Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen. per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost., che, precludendo nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di richiedere riti alternativi, da un lato violerebbe il diritto di difesa e, dall'altro, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in favore dell'imputato tratto a giudizio a seguito di udienza preliminare, in quanto tale disciplina ha una sua plausibile ragionevolezza in sintonia con la peculiarità del rito in relazione al quale devono essere modulate le facoltà difensive dell'imputato. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esigenza di contenere i tempi di definizione del processo verrebbe frustrata ove l'imputato, senza perdere i benefici collegati con i riti speciali, potesse modificare le proprie determinazioni assunte in sede di opposizione, con conseguente necessità di espletamento di nuovi incombenti processuali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2010, n. 34596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34596 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
345 96 / 10 86
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA угов Dott. GUIDO DE MAIO
- Presidente -
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARIO GENTILE N. 4908/2010
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere - Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) OL NT N. IL 25/03/1947
avverso la sentenza n. 9689/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/11/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONIUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambreno Vito che ha concluso per l'inam issibilità del bolsoЯ маши тbilita точною
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. il 24 SET 2010 REMA
IL CANCELLIERE C1 (Paolo Mensurati
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Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di
Napoli ha ritenuto OL AN responsabile del reato previsto dall'art.44 c.1 lett.b TU 380/2001 e l'ha condannato alla pena di giustizia. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha disatteso la prospettazione dello appellante di nullità del giudizio di primo grado per mancata notifica al difensore e di incostituzionalità dell'art.464 c.3 cpp per l'impossibilità dello imputato di chiedere riti alternativi al dibattimento.
Per l'annullamento della sentenza, OL ha proposto ricorso per
Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:
-che né lui né il suo avvocato sono stati notiziati di un rinvio di ufficio con conseguente violazione dei diritti della difesa;
-che i Giudici non hanno motivato sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento né hanno preso in esame la documentazione dell'appellante;
-che è stato illegittimamente condannato ad una pena superiore a quella inflitta con il decreto penale di condanna;
che l' art.464 c.3 cpp, che preclude a chi si oppone al decreto penale di chiedere riti alternativi al dibattimento, viola il diritto della difesa e rende gli imputati in situazione di svantaggio rispetto a chi è stato tratto a giudizio con o senza l'udienza preliminare sul punto, il ricorrente solleva la relativa questione di legittimità costituzionale.
Per quanto concerne le deduzioni di natura processuale, si deve precisare come l'opposizione a sensi dell'art. 461 cpp sia un gravame q ודי דריהר
in senso stretto che rende inefficace il decreto penale di condanna svalutandolo al ruolo di semplice precedente storico ed imponendo un nuovo giudizio nel merito senza limitazione alcuna .Di conseguenza, non vale il principio del divieto di reformatio in pejus e l'imputato può essere condannato ad una pena diversa e più grave di quella inflitta con il decreto penale come espressamente prevede l'art.464 c.4 cpp.
La dedotta questione di legittimità costituzionale è irrilevante, dal momento che l'imputato non ha chiesto l'applicazione di pena, e manifestamente infondata.
Nel rito speciale in esame, la eventuale istanza di applicazione di pena deve essere contestuale alla opposizione come stabilito dagli artt.461
c.3, 557 c.2 cpp;
la domanda proposta nel giudizio è tardiva.
La preclusione deriva dal sistema normativo che disciplina la materia e dagli incombenti processuali, indicati nell'art.464 c.1 cpp, che devono essere espletati in relazione alle scelte processuali dell'imputato.
Il Giudice, se l'opponente ha scelto citazione diretta, emette il relativo decreto , se ha optato per il rito abbreviato deve fissare la udienza avanti a sé se ha chiesto l'applicazione di pena, deve chiedere il parere al Pubblico Ministero, in esito al quale emette i consequenziali provvedimenti;
se l'opponente ha inoltrato domanda di oblazione, deve immediatamente decidere sulla stessa.
L'esigenza di contenere i tempi di definizione del processo sarebbero frustati qualora l'imputato potesse, senza perdere i benefici collegati con i riti speciali, modificare le sue determinazioni prese in sede di opposizione con conseguente necessità di espletamento di nuovi incombenti processuali.
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Pertanto, la disciplina, in sintonia con la peculiarità del rito in relazione al quale devono essere modulate le facoltà dello imputato, ha una sua plausibile ragionevolezza.
In merito alla violazione dei diritti della difesa, si rileva come dagli atti di causa (che la Corte è facoltizzata a compulsare essendo stato dedotto un vizio processuale) risulti che le notifiche per la prima udienza del 29 giugno 2007 siano regolari .In tale data, si è avuto un rinvio del dibattimento al 11 aprile 2008 ( a causa della astensione del difensore dalle udienze) del quale era onere del legale non presente prendere cognizione.
Relativamente alla rinnovazione del dibattimento, si rileva che il supplemento istruttorio era stato sollecitato per dimostrare che l'epoca della edificazione fosse antecedente a quella dello accertamento del reato. Sul tema, la Corte ha giustificato, sia pure implicitamente, il mancato esercizio del suo potere discrezionale conferito dall'art. 603
c.1 cpp evidenziando come la tesi difensiva fosse inconsistente: la conclusione è esatta perché la edificazione non era ancora terminata al momento della constatazione del reato come emerge dalla sentenza di primo grado.
Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 17 giugno 2010
Il Presidente arb L'estensore Choli на
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