Sentenza 24 giugno 2015
Massime • 1
L'introduzione dei propri animali al pascolo nel fondo altrui, più volte ed in giorni diversi, costituisce reato continuato e non permanente, trattandosi di fattispecie istantanea che si consuma nel momento e nel luogo in cui si è verificata l'introduzione.
Commentario • 1
- 1. Il pascolo abusivo è un reato istantaneo e non permanente, quindi ogni episodio va valutato separatamente ai fini della prescrizione (Cass. Pen. n. 9158/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 marzo 2025
Con la sentenza n. 9158/2025, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che il pascolo abusivo è un reato istantaneo e non permanente, quindi ogni episodio va valutato separatamente ai fini della prescrizione. La decisione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Trieste nei confronti di G.D.D., rideterminando la pena e dichiarando prescritto uno degli episodi contestati. Il caso: reati di pascolo abusivo e mancato riconoscimento della prescrizione G.D.D. era stato condannato dal Tribunale di Pordenone il 21 marzo 2022 per introduzione e abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), oltre ad altri reati minori. La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2015, n. 38703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38703 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2015 |
Testo completo
387 03/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1426/2015 Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - Dott. MARGHERITA TADDEI REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 7418/2015 Dott. MIRELLA CERVADORO - Rel. Dott. SERGIO BELTRANI Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IA N. IL 19/09/1960 avverso la sentenza n. 25/2014 TRIBUNALE di BELLUNO, del 21/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Quielle, che ha concluso per l'ine muinibilità del ricorso;
rilevate le regolarità degli avvisi di rito;
大 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'imputato IA AR, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che, in riforma ai soli effetti civili della sentenza assolutoria di primo grado, lo ha dichiarato colpevole del reato ascrittogli di cui all'art. 636 c.p., con le statuizioni civili), denunciando mancanza ed illogicità della motivazione per erronea valutazione delle risultanze probatorie. In data 23.6.2015 è pervenuta una memoria con la quale la parte civile CO AN, in atti generalizzato, chiede il rigetto del ricorso. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali il giudice di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ritenuto valorizzando gli elementi probatori acquisiti in primo grado, ma erroneamente valutati in diritto. Erano risultate, invero, pacifiche sia la materialità dei fatti contestati, avvenuti dal maggio al 9 giugno del 2012 (cfr. dichiarazioni di CO AN e NA PA, riepilogate a f. 4 s., e motivatamente ritenute attendibili), sia la sussistenza del necessario dolo dell'imputato (cfr. documentazione riepilogata a f. 5: trattavasi della rituale disdetta del contratto di affittanza agraria verbale riguardante i fondi de quibus, operante dal gennaio 2008, e della quale il AR era consapevole, avendone ricevuto comunicazione per conoscenza). Il primo giudice aveva, tuttavia, dichiarato l'improcedibilità rilevando che il fatto aveva già costituito oggetto di separata condanna, ma errando, poiché la sentenza di condanna evocata aveva riguardato condotte analoghe, ma poste in essere nell'ottobre del 2008. Questa Corte (Sez. II, sentenza n. 2721 del 29 ottobre 1981, dep. 13 marzo 1982, CED Cass. n. 152744) con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che l'introduzione dei propri animali al pascolo nel fondo altrui più volte in giorni diversi costituisce reato continuato e non permanente: trattasi invero, di reato istantaneo, che si consuma, come chiarito dalla dottrina tradizionale, nel momento e nel luogo in cui si è verificata l'introduzione o è avvenuto l'abbandono degli animali nel fondo altrui, a qualunque scopo>>. In considerazione di tali rilievi, del tutto legittima appare la operata reformatio in pejus dell'originaria assoluzione, indotta dalla necessità di emendare l'errore di diritto nel quale era incorso il primo giudice, senza rivalutare in difetto della riaudizione dei dichiaranti - - le prove dichiarative assunte. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo - evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica 24 giugno 2015 Il Componente estensore Il Presidente Domenico GalloDoffenic Sergio Beltrani Felle DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 SET 2015 IL PREMAD CANCELLIERE UD IA A S O Z E I N *