Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10753
CASS
Sentenza 23 luglio 2002

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In materia di procedimento civile avanti al giudice di pace, pur non essendo obbligato a fissare una particolare udienza per la precisazione delle conclusioni, detto giudice deve pur sempre consentire alle parti tale imprescindibile attività processuale, e non può, a pena di nullità per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., pronunciare sentenza subito dopo essersi riservato di provvedere sulle deduzioni delle medesime, senza averle previamente invitate a precisare, nella stessa o in una successiva udienza, le rispettive conclusioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10753
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10753
    Data del deposito : 23 luglio 2002

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