Sentenza 7 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2003, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIAN,0 1 8 5 1 /0 3 IN NOME DEL PO I ITA. ANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 16135/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 4267 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere ud.12/11/02 Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA aul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, preaso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
MUSUMECI SALVATORE;
- intimato la sentenza п. 911/99 del Tribunale di avversO MESSINA, depositata il 14/03/00 R.G.N. 564/97;- udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe 4506 -1- CELLERINO;
udito il P.M. іл persona del Sostituto Procuratore PIVETTI che ha concluso per il Generale Dott. Marco rigetto del ricorso. -2- R.G. 16135/00 Svolgimento del processo Con ricorso intestato al Ministero del Tesoro, l'Avvocatura generale dello Stato, ri- prodotta integralmente la sentenza del Tribunale di Messina, che l'aveva ritenuto u- nico legittimato passivo, avendo, invece, escluso la legittimazione della Regione Si- cilia e dell'Assessorato regionale alla sanità, come pure del Ministero dell'Interno. chiarato in giudizio per ordine del giudice, ricorre ("tutto ciò premesso") a nome del Ministero dell'Interno, esponendo sci motivi d'impugnazione, per la cassazione della sentenza, meglio descritta in epigrafe, che rigettato l'appello del Ministero del Tesoro, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda del sig. OR SU riconoscendo in suo favore l'indennità di accompa- guamento dall'ottobre 1996. La sentenza impugnata, per quanto ancora interessa, ha argomentato che il Musu- mcci, essendo affetto da "vasculopatia cerebrare cronica arteriosclerotica con grave deterioramento delle funzioni intellettive e delirium, aortomiocardiosclerosi II-III classe NYHA, artrosi polidistrettuale ad importante incidenza funzionale, ipoacusia neurosensoriale cocleare bilaterale di grado grave", meritava il riconoscimento ri- chiesto dall'aprile '96, senza, peraltro poter disporre nel dispositivo questa (più fa- vorevole) decorrenza, non avendo l'appellato proposto alcune doglianza al riguardo. La parte intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con i primi tre motivi di ricorso per cassazione l'Avvocatura generale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 83, cod.proc.civ., nonché la nullità della sentenza o del procedimento e vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 c 5, cod.proc.civ., perché, essendo l'assistito affetto da deficit psichico per stato involutivo cerebro vascolarc, costui non poteva essere in grado, per incapacità assoluta, di agire personalmente in giudizio e di conferire procura. Con i restanti tre mezzi d'impugnazione la difesa erariale lamenta, pur sotto altra prospettiva, la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, cod.proc.civ., nonché la nullità del procedimento e vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 c 5, cod. proc. civ., perché lo status psichico del SU non poteva formare oggetto di 3 Mi accertamento incidentale, ma doveva dar luogo ad un accertamento camerale ai sen- si degli artt. 712 e ss. cod. proc. civ., stante la pregiudizialità di status su cui era in- tervenuto indebitamente il Giudice della causa previdenziale. A prescindere dall'insieme di queste doglianze che hanno dato luogo, ogni qual volta sono state ipotizzate, ad altrettante decisioni di rigetto da parte di questa Corte essendo palesemente infondate e, al limite, temerarie per la loro persi- stente riproduzione, senza alcuna confutazione dei numerosi precedenti contra- ri che il Collegio condivide (v., ex plurimis, Cass. 7 maggio 2002, n. 6500; 4 aprile 2002, n. 4834; 29 maggio 1999, n. 5152), sembra potersi escludere rile- vanza all'ambiguo riferimento, dovuto evidentemente ad un errore di imposta- zione del ricorso, alle due Amministrazioni dello Stato, di cui, peraltro, solo una (Ministero del Tesoro) è individuata, quale ricorrente, nell'intestazione del ricorso (in corrispondenza al dictum della sentenza impugnata), mentre l'altra (Ministero dell'Interno) appare il soggetto deducente i motivi dell'impugnazio- nc. Nulla per le spese processuali di questo giudizio di legittimità, non essendo l'intima- to costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese, non essendo l'intimato costituito. Così deciso in Roma il 12 novembre 2002 Il Consigliere bznylieben laulh Il Presidente Depcelta/2/3/4 Ga lleria Igi, CANCELLIERE 4