenti, si è riservato di provvedere, senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni, ed ha quindi definito la causa con sentenza.
In relazione ad analoga fattispecie, verificatasi in un giudizio di equità del giudice conciliatore, questa S.C., dopo aver affermato che anche in tale giudizio debbono essere osservate le norme processuali, ha statuito che detto giudice, pur non essendo obbligato a fissare una particolare udienza per la precisazione delle conclusioni delle parti, deve pur sempre consentire alle stesse tale imprescindibile attività processuale, e non può, per converso, pronunciare sentenza, pena la nullità della medesima, subito dopo essersi riservato di provvedere sulle deduzioni delle parti e senza previamente invitare queste ultime a precisare le proprie conclusioni nella stessa o in una successiva udienza, poiché tale modo di procedere si pone in contrasto con il disposto dell'art. 24 Cost., in tema di diritto alla difesa, la cui tutela rientra tra i principi fondamentali dell'ordinamento (sent. n. 5313/98). Il principio va esteso al giudizio di equità del giudice di pace.
Nel giudizio di equità il giudice di pace è infatti soggetto al rispetto delle norme processuali (S.U. n. 716/99), e quindi deve applicare l'art. 321, comma 1, c.p.c., secondo cui "Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa." L'invito del giudice alle parti a precisare le conclusioni, costituisce il preannuncio dell'intenzione del giudicante di decidere la causa, avendo ritenuta esaurita la fase istruttoria e completato lo svolgimento della dialettica processuale. Preannuncio che è necessario, onde evitare che la sentenza sia adottata "a sorpresa", precludendo alle parti il compiuto dispiegamento del diritto di difesa nei limiti in cui lo stato del processo ancora lo consente. Ipotesi che nella specie si è verificata, atteso che l'adozione della sentenza a scioglimento di una generica riserva, dopo che le parti avevano prodotto alcuni documenti, ha impedito all'attore di dedurre ed argomentare (nei sensi esposti nel motivo di ricorso) sulla loro rilevanza ai fini della decisione sulla sua legittimazione ad agire.
Va quindi dichiarata la nullità della sentenza, per lesione del diritto di difesa.
3. L'accoglimento, nei limiti suddetti, del primo motivo determina l'assorbimento del secondo.
4. In conclusione, l'impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata ad altro Giudice di pace di Lecce.
5. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo;
dichiara assorbito il secondo;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Lecce.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 21 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002