Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2015, n. 38703
CASS
Sentenza 24 giugno 2015

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Massime1

L'introduzione dei propri animali al pascolo nel fondo altrui, più volte ed in giorni diversi, costituisce reato continuato e non permanente, trattandosi di fattispecie istantanea che si consuma nel momento e nel luogo in cui si è verificata l'introduzione.

Commentario1

  • 1Il pascolo abusivo è un reato istantaneo e non permanente, quindi ogni episodio va valutato separatamente ai fini della prescrizione (Cass. Pen. n. 9158/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 marzo 2025

    Con la sentenza n. 9158/2025, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che il pascolo abusivo è un reato istantaneo e non permanente, quindi ogni episodio va valutato separatamente ai fini della prescrizione. La decisione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Trieste nei confronti di G.D.D., rideterminando la pena e dichiarando prescritto uno degli episodi contestati. Il caso: reati di pascolo abusivo e mancato riconoscimento della prescrizione G.D.D. era stato condannato dal Tribunale di Pordenone il 21 marzo 2022 per introduzione e abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), oltre ad altri reati minori. La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2015, n. 38703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38703
Data del deposito : 24 giugno 2015

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