Sentenza 12 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/10/2002, n. 14583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14583 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2002 |
Testo completo
REPU BLI IT IAN1 4 5 83/02 Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 10457/00 Cron. N. 33884 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Giovanni Prestipino -Presidente- 2. " Ettore Mercurio -Consigliere- Ud. 12.07.2002 3. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 664. Maura La Terza -Consigliere 5. Saverio Toffoli -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA DI UA RI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Li- vorno 51, presso lo studio dell'Avv. Vito Lucio Ciriello, rappre- sentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Pipponzi e Vincenzo Laurita del foro di Potenza come da procura a margine del ricorso Ricorrente 3516
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e dife- so, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo De Angelis, Michele 2 Di Lullo, Nicola Valente e con loro elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo Costituito con procura per la cassazione della sentenza n. 1683/99 del Tribunale del La- voro di Potenza del 3.11.1999/18.11.1999 nella causa iscritta al n. 1210 R. G. dell'anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.07.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, AR Di CA esponeva che l'INPS in data 19.4.1990 aveva emesso provvedimento di re- voca dell'assegno ordinario di invalidità- a lei riconosciuto- per miglioramento delle condizioni fisiche e che aveva esperito con esito negativo l'iter amministrativo per il ripristino di tale asse- gno. Ciò premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavo- ro di Potenza l'INPS per sentir accertare il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità con la conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento degli importi dovuti, oltre accessori. All'esito, l'adito Pretore accoglieva la domanda della Di CA e 3 per l'effetto dichiarava la ricorrente invalida fin dalla data del provvedimento di revoca. L'INPS con provvedimento del 10.10.1994 revocava nuovamente alla Di CA l'assegno di invalidità con decorrenza 1.2.1994 e l'assicurata, esauritasi con esito negativo l'ulteriore fase ammini- strativa, conveniva in giudizio di nuovo dinanzi al medesimo Pretore l'ente previdenziale per sentir accertare il proprio diritto all'assegno di invalidità. All'esito, l'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, rigettava la domanda della ricorrente. Proposto gravame da parte della Di CA, il Tribunale di Poten- za, rinnovate le indagini peritali con due diversi consulenti, con sentenza n. 1683 del 1999 respingeva l'appello e confermava la decisione di primo grado. Il Tribunale rilevava che sulla base degli atti di causa, in parti- colare della consulenza tecnica di ufficio di primo grado e di quella svolta in appello, il quadro morboso, che caratterizzava la persona dell'appellante, era modesto e costituito esclusivamente da spondiloartrosi diffusa con impegno funzionale, che però non particolarmente limitativa dell'attività svoltarisultava dall'assicurata, da bronchite cronica semplice, da esiti di inter- venti di tiroidectemia sub- totale, da ipertensione arteriosa al primo stadio ben controllata farmacologicamente, da sindrome post flebitica dell'arto inferiore destro. Contro la sentenza ricorre per cassazione la Di CA con due 4 motivi. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, nel lamentare violazione e fal- sa applicazione di norme di diritto, osserva che il Tribunale non ha considerato che si verteva in materia di ripristino dell'assegno di invalidità a seguito di revoca dello stesso e che quindi ha mo- tivato ritenendo che l'oggetto fosse il riconoscimento di tale as- segno. Sottolinea che in tal modo il Tribunale ha violato la normativa di cui alla legge n. 222 del 1984, ai sensi della quale il provvedi- mento di revoca si legittima solo a seguito di dimostrazione del miglioramento dello stato invalidante dell'assicurata e della sua residua capacità di guadagno, da valutarsi rispetto alla situazione pregressa che diede origine alla concessione dell'assegno di in- validità. Conclude che tale dimostrazione e la valutazione comparativa nel caso di specie non sarebbero state date alla stregua delle esple- tate consulenze tecniche. I rilievi esposti sono fondati e meritano di essere condivisi. Sul punto si osserva che questa Corte, con riguardo alla discipli- na di cui all'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 14 aprile 1939, ha più volte precisato e ribadito che la revoca disposta dall'INPS della pensione di invalidità, attribuita con sentenza passata in giudi- cato, esige che le condizioni fisio- psichiche del pensionato siano 5 migliorate rispetto a quelle che giustificarono la concessione della pensione stessa. Soltanto una nuova valutazione del mede- simo quadro morboso, nella stessa situazione riscontrata all'epoca del riconoscimento della prestazione previdenziale, è quindi preclusa dal giudicato formale formatosi sulla situazione favorevole all'assicurato (Cass. 7 aprile 1993, n. 4163; Cass. 3 febbraio 1996, n. 928; Cass. Sezioni Unite 7 luglio 1999, n. 383). Tale indirizzo giurisprudenziale è stato riaffermato con riguardo alla vigente disciplina di cui alla legge n. 222 del 1984, la quale all'art. 9 secondo comma- richiede ai fini della revisione dell'assegno di invalidità che "risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto”. Orbene, anche in relazione a quest'ultima disciplina legislativa,va affermato che nel caso di assegno, attribuito con sentenza pas- sata in giudicato, il potere di revoca dell'INPS può esercitarsi solo se le condizioni di salute del pensionato siano migliorate ri- spetto a quelle che avevano giustificato la concessione della pre- stazione, con necessità di raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricor- rente al momento dell'emanazione dell'atto di revoca (in questo senso Cass. hanaa n. 5131 del 26 maggio 1999). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi raffronto tra le condizioni dell'assicurato nei due momenti in precedenza indicati, né tale raffronto risulta fatto dal consulente 6 tecnico di ufficio, alla cui relazione fa riferimento la stessa sen- tenza, sicché non risulta chiarito se si sia verificato un effettivo miglioramento o se le indicazioni date dal consulente tecnico sia- no soltanto il frutto di una differente valutazione delle stesse patologie in base alle quali era stato giudizialmente riconosciuto il diritto alla prestazione previdenziale. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia difetto di motiva- zione, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. Sotto tale aspetto la censura investe il fatto che il giudice di ap- pello abbia omesso di motivare la propria adesione alla prima consulenza di secondo grado- effettuata dalla dott.ssa. Luigia Lo Tito, a cui aveva fatto seguito un supplemento-, e la disapplica- zione della successiva consulenza di secondo grado, svolta in se- de di rinnovo della prima dal dott. Pasquale Gallo. Anche questo motivo è fondato. Al riguardo si rileva che, pur condividendosi l'orientamento se- condo cui il giudice di merito non deve motivare le ragioni in ba- se alle quali condivide le conclusioni di una successiva consulen- za (rispetto ad una precedente), nel caso in esame il Tribunale aveva disposto una nuova consulenza tecnica, evidentemente non ritenendo sufficiente la precedente, nonostante il disposto sup- plemento. In questa situazione lo stesso Tribunale aveva il dove- re di motivare le ragioni di non condivisione delle conclusioni della terza consulenza del dott. Gallo, raffrontandole con quelle della seconda consulenza. 7 In conclusione, in base alle precedenti considerazioni,il ricorso va accolto e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata con rin- vio della causa ad altro giudice, designato nella Corte di Appello di Salerno, che nel decidere dovrà attenersi ai principi in prece- denza evidenziati. Il giudice designato provvederà anche alle spese del presente giudizio di cassazione.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno. Così deciso in Roma addi 12 luglio 2002 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore alexandro be reusis Cupie Sorellealk IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 120112002 NCELLIERECANCELLIERE D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T L T , R . O A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A I - D T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E A S M I E D I G E A A , G D O O E E R T L T T T I S N I R A E I G L S D E L E R E O D