Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2001, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUB0 1.8.1 3 /0 1 6 E 8 9 N A 5 1 I O / . I 1 R 4 N Z / . A - 6 A - 2 T R CA ITALIAN B . R. G. N. 18597/98 T U R . . S B L I P I . L Beon 3916 G D A R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E . L T R B E D A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A T I Rep. D S A 1 I N 3 E E 1 R S T E SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- . I N T A N E S A E Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 21/06/2000 M Michele CANTILLO - Presidente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Enrico PAPA - Consigliere - Richiesta copia studio Giulio GRAZIADEI dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 Giuseppe FALCONE # 9 FEB, 2001 ON DI BLASI rel. IL CANCELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA совые sul ricorso n. 18597/98 R.G. proposto da GASLINI MOBILIARE IMMOBILIARE S.a.r.l. con sede in Genova, in OGGET TO Qu esta de Registro persona del legale rappresentante pro-tempore, difesa dall'Avv. Salvatore Secterno do condam Greco, giusto mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in nei exufranto do fine condeletori- Roma, Piazza della Libertà n. 13 presso il codifensore Avv. Orlando Sivieri, ffetto favorevoli delle infugunique proposta - -Ricorrente solo de alqui- Non estendibil o contro ecudebitore che now he infugusts. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito
- Intimato -
CANCELLEQIA per la Cassazione della sentenza n. 4428/97 resa dalla Commissione Tributaria Centrale, Sezione XXVII del 03/07-23/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 1 1227 2000 dal Relatore Consigliere Dott. ON Di BL;
udito per la ricorrente, l'Avv. Orlando Sivieri;
udito per l'Amministrazione intimata, l'Avv. Arena dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti atti dell'08 giugno 1978, in Notar Cicolani, registrati a Barletta il 27/06/78, ai n.ri 4643 e 4644, la società ricorrente, proprietaria di due aree edificabili in Andria, conveniva con la AR CE S.a.s., esercente impresa edile, la relativa cessione, in permuta con realizzandi appartamenti di pari valore. ава Negli atti, che venivano assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 38 del DPR 26/10/72 n. 634, il valore dei beni permutati veniva dichiarato, rispettivamente in L. 270.376.770 ed in L. 629.410.688. In esito a rilievo ispettivo, l'Ufficio Registro di Barletta, nel presupposto che alla cessione delle aree dovesse applicarsi l'imposta proporzionale e non quella fissa, emetteva avvisi di liquidazione per recuperare le imposte di registro, ipotecaria e catastale ed, altresì, nella considerazione che i valori dichiarati fossero inferiori a quelli reali, notificava avvisi con cui procedeva alla relativa rettifica, determinando in L. 463.000.000, quello dichiarato di L. 270.376.770, ed in L. 970.000.000 quello indicato in L. 629.410.688. Tutti detti avvisi venivano impugnati da entrambe le società e la 2 Commissione Tributaria di primo grado di Trani, Sezione VII, con sentenza 15/06/82, accoglieva i ricorsi limitatamente ai valori accertati che riduceva, rispettivamente, da L. 970.000.000 a L. 680.000.000 e da L. 463.000.000 a L. 324.000.000, mentre confermava la correttezza del criterio di tassazione proporzionale adottato dall'Ufficio. La Commissione Tributaria di secondo grado di Bari, condividendo le decisioni del Giudice di prime cure, rigettava gli appelli proposti dalle due predette società. Mentre la Gaslini Immobiliare S.r.l. portava acquiescenza alla sentenza di secondo grado, la S.a.s. AR CE gravava di ricorso la statuizione relativa ai criteri di liquidazione dell'imposta suppletiva di Registro e l'adita Commissione Tributaria Centrale, Sez. I, con decisione n. 5068 del 09/07/90, in parziale accoglimento dello stesso, stabiliva che i negozi di cessione delle aree dovessero scontare l'imposta proporzionale, limitatamente al valore eccedente quello dei fabbricati ottenuti in permuta, e, quindi, a L. 54.000.000 (324.000.000 274.000.000) per la prima area, ed a L. 51.000.000 - (680.000.000 - 629.000.000) per la seconda. Ciò avuto riguardo al fatto che, in base al combinato disposto degli artt. 38 e 41 2° comma del DPR n. 634/72, il contratto di permuta andava considerato unitariamente sia sotto il profilo civilistico che fiscale, che al negozio andava applicata l'imposta fissa di registro se era maggiore il valore del bene permutato soggetto ad IVA e quella proporzionale se risultava maggiore il valore del bene permutato non soggetto ad IVA, che la base imponibile veniva ad essere rappresentata dalla differenza tra i due valori e che, nel caso, i valori di entrambe le aree, quali determinati dalla 3 Commissione, erano superiori a quelli degli appartamenti permutati e soggetti ad IVA. L'Amministrazione Finanziaria in data 27/11/91 notificava alla Gaslini Mobiliare Immobiliare S.r.l. due cartelle di pagamento relative ad imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale, maggiorate di interessi di mora e sanzioni, sulla base dei valori determinati dalla Commissione di primo grado e confermati dal Giudice di appello, con la sentenza non impugnata da detta società. La Commissione Tributaria di primo grado di Trani con sentenza n. 1661 del 17/02/92, previa riunione, accoglieva i ricorsi proposti dalla Gaslini Mobiliare Immobiliare S.r.l. avverso le cartelle come sopra notificate, opinando che i tributi iscritti a ruolo non competessero, giacché l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere al relativo ricalcolo in base ai criteri fissati con la sentenza n. 5068/90, resa dalla Commissione Tributaria Centrale nel giudizio promosso dalla S.a.s. AR CE. La Commissione Tributaria di secondo grado di Bari, Sezione III, avanti alla quale l'Ufficio proponeva appello, in riforma dell'impugnata decisione, riconosceva la legittimità della pretesa dell'Amministrazione. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, la quale con la sentenza in epigrafe indicata, disponendone l'accoglimento, per quanto di ragione, annullava le iscrizioni a ruolo nei limiti in cui non erano state detratte dagli importi determinati e dovuti per tributo, interessi e sanzioni, le somme già pagate per gli stessi titoli dalla S.a.s. AR CE. Con ricorso notificato il 04/11/98 all'Amministrazione Finanziaria dello 4 Stato - Ufficio del Registro di Barletta in persona del titolare pro-tempore, la Gaslini Mobiliare Immobiliare S.r.l. ha chiesto la cassazione della precitata decisione della Commissione Tributaria Centrale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 e 1292 C.C., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1 DPR n. 634/72, 67 del DPR n. 600/72 e 53 Costituzione. Sotto il primo profilo la ricorrente si duole dell'erroneo operato del Collegio giudicante per non avere considerato che il pagamento, già effettuato dalla S.a.s. AR CE, in base al precedente giudicato della Commissione Tributaria Centrale, doveva considerarsi liberatorio anche per essa ricorrente, e che, conseguentemente, il legittimare un secondo maggior prelievo veniva a sostanziare una evidente elusione delle disposizioni legislative richiamate. Quanto al secondo aspetto, la violazione delle citate disposizioni viene ricollegata al fatto che lo stesso atto verrebbe assoggettato a più imposte, in base a criteri diversi, dando luogo a diverse liquidazioni per ciascun contraente e che l'operata iscrizione finirebbe per incorrere nel divieto di doppia imposizione. L'Amministrazione non si è costituita. La ricorrente ha ulteriormente illustrato la propria posizione con memoria 10/06/2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 e 1292 C.C. nella considerazione che il pagamento, già effettuato dalla S.a.s. AR CE, in base al precedente 5 giudicato della Commissione Tributaria Centrale, avrebbe dovuto essere ritenuto liberatorio anche per essa ricorrente Gaslini Immobiliare S.r.l.- La censura è priva di pregio. È noto che il vigente Codice Civile, in tema di obbligazioni solidali, è ispirato al principio della non comunicabilità agli altri debitori degli effetti degli atti compiuti o dei fatti verificatisi che siano pregiudizievoli nei confronti di un condebitore solidale e della estensione di quelli vantaggiosi. È, altresì, pacifico e condiviso, in materia di solidarietà passiva, che i fatti e gli atti che concernono l'esistenza e la quantità del credito si riflettono pienamente nella sfera di tutti i soggetti del rapporto solidale, per quanto si siano spiegati verso uno solo di essi, salvo che gli effetti dell'atto siano stati espressamente limitati ad uno solo dei debitori solidali, nel qual caso, però, gli altri debitori sono liberati per la parte del detto debitore. Deve, pure, ritenersi in coerenza ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che nel caso in cui più condebitori solidali abbiano partecipato al giudizio promosso dall'unico creditore, quello, fra essi, che non abbia impugnato la sentenza di condanna resta soggetto alla preclusione derivante dal giudicato formatosi nei propri confronti e, pertanto, non gli si estendono gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta da altro condebitore. Ciò posto, la sentenza impugnata, risultando adottata in applicazione degli enunciati principi oltre che in coerenza del combinato disposto degli artt. 1294 C.C. e 2909 stesso codice, merita condivisione. Va evidenziato, infatti, sotto quest'ultimo profilo, che poiché "i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta 6 diversamente", dal momento che, nel caso in esame, dalle sentenze della Commissione Tributaria di secondo grado di Bari n.ri 198 e 199 del 06/02/85, non impugnate dalla Gaslini Mobiliare Immobiliare S.r.l. e passate in giudicato, risulta un diverso e maggiore valore da assoggettare ai tributi, ne consegue che, correttamente, l'impugnata decisione ha ritenuto legittima l'imposizione tributaria laddove assumeva a presupposto il precedente giudicato intervenuto fra le parti, ritenendo l'avvenuto pagamento della AR S.a.s. inidoneo a determinare effetti pienamente satisfattivi e liberatori stante il minor debito d'imposta gravante su quest'ultima, per effetto del successivo giudicato. Il ricorso va, quindi, rigettato. Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 21 giugno 2000. Il Presidente * CORTE E Dott. Michele Cantillo N O I Z Il Consigliere Relatore - Este Dott. IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casand ' 6 E 8 N 9 1 5 O / I . 4 Z / N A 6 A I - 2 R R . DEPOSITATO IN CANCELLERIA B T R -9 FEB. 2001 A S . . I L P T . L G Oggi U D E A B A IA CANCELLIERE C L R . I E B D D Amald asano R A E I T T S A T I 1 N N 3 E R E S 1 E S 7 I . E T A N A M