Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6500
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

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Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità disciplinato dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, l'accertamento di un deficit intellettivo, che unitamente ad altre affezioni conduca all'accoglimento della domanda, non influisce sulla capacità di agire del richiedente, che persiste fino a quando non venga, in sede propria, effettuato l'accertamento dell'eventuale incapacità di intendere e di volere, con la conseguente pronunzia di interdizione.

In sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del requisito sanitario a pensione di inabilità, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, ne' può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall'assicurato, per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in ipotesi di coesistenza di un'infermità tabellata - anoressia -, con altre non tabellate del citato intellettivo, sindrome psicopatologica, eccessiva magrezza, aveva ritenuto, in una valutazione globale, il complesso patologico giustificasse il riconoscimento della percentuale di invalidità necessaria ai fini del diritto alla prestazione richiesta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6500
    Data del deposito : 7 maggio 2002

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