Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10137
CASS
Sentenza 12 luglio 2002

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L'interruzione della prescrizione, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e pertanto il controeccipiente ha l'onere non solo di provare i fatti su cui essa si fonda ma anche di dedurli, o quanto meno è necessario che essi siano implicitamente contenuti nelle argomentazioni difensive da lui sviluppate, non potendo l'esistenza di atti interruttivi essere rilevata d'ufficio dal giudice, neppure se la prova di essi è contenuta in documenti prodotti in giudizio.

Commentari2

  • 1L’exceptio di Interruzione della PrescrizioneAccesso limitato
    Cristina Ravera · https://www.altalex.com/ · 27 marzo 2006

  • 2Interruzione della prescrizione può essere rilevata d’ufficio dal giudiceAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10137
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10137
Data del deposito : 12 luglio 2002

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