Sentenza 28 agosto 2008
Massime • 1
In tema di reato di guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, la prova dello stato di ebbrezza può essere data, pur dopo la novella introdotta dal D.L. n. 117 del 2007, con ogni mezzo e non necessariamente attraverso il test alcolimetrico previsto dal regolamento esecutivo del codice della strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/08/2008, n. 36533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36533 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 28/08/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 106
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 25738/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO EL n. il 19/09/1983;
avverso sentenza emessa in data 04/04/2008 dalla Corte di Appello di Cagliari - sez. dist. di Sassari;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Koverech Oscar;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, CO ON veniva tratto a giudizio per rispondere;
A) del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, per aver circolato alla guida dell'autoveicolo Fiat Uno tg. AV442RA, in stato di ebbrezza, determinato dall'assunzione di sostanze alcoliche (In Orgosolo in data 01.04.04);
B) della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, perché sorpreso alla guida del veicolo di cui al capo A) in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di bevande alcoliche, rifiutava di sottoporsi all'accertamento mediante etilometro (In Orgosolo in data 01.04.04).
1.1. - In esito a istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, con sentenza in data 11.01.2007, dichiarava la penale responsabilità dell'imputato in ordine a entrambi i reati contestati riuniti dal vincolo della continuazione e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di gg. 20 di arresto ed Euro 450,00 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale.
2. - Su impugnativa dell'imputato, la Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - con sentenza emessa il 28.03.2008, confermava la penale responsabilità dell'appellante in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (i cui elementi sintomatici, quali l'alterazione della deambulazione, la difficoltà dei movimenti, l'eloquio sconnesso e l'alito vinoso, erano rimasti compiutamente accertati in esito alle deposizioni testimoniali degli agenti operanti); mentre assolveva il COSSI dal reato di rifiuto di sottoporsi all'esame alcolimetrico in esito alla abolitio criminis della ipotesi contestata al Capo B) D.L. n. 117 del 2007, ex art. 5, comma 1, lett. c) convenuto in L. 2 ottobre 2007, n. 160; riduceva quindi al pena a gg. 15 di arresto ed Euro 400,00 di ammenda (p.b. gg. 25 di arresto e Euro 600,00 di ammenda, ridotta alla misura predetta ai sensi dell'art. 62 bis c.p.). 3. - Avverso la citata pronuncia ricorreva per cassazione l'imputato personalmente, per due ordini di motivi.
3.1. - Con il primo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 186 C.d.S., comma 2 e art. 192 c.p.. In difetto dell'esame alcolimetrico, la valutazì one probatoria offerta dal giudicante di cosiddetti elementi sintomatici non poteva far ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'abuso di sostanze alcooliche oltre la soglia prevista dalla legge. 3.2. - Con il secondo motivo, deduceva la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nella applicazione di tate legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 2 c.p. e art. 186 C.d.S.. Nelle more del giudizio di impugnazione, la novella riformatrice di cui al D.L. n. 117 del 2007 aveva sostituito il comma 2, art. 186 C.d.S., determinando un differente trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolimetrico riscontrato. Per il principio della successione di legge più favorevole, deduce il ricorrente, il giudice della impugnazione avrebbe dovuto rivedere quantomeno il trattamento sanzionatorio, adeguandolo, in concreto, alla ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a). 4. - Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
4.1. Invero, ha più volte chiarito questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. Un., n. 1299/1996, Cirigliano) che lo stato di ebbrezza del conducente di autoveicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, non necessariamente e unicamente attraverso la strumentazione e le procedure indicate dall'art. 379 reg. esec. C.d.S.. Ciò in virtù del principio del libero convincimento del giudice, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova del reato non dipenda dalla volontà della parte interessata. Tale principio non può ritenersi caducato a seguito della novella riformatrice di cui al D.L. n. 117 del 2007 (convertito in L. n. 160 del 2007) che, sostituendo il comma 2 della norma incriminatrice, ha solo determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolimetrico riscontrato.
Una volta accertato dal giudice di merito, per indici sintomatici (come avvenuto nella concreta fattispecie, con giudizio immune da censure in sede di legittimità), lo stato di ebbrezza e, quindi, la sussistenza del reato, ove non sia possibile accertare il tasso alcoolimetrico, la relativa questione investe, evidentemente solo il trattamento sanzionatorio, non già la accertata sussistenza del reato.
In siffatta ipotesi, come quella de qua, il giudice non può che inquadrare la fattispecie nella prima "fascia" di illiceità per il principio del favor rei, applicando la sanzione più favorevole all'imputato.
4.2. - Nei limiti esposti, va dunque accolto il ricorso con il conseguente annullamento senza rinvio della impugnata sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio in ordina al reato di guida in stato di ebbrezza, che determina nella misura di Euro 400,00 di ammenda, previa eliminazione della previgente pena dell'arresto. Ciò in base alla riconosciuta possibilità, per la Corte di Cassazione, ex art. 620 c.p.p., lett. l), di procedere direttamente alla determinazione della pena,in ipotesi, come la presente, in cui la situazione da correggere rende superfluo il rinvio non essendo necessario, al riguardo, l'espletamento di alcun specifico procedimento valutativo di merito.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la pena nella misura di Euro 400,00 di ammenda eliminando la pena dell'arresto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 agosto 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008