Sentenza 20 luglio 1999
Massime • 1
La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita (artt. 22 cod. proc. civ. e 456 cod. civ.) con riferimento al luogo in cui il "de cuius" aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari.
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Cassazione civile sez. VI, 16/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 16/02/2022), n.5046 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCODITTI Enrico – Presidente – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. DELL'UTRI Marco – rel. Consigliere – Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere – Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 11108/2021 proposto da: T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to PIETRO CUFFARO, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE DI MARCO; – ricorrente – contro L.L., elettivamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7750 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
OT LA VED. NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso lo studio dell'avvocato L. LAURENTI, difesa dall'avvocato RICCARDO MOLLAME, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. BONI 15, presso lo studio dell'avvocato E. SAMBATARO, difesa dagli avvocati GASPARE LENTINI, MARIO SERIO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 232/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 29/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/03/99 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Bologna con le conseguenze di Legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 13 ottobre 1993 AO OL convenne AG ZA davanti al Tribunale di Bologna, chiedendo che si desse corso alla divisione giudiziale del patrimonio relitto dal rispettivo loro marito e fratello PA ZA, deceduto il 28 giugno di quell'anno, previa riduzione della disposizione contenuta in un testamento pubblico del giorno 3 dello stesso mese, lesiva della quota riservata al coniuge, con cui il de cuius aveva istituito come sua unica erede la convenuta. Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, tra l'altro eccepì l'incompetenza per territorio del giudice adito dall'attricè sostenendo che al momento della morte il defunto aveva il proprio domicilio a Castelvetrano. L'eccezione è stata accolta dal Tribunale di Bologna, che con sentenza del 29 gennaio 1998 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e fissato un termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Marsala, al quale ha ritenuto che spettasse la cognizione della causa, in quanto: - per vari decenni PA ZA era vissuto tra Bologna e Casalecchio di Reno, dove aveva svolto la professione di medico, aveva acquistato beni immobili con il provento del suo lavoro, si era sposato due volte e aveva intessuto le frequentazioni e le relazioni affettive che contraddistinguono un'esistenza normale;
- in tali località emiliane aveva quindi stabilito il suo domicilio, malgrado i frequenti ritorni nella natia Sicilia, compiuti per visitare i parenti e per curare la gestione del cospicuo patrimonio finanziario e immobiliare di cui disponeva in provincia di Trapani;
questa consolidata situazione aveva però subito un decisivo mutamento negli ultimi mesi di vita del de cuius, il quale nell'aprile 1993, ormai pensionato settantenne e fortemente debilitato da una grave malattia, era andato a vivere presso la sorella a Castelvetrano, allontanandosi dalla casa coniugale senza poi più rientrare a Casalecchio di Reno, ne' essere raggiunto dalla moglie;
- in quel periodo aveva dettato il testamento in contestazione, con cui, trascurando i diritti dell'attrice, aveva nominato sua erede universale la convenuta, "in considerazione delle speciali cure ed assistenza che mi ha prestato, e che sicuramente mi presterà fino al momento della mia morte"; - aveva inoltre disposto che la propria banca bolognese gli inviasse gli estratti conto presso la sorella, al cui figlio aveva anche venduto la sua automobile;
- aveva quindi realmente stabilito a Castelvetrano il centro in cui coltivare gli interessi morali e materiali che ancora gli premevano, trasferendovi anche la gestione dei beni situati altrove e riconoscendo la sua famiglia esclusivamente nella sorella. La sentenza è stata impugnata da AO OL con istanza di regolamento di competenza, successivamente illustrata con una memoria. AG ZA ha resistito con controricorso e ha depositato a sua volta una memoria. Il procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando "violazione e falsa applicazione delle norme di competenza per territorio, di cui agli artt. 22 c.p.c., nonché 456 e 43 c.c., in relazione, ove occorra, agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c.",
AO OL lamenta che il Tribunale di Bologna ha accolto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da AG ZA, pur se costei non aveva assolto l'onere di fornire la prova di fatti che suffragassero il suo assunto: è falso che nell'aprile 1993 il de cuius non fosse stato accompagnato in Sicilia dalla moglie, la quale si era trattenuta con il coniuge nella loro casa di vacanze fino alla morte di lui;
sono irrilevanti la vendita dell'autovettura al figlio della sorella, la disposizione testamentaria in favore di quest'ultima, il trasferimento da Bologna a Castelvetrano della maggior parte delle risorse finanziarie, le procure conferite al nipote qualche giorno prima della morte, trattandosi di atti non di amministrazione, bensì di dismissione del patrimonio, che avevano dato luogo alla progressiva rapace spogliazione del defunto ad opera della sua famiglia di origine;
per contro, il ZA aveva la propria residenza con la consorte a Casalecchio di Reno e solo il suo trasferimento, non effettuato, avrebbe comportato anche quello del domicilio, a norma dell'art. 44-2^ comma c.p.c.; sono altresì decisivi il mantenimento a Bologna del luogo di riscossione della pensione e di pagamento delle bollette per le utenze anche della casa in Sicilia, la mancata disdetta di quelle per l'abitazione coniugale e la prosecuzione nella stessa Bologna di tutti i rapporti bancari in essere.
Di queste argomentazioni la resistente ha contestato, oltre che la fondatezza, anche l'ammissibilità, osservando che "si tratta ... non della denuncia di vizi logici o giuridici della sentenza ma della lamentata, erronea valutazione di circostanze di fatto". L'eccezione non può essere accolta, poiché l'ambito della cognizione di questa Corte, nell'esercizio della funzione regolatrice della competenza, non è limitato alla legittimità, come di regola, ma si estende al merito, sicché può ben investire anche l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice a quo (cfr., per tutte, Cass. 29 novembre 1996 n. 10698). Sebbene pertanto ammissibile, il ricorso è tuttavia infondato. È senz'altro condivisibile, innanzitutto, il giudizio formulato dal Tribunale di Bologna circa il carattere assolutamente decisivo di due circostanze: la giustificazione dell'istituzione della sorella come unica erede, contenuta nel testamento pubblico dettato il 3 giugno 1993 da PA ZA ("in considerazione delle speciali cure ed assistenza che mi ha prestato, e che sicuramente mi presterà fino al momento della mia morte"); il trasferimento in Sicilia, attraverso le procure rilasciate al nipote, di tutte le rilevanti disponibilità anche liquide del de cuius. L'uno e l'altro fatto dimostrano con piena evidenza, come esattamente si è osservato nella sentenza impugnata, che egli aveva stabilito a Castelvetrano "la sede principale dei suoi affari e interessi": non aveva intenzione di rientrare nella casa coniugale di Casalecchio di Reno, essendo sicuro di ricevere fino alla morte le speciali cure ed assistenza prestategli dalla sorella;
individuava .ormai in costei la sua "famiglia", beneficiandola anche della quota della sua eredità che sarebbe stata riservata alla moglie;
aveva stabilito nel luogo di origine la gestione del proprio intero patrimonio. A fronte di ciò, risultano palesemente ininfluenti gli elementi che sono stati posti in rilievo dalla ricorrente (e che sono peraltro controbilanciati da altri contrari, come la disposizione alla banca di Bologna di inviare gli estratti del conto a Castelvetrano): ha carattere chiaramente secondario il mantenimento in Emilia sia della residenza anagrafica, sia del pagamento delle bollette per le utenze per la casa coniugale di Casalecchio di Reno e per quella di vacanze di Campobello di Mazara, sia dell'accreditamento della pensione, sia di tutti gli altri rapporti in essere con l'istituto di credito felsineo, rapporti sui quali il titolare poteva agevolmente operare, direttamente o per il tramite del suo procuratore, anche da dove si era trasferito. Ed è altresì irrilevante verificare se nell'aprile del 1993 la OL abbia seguito o non il coniuge in Sicilia, essendo significativo che egli comunque, con il testamento del 3 giugno di quell'anno, l'ha totalmente "diseredata" anche di quanto le competeva come legittimaria, per favorire la sorella. Ineccepibilmente, quindi, il Tribunale di Bologna è giunto alla conclusione che PA ZA, al momento della morte, aveva stabilmente fissato a Castelvetrano il proprio domicilio, per tale dovendo intendersi il luogo dove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, concentra la generalità dei suoi interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari (cfr., tra le più recenti, Cass. 29 marzo 1996 n. 2875). Nè tale soluzione della questione è impedita dal disposto del secondo comma dell'art. 44 c.c.: il richiamo di tale norma da parte della ricorrente (e del pubblico ministero) non è pertinente, perché essa non vieta affatto la disgiunzione tra residenza anagrafica e domicilio, ma anzi prevede l'ipotesi del trasferimento dell'una con mantenimento in loco dell'altro (che è inversa a quella di cui si tratta) e la disciplina sotto il profilo dell'opponibilità ai terzi (tra i quali non possono essere annoverati gli eredi stessi dell'interessato, in riferimento ai loro interni reciproci rapporti).
Per questi motivi
, rigettata l'istanza di regolamento, va dichiarata la competenza del Tribunale di Marsala, con conseguente condanna della soccombente AO OL al rimborso delle spese di giudizio sostenute da AG ZA, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta l'istanza e dichiara la competenza del Tribunale di Marsala;
condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di giudizio, liquidate in lire 2.223.500=, di cui lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 1999