Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 1
L'interruzione della prescrizione, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e pertanto il controeccipiente ha l'onere non solo di provare i fatti su cui essa si fonda ma anche di dedurli, o quanto meno è necessario che essi siano implicitamente contenuti nelle argomentazioni difensive da lui sviluppate, non potendo l'esistenza di atti interruttivi essere rilevata d'ufficio dal giudice, neppure se la prova di essi è contenuta in documenti prodotti in giudizio.
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- 2. Interruzione della prescrizione può essere rilevata d’ufficio dal giudiceAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10137 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LO SAVIO - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RI IA D'AN, quale unica erede di IR D'AN, elettivamente domiciliata in Roma, via Trionfale n. 13720, presso l'avv. Vittorio Martellini, difesa dall'avv. Sergio Belperio per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Comune di Pietrelcina, in persona del sindaco Domenico Masone, senza domicilio eletto in Roma, difeso dall'avv. Angelo Guida per procura a margine del controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2539 del 20 novembre-21 dicembre 1998;
sentiti il Cons. Dott. IAdei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Guida, per il resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Orazio Frazzini, il quale ha concluso per l'inammissibilità od il rigetto del ricorso.
La Corte, considerato:
- che IR D'AN, deducendo di essere proprietario di un fondo di mq. 4480, occupato dal Comune di Pietrelcina in forza di decreto prefettizio del 7 luglio 1975 e poi irreversibilmente acquisito nella realizzazione di opera pubblica (un impianto sportivo) senza l'adozione di provvedimento espropriativo, il 4 settembre 1987 ha citato detto Comune davanti al Tribunale di Benevento per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita del bene;
- che il Comune ha fra l'altro eccepito l'estinzione per prescrizione del credito risarcitorio;
- che sono intervenuti in giudizio BR, RI, PI, NA, RI IA ed IO D'AN, quali eredi di FI D'AN, fratello di IR, assumendo che il loro dante causa era proprietario esclusivo di una porzione del fondo occupato e comproprietario della restante parte, e chiedendo che le somme reclamate dall'attore fossero in parte loro devolute in corrispondenza dei rispettivi titoli;
- che il Tribunale ha rigettato le domande, sul rilievo che tanto l'attore quanto gli interventori non avevano provato di essere titolari o contitolari del diritto dominicale sul bene;
- che la Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 21 dicembre 1998, pronunciando su gravame proposto da IR D'AN, in contumacia degli eredi di FI D'AN, ha dato atto che la documentazione prodotta dall'appellante evidenziava la sua legittimazione ad agire per il risarcimento del danno, quale proprietario o per lo meno comproprietario dell'immobile, ma ha confermato la decisione di primo grado, per la diversa ragione che era fondata l'eccezione di prescrizione avanzata dal Comune, essendo il relativo termine quinquennale iniziato a decorrere il 18 luglio 1980, con la scadenza del periodo dell'occupazione legittima nel corso della quale l'opera pubblica era stata ultimata;
- che RI IA D'AN, nella qualità di unica erede di IR D'AN, con ricorso notificato l'11 gennaio 2000 al Comune di Pietrelcina, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Napoli, addebitandole di non aver tenuto conto che i documenti prodotti in causa con la citazione introduttiva e poi con l'appello dimostravano la reiterata interruzione del termine di prescrizione (per effetto di lettere indirizzate al Comune con richieste di pagamento ed anche per effetto di provvedimenti con i quali erano state offerte le indennità di occupazione e di espropriazione), e, quindi, la pendenza del termine stesso alla data dell'instaurazione del giudizio;
- che il Comune ha presentato controricorso, fra l'altro osservando che la controparte nelle precedenti fasi processuali non ha mai avanzato controdeduzioni avverso l'eccezione di prescrizione;
- che l'interruzione della prescrizione, discendendo dal verificarsi dei fatti contemplati dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ., ed implicando la neutralizzazione del tempo già decorso con l'inizio di un nuovo periodo, configura replica avverso l'eccezione di prescrizione, e, quindi, è qualificabile come
contro
-eccezione, con natura e funzione assimilabili a quelle dell'eccezione in senso proprio;
- che, pertanto, l'indagine sull'eventuale verificarsi dell'interruzione della prescrizione, previa ricerca nelle risultanze processuali delle relative prove, non è compito officioso del giudice, e deve essere sollecitata dalla parte interessata, in coerenza con il principio dispositivo che regola nel processo civile la deduzione di circostanze e situazioni impeditive od estintive del fatto allegato dall'avversario;
- che detta sollecitazione, pur non abbisognando di atti formali, e potendo essere implicitamente contenuta nelle argomentazioni difensive sviluppate per contrastare l'eccezione di prescrizione, non è ravvisabile nella mera produzione di documenti muniti di potenziale idoneità a fornire la prova dell'interruzione, quando nessuna deduzione della parte producente direttamente od indirettamente richiami detta valenza dei documenti medesimi;
- che tali osservazioni, con cui si aderisce e si dà continuità a consolidato indirizzo di questa Corte (v., fra le più recenti, sentt. 26 agosto 1993 n. 9014, 1 ottobre 1997 n. 9589, 12 settembre 2000 n. 12024, 17 maggio 2001 n. 6759, ed inoltre, sulla necessità quantomeno di un'implicita deduzione difensiva, 28 marzo 2000 n. 3726), impongono la reiezione del ricorso, per insussistenza dell'omissione con esso ascritta al Giudice del merito, dato che IR D'AN, anche in grado d'appello, non ha formulato alcun rilievo sulla desumibilità dai documenti prodotti di situazioni riconducibili nelle previsioni dei citati artt. 2943 e 2944 cod. civ.;
- che le peculiarità della vicenda processuale e la natura dei quesiti in discussione rendono equa la compensazione delle spese di questa fase processuale;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 7 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002