Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10628 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto E SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigger Maistrat0628/02 2 G.N. 5656/00Dott. Stefano CICI - 28232 Consigliere Dott. Fernando LUPI Cron. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Consigliere Dott. Pasquale PICONE Ud. 22/05/02 Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: IN IL vedova FERRARI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 2325 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 26/99 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 18/03/99 R.G.N. 273/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 5656/2000 ud. 22 maggio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in cancelleria il 19.2.1997 l'INAIL appellava la sentenza del Pretore della Spezia, in funzione di Giudice del Lavoro, n.724/96 del 30.9.1996. depositata il 30.12.1996, con la quale era stato riconosciuto il diritto di TI IL, vedova di FE Gino, alla costituzione della rendita superstiti ex art. 85 T.U. 1124/1965 ed all'assegno funerario. L'Istituto assumeva l'erroneità della sentenza di primo grado, posto che non poteva ritenersi la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale di cui il FE era affetto (silicosi) e la morte, che era stata determinata da "cancro diffuso addominale di origine sconosciuta"; chiedeva, pertanto. previo rinnovo della CTU, che in riforma dell'appellata sentenza venisse pronunciato il rigetto della domanda. Il Tribunale di La Spezia, dopo aver espletato c.t.u., con sentenza n.26 del 18 gennaio - 18 marzo 2000 accoglieva l'appello e rigettava la domanda dell'appellata. Riteneva che, come risultava dalla relazione del CTU nominato dal Tribunale, Dott. Romeo, il FE era deceduto per l'azione delle metastasi di un tumore addominale a partenza non identificata, sottoposto a intervento chirurgico, ed aveva escluso la sussistenza di un cuore polmonare cronico, diagnosticato dal CTU nominato dal Pretore sulla base di una erronea valutazione dell'elettrocardiogramma. Il decesso del FE, secondo il parere del Dott. Romeo. non era in rapporto causale o concausale con la patologia professionale per la quale l'assicurato godeva della rendita, ma era stato originato da patologia extraprofessionale di per sé idonea a condurre a morte. Avverso la decisione del Tribunale di La Spezia, che ha accolto l'appello, TI IL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di impugnazione. Resiste l'INAIL con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la TI deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 85 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 780. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5). In particolare richiama la legge n. 780 del 1975 (art. 4) sulla indennizzabilità dei casi mortali di silicosi associata ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardio- circolatorio, secondo cui il diritto alle prestazioni non può disconoscersi non solo nei casi in cui la morte direttamente derivi dalla tecnopatia, ma anche dalla associazione fra questa ed altra patologia extra-lavorativa. Non è quindi esatto - osserva la ricorrente - che il decesso del FE non sia in rapporto causale né concausale con la patologia professionale per la quale il paziente era indennizzato. Il perito di secondo grado ha infatti ignorato i principi in materia di causalità con causalità; né ha preso in esame il rapporto almeno concausale tra la morte e la tecnopatia, che può anche solo aver accelerato il decorso della malattia verso l'esito letale. Il Tribunale non ha tenuto conto che la tutela assicurativa si estende anche alle conseguenze mediate ed indirette della tecnopatia e che si presentino come un loro effetto normale rientrando cioè nella serie delle conseguenze normali cui le malattie tutelate danno origine, secondo il c.d. principio generale della "regolarità causale", per cui devesi ritenere che l'evento letale sia derivato dalla tecnopatia.
2. Il ricorso non è fondato. 4 2.1. Deve considerarsi che la silicosi, in caso di decesso del tecnopatico, rileva non ma in quanto fattore causale o concausale dell'eventounicamente per la sua presenza, n letale. Il Tribunale di La Spezia ha escluso indicandone le ragioni con motivazione sufficiente e non contraddittoria qualsiasi influenza anche indiretta della silicosi nel determinismo della morte del FE, addebitabile esclusivamente alla neoplasia addominale. Infatti, il predetto giudice alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, ha ritenuto che l'assicurato fosse deceduto per complicanze del tumore metastatizzato, mentre la silicosi non aveva avuto alcuna efficacia causale o concausale in relazione alla morte;
tale carcinoma era giunto ad uno stadio avanzato e, trattandosi di malattia a prognosi rapidamente infausta, essa aveva avuto un decorso corrispondente a quello tipico: scompenso cardiocircolatorio con insufficienza respiratoria. E' stato escluso altresì che la silicosi, pur indennizzata dall'INAIL, avesse di per sé cagionato affezioni rilevanti dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, né è decisivo il fatto che la causa della morte fu individuata nella insufficienza cardio-respiratoria dato che è scientificamente provato che ogni decesso è dovuto, nel momento terminale. a tale insufficienza. Deve quindi riaffermarsi che le conseguenze morbose della silicosi assumono il ruolo di concausa della morte del lavoratore, cagionata da malattia sopravvenuta (nel caso neoplasia addominale) ed indipendente dalla tecnopatia, soltanto se, oltre ad aver prodotto la debilitazione dell'organismo, di per sé inidonea ad influire sul decesso con efficacia causale determinante, abbiano anche inciso sui caratteri della malattia sopravvenuta accelerandone il decorso verso l'esito letale (Cass.n.6107/98; Cass.n.5290/98; Cass.n.2587/97; Cass.n.5775/95). Né vale il richiamo all'art. 4 della legge n.780 del 1975 che ha modificato l'art. 145 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 - in quanto tale disposizione non ha introdotto alcuna presunzione di causalità nei casi in cui alla silicosi ed asbestosi si associno altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio: in tali casi occorre pur sempre accertare in concreto se il decesso sia derivato o meno dalla malattia professionale in concorso causale con la malattia associata. 5 2.2. In conclusione la doglianza della ricorrente ridonda essenzialmente in una censura di fatto inidonea a ad evidenziare un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Infatti il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anch'esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi ossia " l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto alla base della decisione adottata. Sotto questi due profili comunque la denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. ex plurimis Cass. 13 gennaio 1999, n.287; 2 febbraio 1999, n.3183; 3 agosto 1999, n.8383). In nessun caso il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione può trasmodare in una (inammissibile) rinnovazione del giudizio di merito.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con I. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n.134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria. 6
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002 Presidente/52/201 Il Consigliere estensore (Stefano Ciciretti) (Giovanni Amoroso) шоков IL CANCE LIERE 7