Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO :agione exot Take w t f for non 0 0 6-18-03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Coli oggetto Игрошовій Пи очев co smin gevali e de ben Comuni 120510 Composta dagi fll. Sigg.ri Magistrati: which in wirem me forte ter costruttor - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 17762/99 - Nt fuerch 1331 - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Cron. Rep. 223 Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere- Dott. Olindo Consigliere SCHETTINO Ud. 05/12/01 Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente 121 SENTENZA est sul ricorso proposto da: IMPRESA COSTRUZIONI EDILI PAHOR EUGENIO, in persona dell'omonimo titolare PAHOR EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BEVILACQUA costituito con procura speciale notarile, che lo difende unitamente agli avvocati RENZO FRANDOLIC, FERNANDO GIACOMINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LIRE 1500 CANCELLERIA RADIN ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA -2001 GHINO VALENTI 9, presso lo studio dell'avvocato SERGIO 1649 TUPINI, che la difende unitamente all'avvocato ROBERTA A105251 -1- A105252 BANDELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 391/99 del Tribunale di TRIESTE, depositata il 08/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato BEVILACQUA Claudio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimnento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 17.3.1997 EL AD conveniva innanzi al Giudice di Pace di Trieste l'Impresa AH NI, in persona dell'omonimo titolare, esponendo che ella aveva acquistato nel 1990 un immobile sito in Villaggio del Pescatore (Trieste), edificato dall'Impresa AH negli anni 1989-90; che nel 1991 si erano verificate nella camera da letto dell'immobile delle infiltrazioni d'acqua, che si erano ripetute negli anni seguenti nonostante gli interventi dell'Impresa AH;
che nel 1995, al manifestarsi di nuove infiltrazioni, l'Impresa si era rifiutata di intervenire ed ella aveva promosso una procedura di accertamento tecnico preventivo;
che il consulente tecnico nominato aveva provveduto a redigere l'elaborato; per cui chiedeva la condanna dell'Impresa convenuta al pagamento dell'importo di Lire 4.000.000 per spese di pitturazione e pulizia dei locali. Si costituiva AH NI che eccepiva in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione della competenza del condominio per i danni arrecati alle singole proprietà e dovuti a vizi delle parti comuni 3 dell'edificio condominiale;
rilevava inoltre che, costituendo il tetto parte comune dell'edificio, la responsabilità per il danno era comunque rilevava altresì la ascrivibile al condominio;
mancata denunzia dei vizi nei termini di legge e la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. ed, in ogni caso, l'infondatezza della prospettazione di controparte;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda. Nel corso della fase istruttoria si procedeva all'interrogatorio formale del convenuto e venivano inoltre sentiti numerosi testimoni. Con sentenza dd. 12 15.11.1997 il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell'attrice e condannava AH NI al pagamento in favore della AD dell'importo di Lire 4.000.000-, oltre agli interessi legali ed alle spese di lite. Tale sentenza veniva appellata dal convenuto, il quale ribadiva talune eccezioni svolte in primo grado (difetto di legittimazione passiva e competenza del condominio in ordine alla inoltre dimanutenzione del tetto); rilevava essersi limitato a svolgere attività di vendita dell'edificio, avendo appaltato i lavori di costruzione ad altro soggetto (Impresa C.B.F. di 4 Merlin Orfeo), sicché doveva essere applicata la normativa in materia di compravendita e non poteva essere riconosciuta la responsabilità ex art. 1669 cod. civ.; infine si doleva che, a fronte di danni comprovati per Lire 2.823.797-, il giudice di prime cure avesse immotivatamente liquidato un importo di Lire 4.000.000-. Si costituiva in giudizio la AD che contestava le argomentazioni svolte dall'appellante e rilevava in particolare come il AH avesse per la prima volta nell'atto di appello affermato di essersi limitato esclusivamente a vendere l'edificio. Nel merito, ribadita la responsabilità dell'impresa ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., chiedeva il rigetto delle domande dell'appellante. Con sentenza in data 19.3.1999 il Tribunale di Trieste respingeva l'appello. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'impresa di costruzioni edili AH NI con due motivi di gravame;
la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Resiste con controricorso AD EL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria 5 motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere erroneamente la sentenza impugnata ritenuto responsabile dei danni lamentati dalla AD EL l'impresa costruttrice dell'appartamento, la AH, la quale invece a suo tempo aveva consegnato alla AD 1'immobile rifinito a regola d'arte. Deduce la ricorrente che il tribunale di Trieste avrebbe dovuto accertare la responsabilità dei danni in capo al condominio "Villa Romana", del quale fa parte l'alloggio della AD, il quale era proprietario, possessore e custode dei beni comuni dell'edificio, dei quali faceva parte il tetto condominiale;
che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, risponde dei danni che ne sono provocati ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ancorché i danni derivanti da vizi costruttivi comportanti la concorrente responsabilità di terzi;
che detto obbligo sussiste anche se le condizioni, per le quali la cosa ha acquistato attitudine a produrre danni, siano state poste in essere da terzi, nei confronti dei quali restano salve le azioni di doveva rivalsa;
che pertanto il tribunale dichiarare il difetto di legittimazione passiva 6 della ricorrente, che aveva solo venduto alla AD l'immobile esente da vizi. Il motivo è infondato. Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata è affetta da alcun vizio di motivazione. non Infatti la AD ha proposto azione di risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa AH, che aveva costruito l'immobile, lamentando difetti congeniti del tetto. Il tribunale non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ricorrente, ritenendo responsabile il Condominio ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., perché la AD ha proposto l'azione di risarcimento nei confronti dell'impresa AH, che aveva costruito l'immobile, lamentando difetti congeniti del tetto e non difetti sopravvenuti riferibili а negligente custodia del Condominio. Destituita di fondamento è l'affermazione della ricorrente che la AD aveva chiesto il risarcimento del danno due anni dopo la costruzione, perché i danni si erano verificati subito dopo la consegna dell'immobile, tanto che l'impresa AH era già intervenuta per porvi riparo;
ed in sede di accertamento tecnico preventivo il consulente aveva identificato la 7 causa dei danni nei difetti congeniti del tetto e non in difetti manifestatisi successivamente per negligente custodia del Condominio. Il primo motivo di ricorso va dunque rigettato. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1492 e segg. cod. civ. e dell'art. 1669 cod. civ., per avere erroneamente il tribunale ritenuto applicabile il disposto dell'art. 1669 cod. civ., estendendo alla vendita (art. 1492 e 1495) la norma in materia di appalto%;B e per non avere riconosciuto il mutamento della domanda della AD ex art. 2043 C.C. in quella di cui all'art. 1669 c.c. Deduce la ricorrente che l'estensione non si giustifica quando il venditore dà in appalto ad altri la costruzione dell'edificio-, come era accaduto nel caso in esame, perché in tale ipotesi non c'è un appaltatore responsabile a norma dell'art. 1669 cod. civ. anche nei confronti dei terzi acquirenti;
che l'azione di responsabilità di natura extracontrattuale prevista dall'art. 1669 cod. civ. per rovina e difetti di cose immobili è proponibile contro l'appaltatore, sicché non può essere esercitata nei confronti del venditore se non nell'ipotesi che egli sia anche costruttore;
che 8 non essendosi l'impresa AH ingerito nella costruzione e nella gestione del condominio, non poteva essere ritenuta responsabile dei danni cagionati alla condomina AD, essendo rimasta mera venditrice, assoggettata alla disciplina normativa sulla vendita, prevista dagli artt. 1492 e 1495 cod. civ., secondo cui peraltro l'azione del compratore si prescrive nel termine annuale. Il motivo è infondato. Il tribunale ha preliminarmente chiarito che, se la AD ha chiesto la condanna dell'impresa AH dapprima a norma dell'art. 2043 cod. civ. e norma dell'art. 1669 cod. civ., lapoi а circostanza non comporta che nel giudizio sia stata introdotta una domanda nuova, in quanto non vi è stato mutamento né del "petitum" né della causa 11 petendi" Infatti, costituendo la previsione dell'art. 1669 cod. civ. un'ipotesi di con carattere diresponsabilità extracontrattuale, specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., nella specie vi è stata una semplice specificazione della domanda. Il tribunale, una volta correttamente accertato che tra le parti era intervenuto un contratto di appalto, ha rettamente ritenuto applicabile l'art. 9 1669 cod. civ., dettato in tema di responsabilità civile dell'appaltatore verso il committente anche nell'analoga fattispecie di responsabilità del costruttore-venditore verso l'acquirente. Anche il secondo motivo va dunque disatteso. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. F
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente 1.760,00 di cui giudizio, che liquida in euro euro 15150 per onorario. Così deciso in Roma il 5.12.2001. se Cowgliere ist. перики IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 17 GEN. 2003 IL CANCELLIERE CI Roma CANCELLIE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 26-5-2003 serie 4 al n. 20027 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art: 270 TU: n°115 del 30/5/2002) LABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 10