Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6626 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B' 6626/0 1 REPUBBLICA ITALIA IN NOME D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G. N. 7457/99 - Consigliere Cron. 14505 Dott. Pietro CUOCO Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Attilio Rel. Consigliere Ud.08/03/01 CELENTANO - Dott. Gianfranco Consigliere SERVELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EDIPOL EDITORIALE POLIGRAFICA SRL IN LIQUIDAZIONE già S.P.C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato DE e difesa dall'avvocatoSANTIS GUIDO, rappresentata PERLINI ITALICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 1096 presso l'avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- controricorrente-> avverso la sentenza n. 24/99 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 18/01/99 R.G.N. 1261/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 16.11.92 al Pretore di Cassino, la s.r.l. Edi.Pol.Editoriale Poligrafica proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso da quel giudice il 16.10.92 in favore dell'INPS per l'importo di lire 4.213.349.645, a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo 1.10.84/30.4.92, somme aggiuntive ed interessi legali. L'opponente sosteneva di avere diritto agli sgravi contributivi quale nuova impresa operante nel Mezzogiorno. Tra le varie argomentazioni, la società segnalava che il decreto ingiuntivo traeva origine da una situazione ancora in fieri, oggetto di giudizio di appello innanzi al Tribunale di Frosinone, relativa all'opposizione ad una ordinanza ingiunzione emessa dall'INPS e contenente sanzioni per l'omesso versamento di contributi accertato con verbale di ispezione del 21.12.84. Instaurato il contraddittorio, con sentenza del 25.10.1993 il Pretore respingeva l'opposizione, assumendo che la società opponente non aveva diritto agli sgravi contributivi, in quanto “continuazione” di altra impresa (la Saipem s.p.a.) e non nuova impresa operante nel Mezzogiorno, requisito indispensabile per il diritto agli sgravi. L'appello dell'Edi.Pol. veniva respinto dal Tribunale di Cassino con sentenza del 4.3.1994, sull'assunto che la “continuità e non novità” della società appellante fosse stata accertata dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 27.5.1993. Su ricorso della Edi.Pol. la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6179 dell'8 luglio 1997, annullava la decisione del Tribunale di Cassino e rinviava la causa, per nuovo esame, al Tribunale di Frosinone. 3 Il giudizio veniva riassunto dalla società con ricorso del 10.10.97; l'INPS, costituitosi, deduceva l'infondatezza delle argomentazioni della riassumente. Con sentenza del 25 novembre 1998/18 gennaio 1999 il Tribunale di Frosinone rigettava l'appello avverso la sentenza del Pretore di Cassino del 25.10.93; condannava l'appellante al rimborso, in favore dell'INPS, delle spese dei due gradi di appello;
compensava tra le parti le spese del giudizio di legittimità. I giudici di rinvio rilevavano che sulla vicenda del contestato diritto agli sgravi contributivi della società riassumente si erano svolti già due giudizi prima di quello in corso. In un primo giudizio la società SPC, poi trasformatasi in Edi.Pol., aveva proposto opposizione, con ricorso del 5.8.86 al Pretore di Frosinone, avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale l'INPS aveva richiesto lire 20.012.00 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi;
l'opponente assumeva di essere nuova azienda rispetto alla Saipem s.p.a. e di avere pertanto diritto agli sgravi. All'esito dell'istruttoria, l'opposizione era stata respinta dal Pretore con sentenza 21.11.1991. L'appello della società era stato respinto dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 27.5.1993 ed il successivo ricorso per cassazione era stato rigettato con sentenza n. 3898 del 26 aprile 1996. In un secondo giudizio la Edi.Pol. aveva proposto opposizione, con ricorso al Pretore di Frosinone, avverso un decreto ingiuntivo emesso da quel giudice ad istanza dell'INPS e relativo a contributi previdenziali relativi al periodo 1.1.78/30.9.84 (immediatamente precedente quello 4 relativo alla causa in corso). La tesi della società - sussistenza del diritto -agli sgravi per essere essa impresa nuova rispetto alla Saipem veniva disattesa dal Pretore con sentenza 17.6.1993; l'appello della Edi.Pol. veniva respinto dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 14.12.1994 e il ricorso per cassazione della società veniva rigettato dalla Corte con sentenza n. 201 dell'11 gennaio 1997. Tanto premesso, i giudici del rinvio, richiamato il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente ("In caso di trasferimento, fusione o trasformazione di aziende, nelle quali si verifichi il semplice passaggio di personale alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato, il diritto allo sgravio non sorge (Cass., 18 ottobre 1991 n. 10979). Presupposto del beneficio è infatti che si sia verificato un effettivo aumento d'occupazione, onde nell'identificazione dell'impresa beneficiaria deve farsi riferimento all'azienda e non alle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa (Cass., 6 novembre 1986 n. 6530, 6 febbraio 1987 n. 1221, 8 maggio 1987 n. 4278). Nel caso di specie toccava perciò ai giudici di merito di stabilire se la società attualmente ricorrente avesse assunto nuovo personale dopo la data indicata, o se si fosse limitata a conservare i lavoratori della società dante causa"), ritenevano di dover rigettare l'appello sulla base di tre distinte argomentazioni, ciascuna sufficiente alla conferma della decisione di primo grado. In primo luogo osservavano che sulla questione del diritto della Edi.Pol. agli sgravi contributivi si era formato il giudicato esterno per effetto della definizione del primo giudizio – quello relativo al pagamento delle sanzioni 5 per l'evasione contributiva -, avvenuta con sentenza di questa Corte n. 3898/96. In secondo luogo rilevavano che, ove si volesse negare la preclusione del giudicato, sarebbe rimasta, comunque, “l'autorità logica o di mero fatto della sentenza emessa in altro giudizio (nel caso di specie avente ad oggetto l'accertamento dei medesimi fatti)". Osservavano che due volte il Pretore di Frosinone e due volte il Tribunale della stessa città avevano escluso che la Edi.Pol. fosse impresa nuova rispetto alla Saipem;
e che le sentenze del Tribunale avevano superato entrambe il vaglio della Cassazione. Ripercorrevano le argomentazioni svolte nelle precedenti sentenze - sul passaggio diretto di 145 dipendenti dalla Saipem di Cassino alla SPC (poi Edi.Pol.), con tutti gli obblighi derivanti dal trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.; sull'assenza di un incremento occupazionale;
sulla tesi, disattesa dalla Cassazione, del carattere non necessario di tale incremento e della sufficienza di “nuovi investimenti nei territori del sud" - e rilevavano che la Edi.Pol. non aveva offerto argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati nelle precedenti pronunce. Ritenevano, infine, assorbente la considerazione che la società riassumente, cui incombeva l'onere di provare i presupposti di fatto per l'insorgenza del diritto agli sgravi, si era dilungata nel ripercorrere le tappe dei precedenti giudizi ma non aveva prodotto documenti o articolato richieste istruttorie idonee alla dimostrazione dei propri assunti. Osservavano che nel ricorso al Pretore di Cassino la Edi.Pol. si era limitata a sollecitare una c.t.u. e a chiedere una prova testimoniale su capitoli generici, irrilevanti o inammissibili;
e che nel ricorso in riassunzione la società aveva reiterato la sola richiesta di consulenza tecnica, "volta ad accertare la diversità giuridica e patrimoniale della Edi.pol., già SPC e della Saipem". Ritenevano inammissibile una richiesta di consulenza tecnica in funzione meramente esplorativa, in mancanza di documenti, verbali di prova o altri elementi sui quali il consulente avrebbe dovuto svolgere i suoi accertamenti e le sue valutazioni. Per la cassazione della sentenza del giudice di rinvio ricorre, formulando tre motivi di censura, la Edi.Pol.-Editoriale Poligrafica s.r.l. in liquidazione. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa della società denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il giudicato formatosi sul presupposto di fatto della “non novità” dell'impresa Edi.Pol., affermato nel giudizio relativo al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall'INPS per il mancato pagamento di contributi, faccia stato anche nel precedente giudizio. Rileva che il nuovo giudizio, pur intercorrente tra i medesimi soggetti, non ha, però, il medesimo petitum e la medesima causa petendi del precedente, atteso che, mentre nel primo giudizio l'INPS agiva per le sanzioni connesse al mancato pagamento dei contributi, nell'attuale giudizio agisce per ottenere il pagamento degli stessi contributi. 7 Richiama la giurisprudenza di questa Corte sulla diversità della domanda avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali relativi ad un determinato periodo da quella avente ad oggetto gli stesi contributi, ma relativi ad altro periodo, e sulla conseguente inopponibilità del giudicato formatosi sulla prima domanda nel giudizio relativo al secondo periodo (Cass., 2 ottobre 1985 n. 4774; 23 gennaio 1989 n. 381). Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa della società assume che erroneamente il giudice del rinvio ha ritenuto la sussistenza di una “autorità logica o di mero fatto" delle precedenti sentenze sul carattere della “non novità" dell'impresa Edi.Pol. Assume che la "autorità logica" di altra sentenza, emessa tra le stesse parti ma con riguardo a petitum e causa petendi diversi, può essere richiamata con riguardo a questioni di diritto ma non a presupposti di mero fatto. Con il terzo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., la difesa della società sostiene che i giudici di rinvio non si sono uniformati al principio di diritto formulato da questa Corte nella sentenza rescindente. Deduce che tale principio era il seguente: "E' giurisprudenza costante di questa Corte che, in caso di trasferimento, fusione o trasformazione di aziende, nelle quali si verifichi il semplice passaggio di personale alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato, il diritto allo sgravio non sorge (Cass. 18 ottobre 1991 n. 10979). Presupposto del beneficio è 8 infatti che si sia verificato un effettivo aumento d'occupazione, onde nell'identificazione dell'impresa beneficiaria deve farsi riferimento all'azienda e non alle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa (Cass. 6 novembre 1986 n, 6530, 6 febbraio 1987 n. 1221, 8 maggio 1987 n. 4278). Nel caso di specie toccava perciò ai giudici di merito di stabilire se la società attualmente ricorrente avesse assunto nuovo personale dopo la data indicata o se si fosse limitata a conservare i lavoratori della società dante causa". Assume che la Cassazione, nell'enunciare tale principio, aveva ritenuto carente l'accertamento in fatto dei giudici di merito sul punto della novità o meno dell'impresa e aveva rinviato al Tribunale di Frosinone perché stabilisse se il numero degli occupati fosse rimasto invariato o meno nel passaggio dalla Saipem alla Edi.Pol. Lamenta che i giudici del rinvio non hanno effettuato gli accertamenti suddetti, dapprima rifiutando "l'integrazione dell'attività istruttoria” e poi denunziando, in sentenza, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente in riassunzione. Il ricorso non è fondato. La sentenza qui impugnata si fonda, dichiaratamente, su tre ragioni autonome, ciascuna sufficiente da sola a confermare la decisione di primo grado. Il primo motivo - relativo alla prima delle argomentazioni svolte dal Tribunale per rigettare l'appello: la diversità della domanda avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad un determinato periodo da quella avente ad oggetto gli stessi contributi, ma relativi ad altro periodo, con conseguente inopponibilità, nel secondo giudizio, del giudicato formatosi sulla prima domanda appare indubbiamente fondato alla luce - della giurisprudenza citata nel ricorso (Cass., 2 ottobre 1985 n. 4774; 23 gennaio 1989 n. 381), sostanzialmente confermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10933 del 7 novembre 1997 (che ha escluso, nel campo delle assicurazioni sociali obbligatorie, la configurabilità di un unico rapporto giuridico fondamentale, da cui scaturiscono gli obblighi contributivi relativi ai diversi periodi). Le altre due argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della decisione resistono, invece, alle censure mosse con gli altri due motivi. Quanto al secondo motivo, con esso la società ricorrente si limita a negare che si possa invocare "l'autorità logica o di mero fatto della sentenza emessa in altro giudizio" relativamente ad un presupposto di mero fatto, costituito, nella fattispecie in esame, dal carattere della "non novità” della impresa Edi.Pol. L'assunto è infondato. Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte che le sentenze pronunciate in altro processo, svoltosi fra le stesse parti o anche fra parti diverse, hanno valore di documentazione dei mezzi di prova esperiti, da cui il giudice può attingere elementi di giudizio, previo adeguato raffronto critico con le altre risultanze acquisite nel processo (v. Cass., 26 febbraio 1975 n. 779; 17 aprile 1975 n. 1457; 17 maggio 1977 n. 2008; 6 giugno 1987 n. 4949; 30 maggio 1996 n. 5013). Tale principio vale con riferimento alla prova sia di presupposti di mero 10 fatto che di determinate situazioni giuridiche;
e ciò a prescindere dalla considerazione che la questione della "novità” o meno di una impresa rispetto ad un'altra non può semplicisticamente ricondursi ad una questione esclusivamente di fatto. Nella fattispecie in esame il Tribunale di Frosinone ha ripercorso, condividendole, le argomentazioni svolte nelle sentenze del Pretore di Frosinone (n. 1483/91) e dello stesso Tribunale di Frosinone (n. 38/95) sull'oggetto sociale della Saipem e della SPC (poi Edi.Pol.), sui verbali degli accordi collettivi 12.12.1978 e 4.4.1979, stipulati con le r.s.a. della Saipem, sull'autorizzazione da parte della competente sezione comunale di collocamento al passaggio diretto di 145 dipendenti della Saipem di Cassino alla SPC, in attuazione dei predetti accordi sindacali, sugli obblighi derivanti dal trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., espressamente previsti con l'accordo del 4.4.1979. Da tutti questi elementi i giudici del rinvio hanno ritenuto provato che la Edi.Pol. non fosse impresa nuova rispetto alla Saipem;
ed hanno osservato (pag. 8 della sentenza) che la società non aveva “offerto argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati nelle precedenti pronunce passate in giudicato, né chiavi di lettura che giudici di merito e Cassazione abbiano in questa sede trascurato”. Avverso tale passo della motivazione la difesa della società ricorrente non ha mosso alcuna specifica censura. Anche il terzo motivo è infondato. In primo luogo non risulta affatto, dal principio della sentenza rescindente riportato in ricorso, che questa Corte abbia ritenuto carenti gli 11 accertamenti dei giudici di merito sulla questione della novità o meno dell'impresa Edi.Pol.; emerge chiaramente, invece, che sicuramente era stato affermato che "...toccava perciò ai giudici di merito di stabilire se la società attualmente ricorrente avesse assunto nuovo personale dopo la data indicata, o se si fosse limitata a conservare i lavoratori della società dante causa". Ora il Tribunale di Frosinone ha rilevato che, nel ricorso in riassunzione, la Edi.Pol. si era limitata, sul piano istruttorio, a reiterare semplicemente la richiesta di consulenza tecnica, “volta ad accertare la diversità giuridica e patrimoniale della Edi.Pol., già SPC e della Saipem". Ed ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto inammissibile una consulenza tecnica "esplorativa”. La società ricorrente non censura tale affermazione, ma si limita a dedurre che il Tribunale ha rifiutato "l'integrazione della attività istruttoria” per poi rilevare, in sentenza, il mancato assolvimento dell'onere probatorio. Non viene però precisato quale sia stata la “attività istruttoria" rifiutata dal Tribunale (oltre alla consulenza tecnica, le ragioni del cui rifiuto non vengono censurate); e, soprattutto, non viene dedotto che tale "attività istruttoria" tendesse a dimostrare quell'incremento occupazionale trascurato, secondo la sentenza rescindente n. 201 del 1997, dal Tribunale di Cassino. Di incremento della occupazione non si tratta, in verità, in nessuna parte del ricorso. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei 12 confronti del resistente INPS.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore dell'INPS, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in lire 14. oltre lire 6.000.000 (seimilioni) per onorario di avvocato. Così deciso in Roma l'8 marzo 2001. Il cons. estensore Il Presidente Regane be munis Щилиз деле IL CANCELLIERE Deposital in Cancelleria 12 MAG. 2001 oggi, IL CANCELLIERE A O C A L L E D 3 3 . 5 N E O G O R T A P G T E R I A , S O A E N S A S I S D S , D I I R T T O I A S E N S I D E L A L ' R T . 1 0 E E S A M T D N E S O D B A I O L I T D L P , I O 13