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Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12200 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/08/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12200 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/12/2022 11-33337/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale per il riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale per ipotesi di estorsione tentata. 1.1. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione la violazione della legge penale sostanziale (art. 56 cod. pen.), inosservanza della legge processuale (art. 273, 274, comma 1, cod. poc. pen.), per la ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la ipotesi qualificata come tentativo e non ricorrendo il concreto esigenze cautelari in relazione al fatto per cui si procede. 1.2. In data 12 dicembre 2022 il difensore del ricorrente comunicava a mezzo p.e.c. alla Cancelleria di questa Corte che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza (allegata alla nota di comunicazione) in data 26 ottobre 2022, aveva revocato la misura detentiva emessa, sostituendola con quella non detentiva di cui all'art. 282 cod. proc. pen.. In ragione di tale mutato contesto cautelare, il difensore e procuratore speciale del ricorrente dichiarava di rinunziare alla impugnazione. 2. Il ricorso è inammissibile, come richiesto pure dal Pubblico ministero presso questa Corte, per sopravvenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 2.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254342). 3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal difensore e procuratore speciale del ricorrente. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude la valutazione dei motivi di ricorso. 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (il motivo che ha determinato la rinunzia, esplicitato dal difensore, era conosciuto sin dal 26 ottobre ed implica acquiescenza del ricorrente sul piano della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che era oggetto di ricorso), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro millecinquecento, in ragione della tempestività della comunicazione di rinuncia (Sez. 2, n. 5279, del 28/10/2020, dep. 2021). 11-33337/2022
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022.
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12200 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/12/2022 11-33337/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale per il riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale per ipotesi di estorsione tentata. 1.1. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione la violazione della legge penale sostanziale (art. 56 cod. pen.), inosservanza della legge processuale (art. 273, 274, comma 1, cod. poc. pen.), per la ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la ipotesi qualificata come tentativo e non ricorrendo il concreto esigenze cautelari in relazione al fatto per cui si procede. 1.2. In data 12 dicembre 2022 il difensore del ricorrente comunicava a mezzo p.e.c. alla Cancelleria di questa Corte che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza (allegata alla nota di comunicazione) in data 26 ottobre 2022, aveva revocato la misura detentiva emessa, sostituendola con quella non detentiva di cui all'art. 282 cod. proc. pen.. In ragione di tale mutato contesto cautelare, il difensore e procuratore speciale del ricorrente dichiarava di rinunziare alla impugnazione. 2. Il ricorso è inammissibile, come richiesto pure dal Pubblico ministero presso questa Corte, per sopravvenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 2.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254342). 3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal difensore e procuratore speciale del ricorrente. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude la valutazione dei motivi di ricorso. 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (il motivo che ha determinato la rinunzia, esplicitato dal difensore, era conosciuto sin dal 26 ottobre ed implica acquiescenza del ricorrente sul piano della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che era oggetto di ricorso), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro millecinquecento, in ragione della tempestività della comunicazione di rinuncia (Sez. 2, n. 5279, del 28/10/2020, dep. 2021). 11-33337/2022
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022.