Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2010, n. 34596
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Sentenza 17 giugno 2010

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen. per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost., che, precludendo nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di richiedere riti alternativi, da un lato violerebbe il diritto di difesa e, dall'altro, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in favore dell'imputato tratto a giudizio a seguito di udienza preliminare, in quanto tale disciplina ha una sua plausibile ragionevolezza in sintonia con la peculiarità del rito in relazione al quale devono essere modulate le facoltà difensive dell'imputato. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esigenza di contenere i tempi di definizione del processo verrebbe frustrata ove l'imputato, senza perdere i benefici collegati con i riti speciali, potesse modificare le proprie determinazioni assunte in sede di opposizione, con conseguente necessità di espletamento di nuovi incombenti processuali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2010, n. 34596
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34596
    Data del deposito : 17 giugno 2010

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