Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7336 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA SSAZIONE1 7.336 LA COR Ë SU REN 01 IN NOME DEL POPOLO ITAL A Oggetto S ION LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno BATTIMIELLO - Presidente R.G.N. 11798/99 Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA - Cron. 16823 • Consigliere Dott. Paolo STILE Rep. Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Ud.18/04/01 - Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CTP - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LITTERIO PASQUALE, giusta delega in atti;
W ricorrente
contro
IA NI, elettivamente domiciliato in ROMA PZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato 2001 TER A LADDAGA, giusta delega in atti;
1797 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 791/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 17/02/99 R.G.N. 45516/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato LITTERIO. 1 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbimento del secondo motivo. -2- 1 11798/99 Svolgimento del processo Con ricorso depositato 1'8.2.1991 TO MA, già dipendente del Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, chiedeva al Pretore di Napoli di accertare l'illegittimità dell'esonero disposto dall'azienda in data 15.12.1987, nonostante egli avesse esercitato il diritto di opzione di cui alla legge n. 54 del 1982 per la prosecuzione dell'attività lavorativa fino al raggiungimento della maggiore anzianità contributiva, e di condannare la convenuta al pagamento delle mensilità di retribuzione maturate dalla data del collocamento a riposo fino al compimento del 65° anno di età о al raggiungimentodella massima contribuzione. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza DAS. depositata il 22.5.1996, accoglieva la domanda. Proponeva impugnazione l'ACTP deducendo che il lavoratore era decaduto dal diritto di impugnare il licenziamento e che comunque, avendo chiesto ed ottenuto il TFR ed il trattamento pensionistico, aveva prestato acquiescenza al licenziamento medesimo. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento dell'appello, condannava l'azienda al pagamento della differenza tra quanto corrisposto al MA a titolo di pensione e quanto gli sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Il Tribunale, premesso che la Corte Costituzionale, con sentenza N. 226 del 1990, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge n. 54 del 1982 nella parte in cui non prevedeva la sua applicazione agli autoferrotranvieri, osservava che la disciplina dei licenziamenti di cui alle leggi " 2 n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 era inapplicabile allo speciale rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e che la richiesta del TFR e del trattamento pensionistico non comportava acquiescenza al licenziamento, per cui la domanda di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, tempestivamente presentata, manteneva la sua validità. Rilevava, altresì, che la dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 6 legge n. 54/1982 spiegava i suoi effetti anche al rapporto di lavoro in esame, poiché detto rapporto non poteva ritenersi esaurito al momento della pronuncia del giudice delle leggi. Avverso questa sentenza il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'intimato ha resistito con controricorso illustrato da memoria. D.Ag. Motivi della decisione Con l'unico articolato motivo il consorzio ricorrente denuncia violazione dell'art. 6 della legge n. 54 del 1982 e dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, e sostiene che la mancata impugnazione, a norma dell'art. 6 della legge n. 604/1966, del provvedimento aziendale che differiva l'esonero non al 65° anno di età, ma al raggiungimento del minimo contributivo utile per ottenere la pensione, ha comportato la decadenza del MA dal diritto di proroga. Rileva al richiamata dalla legge n. riguardo che la legge n. 604/1966 si verte in tema di54 del 1982 e che nella specie non licenziamento, bensì di diritto alla proroga del rapporto di lavoro, disciplinata integralmente dall'ultima delle leggi citate. Osserva, infine, che il comportamento tenuto dal 3 MA, che ha percepito il TFR senza alcuna riserva ed ha riscosso i ratei di pensione, ha comportato acquiescenza al provvedimento aziendale ed esaurimento della fattispecie, non di parzialepiù modificabile dalla dichiarazione incostituzionalità dell'art. 6 della legge n. 54/1982. Il ricorso è infondato sotto tutti i profili prospettati. Per quanto concerne la dedotta decadenza, in cui sarebbe incorso il lavoratore per non aver impugnato il collocamento a riposo nei termini previsti dall'art. 6 legge n. 604/1966, va ricordato che questa Corte, in analoghe fattispecie, ha già avuto modo di precisare che alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione, non è applicabile il termine per l'impugnazione previsto, a pena di decadenza, dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, in considerazione della specialità dello status di D.Ag. tale personale e della particolare disciplina della fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro e delle successive vicende dello stesso, che restano regolati dal r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e relativo regolamento (Cass. n. 10741 del 1996; Cass. n. 6778 del 1998, Cass. n. 6888 del 2000). La specialità della disciplina, più volte riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. N. 168 del 1973, n. 257 del 1984, 300 del 1985, n. 226 del 1990) comporta, dunque, n. sia della legge n. 604 del 1966, sui l'inapplicabilità licenziamenti individuali, sia della legge n. 300 del 1970, senza che sia possibile distinguere nell'ambito delle leggi predette tra norme di carattere sostanziale e norme di carattere procedimentale. Quanto poi alla eccepita acquiescenza, va osservato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale espresso dalle sentenze sopra citate, e condiviso da questo Collegio, l'opzione tempestivamente formulata dal lavoratore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 54/1982 mantiene piena efficacia, nonostante la successiva liquidazione della pensione e del TFR, con conseguente nullità del successivo provvedimento datoriale di collocazione in quiescenza. Detta giurisprudenza, infatti, ha già avuto modo di precisare che qualora il lavoratore, pur avendo esercitato l'opzione per la continuazione del rapporto di lavoro dopo il compimento dell'età pensionabile, venga licenziato a causa del compimento dell'età pensionabile, il licenziamento è nullo per contrarietà a norma imperativa e la nullità non હૈ suscettibile di rimozione per effetto della successiva manifestazione di volontà del lavoratore di fruire del trattamento pensionistico e del TFR, trattandosi di atto D.Ag. necessitato conseguenziale al diniego di proroga del rapporto (cfr. in motivazione Cass. n. 10741 del 1996 e Cass. n. 6888 del 2000). Una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 e negato ogni valore di acquiescenza alla domanda del lavoratore di pensionamento e di liquidazione del TFR, deve concludersi per la piena applicabilità ad un rapporto non esaurito (quale quello in esame) della pronuncia della Corte Costituzionale n. 226 del 1990, che per quanto di natura manipolativo additiva, ha non di meno efficacia retroattiva, al pari delle sentenze meramente caducatorie (Cass. n. 3432 del 1997, Cass. n. 6778 del 1998, in motivazione). E' stato infatti osservato che il consolidamento del rapporto (da cui consegue l'insensibilità di esso alla pronuncia di incostituzionalità dalpuò dipenderedella norma), mentre giudicato о dal maturarsi della prescrizione о della decadenza ° dalla 5 definitività del provvedimento amministrativo, non può discendere proprio dalla norma dichiarata incostituzionale;
sicchè, nella specie, le richieste di liquidazione della pensione e del TFR, in quanto necessitate dall'inapplicabilità allo speciale rapporto di lavoro dell'opzione prevista dall'art. 6 legge n. 54/1982 (nel testo vigente prima della sentenza n. 226/1990 della Corte Costituzionale), non costituiscono atti tali da determinare l'esaurimento del rapporto e la sua insensibilità alla sopravvenuta dichiarazione delia di illegittimità costituzionale norma citata (cfr. Cass. n. 10741 del 1996, in motivazione). Di conseguenza deve efficacia all'opzione tempestivamentericonoscersi piena formulata dal lavoratore prima della sentenza n. 226/1990 della Corte Costituzionale e piena validità alla successiva domanda D'Ag. giudiziale di applicazione della medesima pronuncia al rapporto di lavoro in esame. rende chiaro che i principi Quanto ora esposto giurisprudenziali richiamati non si pongono in contrasto con la recente sentenza n. 10933 del 2000, la cui massimazione ' potrebbe lasciare adito al dubbio di un ripensamento di questa Corte in ordine all'esaurimento del rapporto ed alla inapplicabilità della sentenza del giudice delle leggi;
■va infatti consider che nella fattispecie ivi sottoposta all'esame del Collegio il lavoratore, collocato a riposo il 31.10.1989, ebbe a presentare la richiesta di opzione solo nel dicembre del 1991, dopo la pubblicazione della sentenza n. 226/1990 della Corte Costituzionale. Il Tribunale di Napoli si è dunque correttamente attenuto ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e la sentenza impugnata si sottrae pertanto a tutte le censure mosse dal ricorrente. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in lire 15000 oltre a lire due milioni per onorari. Così deciso in Roma il 18 aprile 2001 Il Presidente Il Cons. estensore Вчимо Ванитель Оріонов (бропільо Phillie I D , A S O 0 S L 1 L A IL CANCELLIERE 3 . T O 3 , T B 5 R A Depositato in Cancelleria I S 'A . D E L P N A S L oggi,29 MAG. 2001 T E I 3 S D N 7 O - G I P 8 S O - IM N 1 IL CANCELLERE A E 1 S D A I E D E , A E G O T R O G N T T E E IS T L I S E G IR E A D R L L O E B