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Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2023, n. 30772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30772 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SA AM.JA nato il [...] AB UF nato il [...] SH MM nato il [...] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE)APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al secondo motivo di ricorso e la inammissibilità nel resto. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30772 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 29 giugno 2021 / ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Rimini del 7 luglio 2017, che aveva condannato i tre imputata alle pene di legge per i delitti di tentata estorsione aggravata e lesioni personali. Dichiarando estint& per intervenuta prescrizione quest'ultima ipotesi delittuosa, la Corte aveva proceduto alla riduzione del trattamento sanzionatorio, confermando nel resto. 1.2 La difesa dei tre imputati ha proposto un unico ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 1.3 Con un primo motivo gli imputati lamentano la violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione alla presenza di Abu SU e IO AD sul luogo ed al momento del fatto. Sul punto, la testimonianza della persona offesa è contraddetta da testimonianze che non sono state adeguatamente considerate o che sono state addirittura ignorate. Con il secondo motivo di impugnazione lamenta la violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) per radicale carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va parzialmente accolto. 1.1 Il primo motivo di ricorso si risolve in censure non consentit:e in questa sede poiché vedenti su una inammissibile diversa lettura del fatto. Va infatti ricordato che, come in più occasioni affermato da questa Corte, anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione continua a restare quello di sola legittimità sì che esula dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (tra le tante, Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. Vignaroli, Rv. 236893; Sent. n.53957 del 6 luglio 2018, Compiano). Nel caso concreto, di fronte ad una 'doppia conforme' in punto di affermazione di responsabilità in relazione al reato non estinto dalla prescrizione, la rilettura delle deposizioni testimoniali richiesta dalla difesa nel primo motivo di ricorso è vana ed inidonea a far emergere profili di contraddittorietà della motivazione della decisione, mentre la mancanza della motivazione, pure allegata, è evidentemente un mero lapsus calami, o un inconsapevole pleonasmo a fronte delle oltre 10 pagine di argomentazioni spese dalla Corte d'appello. A ciò si aggiunga che al paragrafo XI della motivazione (pg.10 della sentenza) si spiegano compiutamente e congruamente le ragioni per cui i due testimoni MA FI e RA Sayduri, coloro che avevano escluso il concorso di Abu e IO, fossero assolutamente inaffidabili. 1.2 II secondo motivo di ricorso è invece fondato alla luce della carenza motivazionale in ordine alle ragioni di negazione delle circostanze attenuanti generiche che erano state richieste / v anche in atto di appello. Nel secondo motivo di appello si spiegava infatti che vi era stato il risarcimento del danno e che vi era stata la remissione della querela nonché la revoca della costituzione di parte civile. Di tali circostanze la sentenza aveva preso atto al punto VII (pg.6) della motivazione, senza tuttavia tenerne conto al momento della decisione dato che a pg.11 è stata esclusivamente (e contraddittoriamente) valorizzata la «sostanziale mancanza di manifestazioni di resipiscenza da parte degli imputati» pur a fronte, come si è detto, dell'intervenuto risarcimento. Va pertanto disposto l'annullamento sul punto della decisione, ferma restando la affermazione di responsabilità degli imputati (in tal senso S.U., sent. n. 3423 del 29 ottobre 2020, Gialluisi Rv. 280261). Rientra infatti nel giudizio di merito, che spetta alla Corte d'appello, la autonoma valutazione della sussistenza di ragioni per la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche con giudizio che, se adeguatamente motivato, non può essere sindacato da questa Corte.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi degli imputati ed irrevocabili le rispettive affermazioni di responsabilità. Così deciso in Roma, 1 marzo 2023 Il Cdnsigliere relatore Il Presidefte
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al secondo motivo di ricorso e la inammissibilità nel resto. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30772 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 29 giugno 2021 / ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Rimini del 7 luglio 2017, che aveva condannato i tre imputata alle pene di legge per i delitti di tentata estorsione aggravata e lesioni personali. Dichiarando estint& per intervenuta prescrizione quest'ultima ipotesi delittuosa, la Corte aveva proceduto alla riduzione del trattamento sanzionatorio, confermando nel resto. 1.2 La difesa dei tre imputati ha proposto un unico ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 1.3 Con un primo motivo gli imputati lamentano la violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione alla presenza di Abu SU e IO AD sul luogo ed al momento del fatto. Sul punto, la testimonianza della persona offesa è contraddetta da testimonianze che non sono state adeguatamente considerate o che sono state addirittura ignorate. Con il secondo motivo di impugnazione lamenta la violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) per radicale carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va parzialmente accolto. 1.1 Il primo motivo di ricorso si risolve in censure non consentit:e in questa sede poiché vedenti su una inammissibile diversa lettura del fatto. Va infatti ricordato che, come in più occasioni affermato da questa Corte, anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione continua a restare quello di sola legittimità sì che esula dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (tra le tante, Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. Vignaroli, Rv. 236893; Sent. n.53957 del 6 luglio 2018, Compiano). Nel caso concreto, di fronte ad una 'doppia conforme' in punto di affermazione di responsabilità in relazione al reato non estinto dalla prescrizione, la rilettura delle deposizioni testimoniali richiesta dalla difesa nel primo motivo di ricorso è vana ed inidonea a far emergere profili di contraddittorietà della motivazione della decisione, mentre la mancanza della motivazione, pure allegata, è evidentemente un mero lapsus calami, o un inconsapevole pleonasmo a fronte delle oltre 10 pagine di argomentazioni spese dalla Corte d'appello. A ciò si aggiunga che al paragrafo XI della motivazione (pg.10 della sentenza) si spiegano compiutamente e congruamente le ragioni per cui i due testimoni MA FI e RA Sayduri, coloro che avevano escluso il concorso di Abu e IO, fossero assolutamente inaffidabili. 1.2 II secondo motivo di ricorso è invece fondato alla luce della carenza motivazionale in ordine alle ragioni di negazione delle circostanze attenuanti generiche che erano state richieste / v anche in atto di appello. Nel secondo motivo di appello si spiegava infatti che vi era stato il risarcimento del danno e che vi era stata la remissione della querela nonché la revoca della costituzione di parte civile. Di tali circostanze la sentenza aveva preso atto al punto VII (pg.6) della motivazione, senza tuttavia tenerne conto al momento della decisione dato che a pg.11 è stata esclusivamente (e contraddittoriamente) valorizzata la «sostanziale mancanza di manifestazioni di resipiscenza da parte degli imputati» pur a fronte, come si è detto, dell'intervenuto risarcimento. Va pertanto disposto l'annullamento sul punto della decisione, ferma restando la affermazione di responsabilità degli imputati (in tal senso S.U., sent. n. 3423 del 29 ottobre 2020, Gialluisi Rv. 280261). Rientra infatti nel giudizio di merito, che spetta alla Corte d'appello, la autonoma valutazione della sussistenza di ragioni per la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche con giudizio che, se adeguatamente motivato, non può essere sindacato da questa Corte.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi degli imputati ed irrevocabili le rispettive affermazioni di responsabilità. Così deciso in Roma, 1 marzo 2023 Il Cdnsigliere relatore Il Presidefte