Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 02708/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 14275/98 D'ANGELO - Consigliere 14785/98 Dott. Bruno DELL'ANNO - Consigliere Cron.5680 Dott. Paolino - Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. AP - Rel. Consigliere Ud. 22/06/00 Dott. Natale ha pronunciato la seguente 6/57 SENTENZA LAL 3000 sul ricorso proposto da: CANCELLERIA 0 1 NA RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PEZZANA 80, presso lo studio dell'avvocato PORCELLI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURO RA, MOCELLA MARCO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. --SOLE 24 ORE TELECOM SPA;
per diritti L. 000 # 24 FEB. 2001
- intimato -
IL CANCELLIERE e sul 2° ricorso n° 14785/98 proposto da: 2000 TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale 3172 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatal -1- in ROMA VIA BRUXELLES 61/63, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale
contro
NA RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PEZZANA 80, presso lo studio dell'avvocato PORCELLI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURO RA, MOCELLA MARCO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 3858/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 11/08/97, R.G.N. 44119/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/00 dal Consigliere Dott. Natale AP;
udito l'Avvocato GENTILE per delega Pessi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SC MELE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SC SE conveniva in giudizio davanti il Pretore di Napoli la Telecom Italia S.p.A., di cui è dipendente, chiedendo che nei confronti della società convenuta venisse riconosciuto il suo diritto ad essere inquadrato al quarto livello retributivo con la qualifica di capoufficio a decorrere dal 1.7.1992 e con condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive. lavoratoreA sostegno della domanda il affermava che, avendo ricoperto dal 1°.1.1987, quale addetto alla segreteria la qualifica di caporeparto nell'agenzia di Napoli Est con 200.000 abbonati e con inquadramento al quinto livello, aveva diritto, ☑ in base all'art. 12 del nuovo C.C.N.L. del 1° luglio 1992, alla nuova e superiore qualifica di capoufficio e al superiore inquadramento invocati e spettanti ai preposti alle agenzie, ora denominate filiali, in relazione al numero degli abbonati gestiti dalla struttura. Con la qualifica e l'inquadramento richiesti, invece, la società datrice di lavoro aveva inviato come preposto della struttura altro dipendente. La SIP Telecom si costituiva assumendo che le 3 mansioni nuovodi capoufficio previste dal contratto collettivo di lavoro erano più ampie e articolate di quelle in precedenza ricoperte dal SE. Negando, perciò, l'equivalenza tra le mansioni ricoperte dal SE e quelle previste dal nuovo contratto collettivo di lavoro per le mansioni di capoufficio con inquadramento al superiore quarto livello, sollecitava il rigetto della domanda. Con sentenza in data 30 gennaio 1996 6.2.1996 il Pretore rigettava la domanda del lavoratore e compensava le spese del giudizio. Il Tribunale di Napoli con sentenza in data 9 maggio 1997 11 agosto 1997, in parziale riforma - della sentenza pretorile appellata dal lavoratore, ordinava alla Telecom di reintegrarlo in mansioni equivalenti a quelle svolte fino al settembre 1992 ma rigettava la domanda diretta a ottenere il superiore inquadramento di capoufficio con quarto livello retributivo osservando che tale funzione, prevista dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e agganciata alla filiale che ricomprendeva, senza farla scomparire, l'agenzia, ora denominata divisione, comportava l'attribuzione di nuove e aggiuntive attribuzioni rispetto a quelle del capo-agenzia. Non sussistendo, perciò, l'asserita equivalenza delle mansioni rispetto al nuovo inquadramento invocato, la domanda del lavoratore correttamente era stata rigettata sotto il profilo prospettato dal lavoratore. Il Tribunale compensava la metà delle spese di entrambi i gradi, ponendole per l'altra metà a carico della Telecom. SC SE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società si è costituita con controricorso contenente ricorso incidentale, notificato il 27 agosto 1998 e depositato il 7.9.1998. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va disposta ex art. 335 c.p.c. la riunione del ricorso principale e di quello incidentale. Va, quindi, esaminato il ricorso principale. 1) Con il primo motivo il lavoratore, ricorrente in via principale, si duole che il 3 Tribunale, in violazione degli artt. 1362 e sgg. e contraddittorietà della1375 C.C. e con motivazione, gli abbia negato la superiore I V qualifica con inquadramento ° livello, al 5 contratto collettivo riconosciuto dal nuovo nazionale di lavoro ai dipendenti preposti all'attività di segreteria e cioè ai dipendenti già inquadrati nel v° livello e svolgenti le precedenti stesse mansioni con l'unica variante costituita dal numero degli abbonati dell'agenzia nel senso che il livello competeva, secondo il nuovo C.C.N.L., IV ° dell'agenzia,preposti alla segreteria ai denominata filiale, con oltre 200.000 abbonati. Tale caratteristica era presente nell'agenzia di Napoli Est alla cui segreteria il ricorrente era precedenza preposto con inquadramento alin V ° livello. Conseguentemente il Tribunale, non tenendo conto dell'espressione letterale della norma collettiva, che non consentiva interpretazioni alternative, aveva negato la qualifica superiore di capoufficio quarto livello, qualifica ancorata dalla nuova previsione collettiva soltanto al numero degli abbonati, sotto il profilo che la norma suddetta prevedesse per tale qualifica compiti aggiuntivi che, tuttavia, non erano stati dimostrati dalla motivazione offerta. Conseguentemente, conclude il ricorrente, più che di contraddittoria motivazione si potrebbe, 6 nella specie, parlare di omessa motivazione. Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce che il Tribunale, in violazione ancora dell'art. 1362 e sgg. e dell'art. 2103 c.c. e con errata, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, facendo propria la tesi della società datrice di lavoro, aveva ritenuto che il significato fatto palese dalla norma collettiva fosse stato stravolto da una lettera di intenti del 21.7.1992 rimessa dall'Azienda ai Sindacati. Tale lettera di intenti, costituente una comunicazione unilaterale della società datrice di lavoro, non era stata mai invocata come integrativa e modificativa della volontà negoziale formatasi al momento della sottoscrizione del C.C.N.L. Il giudice del gravame, invece, aveva attribuito valore pattizio a una dichiarazione unilaterale e alla quale, perciò, non poteva attribuirsi significato alcuno, anche ai fini ermeneutici, nella valutazione del comportamento successivo tenuto dalle parti ai fini dell'accertamento del loro intento negoziale. Il Tribunale, peraltro, conclude il ricorrente, in violazione dell'art. 2103 c.c., pur riconoscendo che al SE erano state sottratte le mansioni di sua competenza di responsabile di segreteria con più di 200.000 abbonati, attribuitegli sin dal 1987, anziché dare atto che si era realizzato un motivazione suo demansionamento, con la sua disposto contraddittoria aveva reintegrazione non nel posto di lavoro e con le funzioni che gli erano state sottratte bensi in "mansioni di direzione di altri dipendenti equivalenti a quelle svolte fino al settembre 1992". Esaminati congiuntamente i due motivi, in quanto logicamente connessi, la Corte osserva che essi sono fondati e che, in conseguenza, è fondato il proposto ricorso principale. Invero il ricorrente principale trascrive testualmente la norma invocata del C.C.N.L. del 1° luglio 1982, così riportata: "Livello 5° nella ہ ے posizione di lavoro di Caporeparto". "Livello 4°". Tale lavoratore sarà assegnato al livello 4° nella posizione di lavoro di Capo Ufficio nelle Filiali con oltre 200.000 abbonati". Sostiene lo stesso ricorrente in buona sostanza che la norma collettiva trascritta, interpretata ai sensi dell'art. 1362 C.C. secondo quanto fatto palese dalle sue espressioni letterali rivelatrici della comune intenzione delle parti, induce a ritenere che il lavoratore preposto all'attività di segreteria viene inquadrato nel v° livello con mansioni di Caporeparto se la filiale abbia non più I V abbonati;
mentre è inquadrato nel 200.000 ° livello e con mansioni di Capoufficio se la filiale ha più di 200.000 abbonati. Siffatta interpretazione avrebbe potuto essere smentita dal Tribunale attraverso la dimostrazione che la denominazione di "filiale" attribuita dal nuovo contratto collettivo all'unità produttiva, che era denominata dal precedente come "agenzia", non costituisse soltanto una novità terminologica in conseguenza delle nuove e più complesse funzioni espletate dalla filiale rispetto all'agenzia, con conseguenti nuove e più complesse mansioni attribuite al preposto alla segreteria e tali da giustificare un avanzamento di qualifica. Il Tribunale, però, ha disatteso la tesi del ricorrente attraverso affermazioni apodittiche, se si esclude l'argomentazione, peraltro illogica, secondo cui una comunicazione unilaterale della società datrice di lavoro fatta ai sindacati dopo la stipula del C.C.N.L. del 1 luglio 1992 (essendo, infatti, tale comunicazione del 21 luglio 1992) sarebbe stata uno strumento idoneo a interpretare la norma collettiva invocata dal lavoratore in senso a lui sfavorevole, peraltro contro il significato fatto palese dalla interpretazione letterale della norma collettiva. Conseguentemente appare illogica la motivazione Tribunale, quando esso riconosce che al del lavoratore siano state tolte le mansioni di direzione e di organizzazione del personale quale preposto alla segreteria, limitandosi a reintegrare il lavoratore in mansioni equivalenti senza prima chiedersi se la sottrazione delle stesse mansioni in precedenza esercitate non costituisse violazione dell'art. 2103 C.C. e senza prima risolvere con motivazione corretta e immune da vizi logici la questione della possibilità o meno di inquadramento nella qualifica superiore del SE - sulla base del per lenuovo contratto collettivo di lavoro stesse mansioni in precedenza svolte. Il ricorso principale, perciò, va accolto con rinvio, anche per provvedere alle spese del presente giudizio (art. 385, comma terzo, cod. proc. civ.) alla Corte d'Appello di Napoli, la quale dovrà accertare interpretando la fonte collettiva al lume dei criteri di cui agli artt. 10 1362 e seguenti cod. civ. e con adeguata motivazione, se le mansioni svolte dal SE in precedenza fossero o no inquadrabili, in base al C.C.N.L. del 1° luglio 1982, nel IV° livello e nella figura di Capoufficio, considerato che la segreteria cui era addetto gestiva più di 200.000 abbonati e tenendo presente che al SE non potevano essere sottratte le mansioni in precedenza svolte con attribuzione come sostiene la società con il ricorso incidentale - di una sua diversa collocazione gerarchica. I1 ricorso incidentale della Telecom va dichiarato assorbito. Invero con riguardo allo "ius divariandi" del datore di lavoro, il divieto modifiche in "peius" delle mansioni del lavoratore opera anche quando, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori (v. Cass.
3.11.1997 n. 10775; Cass. 10.8.1999 n. 8577) anche riferimento ain una diversa collocazione gerarchica del lavoratore (v. Cass.
9.1.1987 n. 87). L'art. 2103 C.C., come novellato dall'art. 13 Statuto dei lavoratori, ha riconosciuto, tuttavia, al datore di lavoro lo "ius variandi" nei confronti 11 del lavoratore mediante attribuzione al medesimo, senza il suo consenso, di mansioni equivalenti, nella ipotesi in cui sia dimostrata da parte del datore di lavoro (con onere della prova su lui incombente) la sussistenza di insopprimibili esigenze organizzative e aziendali che, tuttavia, devono essere assicurate mediante la tutela della professionalità e della precedente collocazione lavoratore nella struttura acquisita dal aziendale (v. Cass. 28.3.1995 organizzativa n. 3623). Conseguentemente il SE avrebbe diritto all'attribuzione di mansioni equivalenti in presenza di prova circa la sussistenza di insopprimibili esigenze organizzative e aziendali o al mantenimento delle mansioni in precedenza svolte, restando, però, impregiudicato l'accertamento dell'attribuibilità, sulla base delle mansioni in precedenza svolte prima del C.C.N.L. del 1 luglio 1982, della qualifica superiore di Capo ufficio con diritto all'inquadramento nel IV° livello. In conclusione, va accolto, per quanto di ragione il ricorso principale assorbito quello incidentale con rinvio per nuovo esame alla Corte 12 d'Appello di Napoli, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
. La Corte riunisce ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 22 giugno 2000. Смтораний11 Presidente: Marino San jan Motale Capitani PhillIl Cons. estensore: Motel IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria е Oggi, 24 FEB. 2001 IL COLLABORATORE CASS E DI CANCELLERIA R S P DI 38448. DI E T U R S N I Z E O O C * OGNI SPESA, ESENTE DA IMPORTA DIRITTO AI SENSI DELL'AKT 533 N: REGISTRO, I DA 11-8-73 LEGGE O DELLA 13