Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2000, n. 1040
CASS
Sentenza 3 marzo 2000

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Anche per le cosiddette miniraccolte il trasportatore deve munirsi dei formulari di identificazione prescritti dall'art. 15 del D.Lgs 22 del 1997, e contenenti tutti i dati richiesti, tra i quali la specificazione del percorso d'istradamento. Se nel formulario manchi lo spazio per indicare tutti i percorsi il trasportatore dovrà utilizzare tanti formulari quanti sono i percorsi dal produttore-detentore al destinatario. Infatti nessuna norma autorizza a distinguere, ai fini del controllo pubblicistico del trasporto di cui all'art. 52, comma 3, una miniraccolta dei rifiuti, per quantitativi inferiori ai 100 kg, da una raccolta ordinaria per quantitativi superiori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2000, n. 1040
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1040
    Data del deposito : 3 marzo 2000

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