Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 7386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7386 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7386/2026 Roma, li, 24/02/2026
Composta da LUCA PISTORELLI
- Presidente -
ZI NI
Sent. n. sez. 1616/2025 UP 17/12/2025
NA AR LO LL
- Relatore -
R.G.N. 33040/2025
AN RI AR LD ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
SENTENZA
AR CA (anche P. civ) nato a [...] il [...] OH AN EL (anche P.civ) nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Maria Gloria Muscarella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Elena Gamberini, che ha concluso riportandosi alla memoria e chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore di OH, avv. Patrizia D'Elia Palmieri, che ha concluso insistendo nel ricorso;
udito il difensore di AR, avv. Filippo Maria Cai, che ha depositato conclusioni e nota spese, ed ha concluso insistendo nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronunzia del Tribunale di Milano del 13.07.2023, che condannava OH AN EL, per i reati di cui ai capi A) e B), di lesioni personali colpose e di omissione di soccorso, in danno di AR CA, e AR CA per il reato di violenza privata in danno di OH AN EL, alle pene ritenute di giustizia, riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche e ritenuta la
Firmato Da: NA AR LO LL Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Serial: 2b5cce@cf00dcf6-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d8r2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
continuazione peri reati di cui ai capi A) e B), nonché ordinava la sospensione della patente di guida dell'imputata per un periodo di anni uno mesi sei, e concedeva ad entrambi la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonché condannava gli imputati al risarcimento del danno in favore delle rispettive parti civili, determinato, per la parte civile AR, in euro 800,00, mentre da determinarsi in separato giudizio per la parte civile OH, con condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 500,00.
2. Gli imputati, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello. Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. L'imputata OH AN EL ricorre tramite un unico atto, affidato ad un unico motivo, che lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge, in relazione agli artt. 590 cod. pen., 189, commi 1 e 7, D. Lgs 285/1992. Si deduce che l'evento lesioni in danno della persona offesa, AR CA, non si sarebbe svolto come contestato e ritenuto dalla Corte di merito, che non avrebbe motivato in punto di riconducibilità della lesione subita dalla p.o. con la condotta della imputata, non desumibile neppure dalle immagini delle telecamere. Con riguardo alla omissione di soccorso, l'imputata non avrebbe compreso che la p.o. poteva essere vittima di un sinistro, in quanto l'autoambulanza interveniva quando la ricorrente si era allontanata, con conseguente insussistenza dell'obbligo di non allontanarsi e di prestare soccorso, e inapplicabilità della sanzione della sospensione della patente di guida.
4. L'imputato AR CA ricorre tramite un unico atto, affidato ad un unico motivo, che lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, e vizio di travisamento della prova, in relazione agli artt.546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, cod. proc. pen., e 610 cod. pen., con riguardo all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Si deduce il travisamento delle dichiarazioni testimoniali anche per la mancata adeguata valutazione del documento 5, prodotto dalla Procura. La Corte d'appello avrebbe omesso di accertare che l'imputato si sarebbe dapprima affiancato al finestrino della vettura per parlare con la conducente, poi, visto il sopraggiungere di un pullman di linea, portato davanti alla macchina, onde
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Firmato Da: NA AR LO LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2b5cce@cf00dcf6-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d8r2880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
scansarsi (lui e la figlia IN) dalla sede stradale e consentire lo scorrimento del traffico, al contempo invitando la conducente ad accostare. Si deduce l'assenza dell'intento di impedire alla vettura di allontanarsi e che l'azione di fuga della autovettura, sino al successivo investimento subito, non era immaginabile da parte dell'imputato, che non aveva alcuna ragione di frapporre il suo corpo alla macchina, al fine di impedirne il movimento. Si richiamano le risultanze testimoniali (Di RE Filip, AR IN, figlia dell'imputato). Si deduce la inattendibilità della persona offesa, OH, sia per l'assenza di minima prova a conforto delle di lei asserzioni nonché per le omissioni e negazioni (investimento del AR, che faceva cadere al suolo, e della vettura del Di RE, colpita in retromarcia). La situazione di avvertito pericolo o di timore, prospettato dalla conducente, non sarebbe stata confermata da nessuno dei testi escussi, fatta eccezione per la teste AT NU, amica della p.o., testimone de relato, smentita dal comportamento serbato dalla persona offesa. La condotta dell'imputato dovrebbe ritenersi lecita in quanto giustificata dall'intento di esercitare un proprio diritto, ai sensi dell'art. 189, comma 4, C.d.S., nell'adempimento di un proprio dovere di legge, ai sensi dell'art. 189, comma 3, C.d.S.), senza usare costringimento alcuno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LO
Firmato Da: NA AR Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cce2c100ldcf6- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Va premesso che il giudizio di legittimità è circoscritto alla verifica sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza e non può esondare dai limiti cognitivi sanciti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen., mediante una rinnovata valutazione o rivalutazione degli elementi probatori acquisiti al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso in esame, i motivi si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, difettando del tutto di critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso
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logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Entrambi i ricorrenti effettuano censure che afferiscono esclusivamente al merito della valutazione effettuata dal decidente, proponendo ciascuno una propria alternativa valutazione di circostanze di fatto, a fronte di motivazione immune da vizi logico-giuridici.
3. La Corte di merito, confrontandosi con i motivi d'appello, richiama la sentenza del giudice di prime cure, che condivide, e motiva in maniera chiara, congrua ed immune da censure di manifesta illogicità, sulle doglianze sollevate nel grado.
3.1 Quanto al travisamento della prova, la deduzione è inammissibile, posto che va ribadito il principio di diritto per cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, Sentenza n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 01; Sez. 3, Sentenza n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777-01). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
3.2 Con riguardo alla ricostruzione dell'investimento, la motivazione è immune da vizio di illogicità manifesta. La Corte d'appello ha fatto buon governo del compendio probatorio, valutando in sinergia gli elementi di prova in atti, quali le testimonianze dei testi escussi ed i filmati delle telecamere della zona, che hanno ripreso il momento successivo all'alterco tra AR e OH, quando questa faceva retromarcia e si allontanava, nonostante le deduzioni difensive, volte a metterne in risalto le contraddizioni, valorizzando i plurimi e significativi
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Firmato Da: NA AR LO LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cce2c100ldc16- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
riscontri, documentali (certificazione medica in atti, attestante le lesioni riportate, immagini delle telecamere), e testimoniali (dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento, dichiarazioni rese dai ricorrenti). La Corte di appello, con motivazione immune da vizi e censure, ha ritenuto corretta la ricostruzione della dinamica effettuata dal Tribunale, secondo cui la imputata, dopo aver urtato con l'autovettura lo specchietto del veicolo del AR, parcheggiato in sosta irregolare e con a bordo la figlia IN, proseguiva la marcia, nonostante la richiesta di quest'ultima di fermarsi e verificare l'esistenza di eventuali danni, cui si associava il ricorrente AR, che sopraggiungeva, e al quale cagionava lesioni personali all'anca sinistra, in quanto posizionato, al fine di impedire la ripartenza del mezzo, in piedi dinanzi al veicolo, che ripartendo lo colpiva. L'imputato per evitare di essere investito si lanciava sul cofano della macchina e poi cadeva a terra, mentre la imputata, facendo retromarcia, urtava il veicolo retrostante, di proprietà del teste oculare Di RE. La Corte di merito, con motivazione nuovamente immune da vizi e censure, ha ritenuto smentita sia la versione della imputata OH, nella parte in cui afferma di non avere cagionato alcun danno e di non essere ripartita, nonostante la presenza della persona offesa AR, negando addirittura la retromarcia, immortalata dalle telecamere della zona, e comprovati i danni cagionati all'autovettura che la seguiva, sia la versione dell'imputato AR, secondo cui egli avrebbe invitato la donna a scendere, mettendosi a lato del veicolo, per poi lanciarsi sul cofano alla ripartenza del mezzo dalla stessa condotto.
3.3 Quanto alle deduzioni difensive circa il travisamento della prova delle dichiarazioni del teste oculare, Di RE, che non avrebbe assistito all'urto dell'auto con il pedone, la Corte di merito, confrontandosi con il motivo di appello, con motivazione anche in questo caso immune da vizi e censure, ne ha sottolineato la valenza di riscontro soggettivo al narrato della persona offesa, con riguardo a quanto notato dal teste oculare, che assisteva, prima, alla discussione animata intercorsa tra le parti, e che precisava la posizione assunta dal ricorrente AR, posizionato dinanzi al mezzo per impedirne il movimento, e l'azione del veicolo che, ripartendo a velocità, buttava l'uomo a terra, per poi fare retromarcia e colpire l'autovettura del testimone. Elementi di riscontro sono stati individuati nelle dichiarazioni della teste AR IN, quanto alla discussione animata per il danno lamentato allo specchietto, e quanto alla retromarcia, azionata dalla imputata al fine di allontanarsi, circostanza che ha trovato riscontro con il narrato del teste oculare e danneggiato nonché con le immagini delle videocamere della zona.
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Firmato Da: NA AR LO LL Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cce2c100ldc16- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
Ulteriori elementi di riscontro sono stati individuati nelle immagini della telecamera posizionata in loco, che ha ripreso il momento della caduta della persona offesa, AR, sdraiato davanti al veicolo, nonché la manovra di retromarcia effettuata dalla imputata, che urtava il veicolo che la seguiva, per poi allontanarsi.
4. Quanto al reato di lesioni, contestato al capo A), la Corte di merito, confrontandosi con lo specifico motivo di gravame, e valorizzando le precise e puntuali dichiarazioni del teste oculare, ha correttamente ritenuto sussistere il nesso causale tra la condotta colposa della imputata (ripresa della marcia a bordo dell'autovettura nonostante la presenza dinanzi alla stessa della persona offesa, AR), e le lesioni (contusione all'anca sinistra), riportate dalla p.o. Sul punto, la Corte di merito ha implicitamente valutato l'irrilevanza della deduzione difensiva circa la mancanza di riscontro con quanto documentato dalle immagini delle telecamere, ed evidenziato che le telecamere hanno ripreso il momento antecedente e successivo all'impatto e che non sono in contrasto con le precise dichiarazioni rese dal teste oculare, che ha riferito con precisione sullo svolgimento dei fatti. In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni, in quanto provenienti da un testimone, per di più, testimone diverso dalla persona offesa, non abbisognano di riscontri esterni, in quanto, con riferimento ad esse, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonchè all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità) (Sez. 6, Sentenza n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018, PC in proc. Giro, Rv. 272152; Sez. 1, Sentenza n. 10600 del 16/02/2024, Rv. 285922-01).
5. Con riguardo al reato di cui al capo B), di omissione di soccorso, il motivo è reiterativo e non si confronta la motivazione della sentenza ampiamente argomentata sul punto ed immune da vizi e censure.
impugnata
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Firmato Da: NA AR LO LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 265cce2cf00dc16-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
La Corte d'appello ha precisato che, in atti, è chiaramente emerso che l'imputata, dopo aver cagionato le lesioni alla p.o., AR, riprendendo la marcia, mentre questi era posizionato dinanzi al di lei veicolo, e cadeva a terra, non ottemperava né all'obbligo di fermarsi né a quello di prestare assistenza alla p.o., rimasta contusa, ma faceva retromarcia e si allontanava, provocando ulteriore incidente con danno alle cose.
5.1 Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Rv. 239038; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016, Rv. 266969). Ciò posto, mentre nel reato di "fuga" previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone, per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l'intervento dell'obbligato. Certamente, l'assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute ex post dall'investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999 - dep. 2000, Sitia e altri, Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994 - dep. 1995, Prestigiacomo, Rv. 201501). Più recentemente però, in conformità ad una interpretazione rispettosa della effettività di tutela degli interessi salvaguardati dalla norma, si è precisato che l'assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò, dunque, comporta che chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza, nell'ampio senso dianzi indicato (Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216). Si è inoltre costantemente affermato che l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente
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Firmato Da: NA AR LO LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cce2c100ldc16- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente deve rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del 12/03/2013, Rv. 255429). Integra il reato di cui all'art. 189, commi primo e sesto, c.d.s., la condotta di colui che - in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone - effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie "per pochi istanti"), senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo (Sez. 4, Sentenza n. 20235 del 25/01/2006, Rv. 23458101) 5.2 La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi e non è incorsa in alcun vizio di motivazione. Nella specie, si è sottolineato che la imputata, senza appurare le condizioni di salute della vittima, caduta a terra, si allontanava definitivamente, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo, né lo svolgimento di qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente o sulle responsabilità nella causazione del sinistro, con violazione dell'obbligo solidaristico, sotteso all'art.590 cod. pen., né agiva in maniera collaborativa, rendendosi lealmente riconoscibile, né in maniera conforme alla posizione di garanzia prevista dalla legge. Con riguardo alla dedotta assenza di consapevolezza della verificazione di un sinistro ai danni della p.o., il motivo non si confronta con la ampia motivazione. La Corte di merito ha adeguatamente valutato il compendio istruttorio alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, sottolineando che la versione sostenuta dalla imputata è stata completamente smentita dalle convergenti risultanze probatorie in atti. L'imputata aveva piena consapevolezza sia della verificazione dell'incidente che delle conseguenze per la persona, palesemente visibili, per la ripresa della marcia nonostante la presenza dell'uomo davanti al veicolo, e per essersi, dunque, concretizzato il pericolo, in termini di probabilità o anche solo di possibilità, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, di effettive lesioni dell'integrità fisica, con conseguente obbligo, non osservato, di non allontanarsi e chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine e di attenderne l'arrivo, al fine di accertare le conseguenze lesive del proprio comportamento, e ne accettava per ciò stesso il rischio (Sez. 4, Sentenza n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885-01)
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Firmato Da: NA AR LO LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cce2c100ldcf6- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
6. Con riguardo al reato di cui al capo C), di violenza privata, le censure sono reiterative nonché rivalutative della prova come emersa dalle sentenze dei giudici di merito in doppia conforme. Le doglianze non espongono profili di illogicità o contraddizione della motivazione ma si limitano, genericamente, a lamentare una prova carente. Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi e censure, ha sottolineato come la versione dei fatti del ricorrente è smentita, non logica e non coerente con le risultanze processuali, ed ha ritenuto che la condotta di posizionarsi davanti al veicolo della p.o., peraltro neppure contestata, se non con riguardo alla finalità di impedirne il movimento, e comprovata dall'immediato arresto dell'autovettura della p.o., OH, è idonea ad integrare una condotta costrittiva tale da ledere la libertà di autodeterminazione della vittima, impedendole di agire secondo il suo volere programmato, anche a fronte del rifiuto di constatare i danni eventualmente arrecati a seguito dell'urto allo specchietto. Quanto alla dedotta mancata valutazione del documento 5, prodotto dalla Procura (n.5 fotogrammi tratti dalle telecamere stradali), che ritrae il pullman di linea sopraggiungente alle spalle dell'imputato e della macchina antagonista, la Corte territoriale ne ha implicitamente ritenuto la irrilevanza a fronte delle chiare e inequivocabili dichiarazioni del teste oculare, che ha visto l'imputato posizionarsi dinanzi all'auto della persona offesa, che subito si fermava, ed al quale lo stesso teste, sceso dal proprio mezzo, prestava soccorso. La Corte d'appello, confrontandosi con lo specifico motivo di gravame, ha correttamente ricavato dalle dichiarazioni del teste oculare la precisa voluta intenzione dell'imputato, posizionandosi davanti all'autovettura della p.o., di frapporsi alla stessa, in modo tale da impedirle di riprendere la marcia con il proprio veicolo ed allontanarsi dal luogo del sinistro, tant'è che per effetto di tale condotta la p.o. fermava la marcia dell'autovettura, rimanendo irrilevante che in un primo momento egli si fosse eventualmente posto sul lato della vettura della OH al fine di dialogare con quest'ultima. Il requisito della violenza si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di autodeterminazione e di azione l'offeso, che sia pertanto costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà. Nella specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la reazione dell'imputato non è sorretta da alcuna causa di giustificazione e non legittima alcuna restrizione dell'altrui libertà personale laddove il supposto autore di un danno cagionato al proprio veicolo non intenda spontaneamente trattenersi, ben
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Firmato Da: NA AR LO LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2b5cce@cf00dc16-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
potendo chiamare le forze dell'ordine al fine di appurare la dinamica e/o le conseguenze del sinistro, senza esercitare autonomamente alcuna azione di violenza idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione e di azione della vittima, pertanto illegittima ai sensi dell'art.610 cod. pen. La Corte di merito, confrontandosi con il ricorso, ha inoltre sottolineato che la condotta del ricorrente non era neppure finalizzata a consentire il deflusso del traffico, in quanto questi non si è limitato ad invitare la donna a fermarsi e ad accostare ma, con tono minaccioso, le ha intimato di scendere, per constatare eventuali danni subiti dal proprio veicolo, frapponendosi fisicamente con il proprio corpo per evitare la ripartenza dell'autovettura da lei condotta. Quanto alla situazione di avvertito pericolo o di timore, prospettato dalla conducente, è confermata sia dalla teste de relato, AT NU, amica della p.o., sia dal comportamento illogico, tenuto dalla persona offesa, subito dopo l'impatto con il corpo del ricorrente, AR, che anziché fermarsi, riprendeva la marcia e si allontanava.
6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Firmato Da: NA AR LO LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cce2c100ldc16- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
7. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., essendo la ricorrente OH rimasta soccombente nei confronti della persona offesa AR, costituitasi parte civile, va condannata alla rifusione in favore di quest'ultima delle spese di rappresentanza e difesa, nella misura indicata in dispositivo.
A norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, OH AN EL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AR CA che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.
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In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma il 17/12/2025.
Il Consigliere estensore AN Maria Gloria Muscarella
Il Presidente
LU OR
Firmato Da: NA AR LO LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2b5cc2c100fdc16-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d812880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f