Sentenza 3 giugno 2002
Massime • 1
l'art. 1189 cod. civ. - a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede, e che deve essere interpretato nel senso che la portata liberatoria del pagamento non è in alcun modo condizionata dalla sussistenza di un comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza - è applicabile anche in relazione alle obbligazioni contributive nei confronti degli enti previdenziali ( come, attualmente, stabilito in modo espresso dall'art. 112, comma ventesimo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), atteso che l'esigenza di tutela del debitore in buona fede, sottesa a tale disposizione, è particolarmente intensa nei casi in cui la parte debitrice (persona fisica o giuridica), proprio per la natura pubblica dei soggetti che fungono da controparti, ha valide ragioni per ritenere che il comportamento di questi ultimi sia improntato a correttezza e al rispetto della legalità. Ne consegue che, determinando il pagamento al creditore apparente una estinzione dell'obbligazione - per cui viene meno la configurabilità di un inadempimento civilmente sanzionabile - non opera, in tale ipotesi, la normativa in materia di sanzioni previste per l'omesso o ritardato pagamento di contributi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8041 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - rel. Consigliere -
3. Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
4. Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
5. Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC US ZI e dal Circolo Golf Club Casentino in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliati in Roma in via Pisistrato 11 presso lo studio dell'avvocato Gianni Romoli, che, unitamente all'avvocato Giovanni Solimeno, li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in viale Regina Margherita 206 presso lo studio dell'avvocato Maria Stella Rossi, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze del 2 giugno 1999, depositata il giorno 16 successivo, numero 222, r.g. 494/98;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 5 febbraio 2002 dal consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Gianni Romoli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato rigettato l'appello proposto da IC US ZI e dal Circolo Golf Club Casentino nei confronti della pronuncia di primo grado con la quale si era respinta l'opposizione dagli stessi presentata contro l'ordinanza, emessa il 5 marzo 1996 dal capo della sede compartimentale di Firenze dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, di ingiunzione del pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative per il mancato versamento all'ente stesso di contributi previdenziali relativi ad alcuni lavoratori. Il tribunale ha ritenuto che nella specie era da ravvisarsi un impianto sportivo al quale erano addetti gli operai che provvedevano alla cura del manto erboso del campo da golf e che quindi non poteva attendersi la tesi difensiva, secondo la quale, trattandosi di impresa agricola, correttamente gli stessi erano stati inquadrati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. A questo proposito si è anche osservato che ostava alla configurazione di una impresa agricola la assenza di uno sfruttamento produttivo dell'area di terreno interessata. Ha poi rilevato che la variazione di tale inquadramento doveva considerarsi come legittimamente disposta successivamente all'entrata in vigore della legge numero 88 del 1989. Della decisione il IC e il Circolo Golf Club Casentino chiedono la cassazione con ricorso sostenuto da due motivi e illustrato con memoria. L'ente intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE:
Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 3, primo comma numero 21), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 numero 708 e successive modificazioni, e 206 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965 - i ricorrenti deducono che erroneo è il richiamo fatto dal giudice di merito alla seconda delle norme citate, essendo essa destinata a regolare un diverso obbligo contributivo. Sempre erroneamente si è poi ritenuto che nella specie fosse ravvisabile un impianto sportivo nella mancanza di esecuzione di opere che avessero modificato la natura del terreno. In ogni caso, gli operai, per i quali si era accertata la presunta violazione, erano addetti alla coltivazione e manutenzione delle aree boschive e prative, alle quali attendevano quando il terreno non era impegnato per il gioco.
Con il secondo motivo, gli stessi ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'articolo 49, comma 3, della legge numero 88 del 1989 in relazione agli articoli 3, comma 8, della legge numero 335 del 1995 e 2, comma 215, di quella numero 662 del 1996. Espongono
che, risalendo l'inquadramento a data precedente alla entrata in vigore della legge numero 88 del 1989, lo stesso non poteva essere variato prima del 31 dicembre 1996.
Dell'impugnazione si impone l'accoglimento anche se per ragioni parzialmente diverse da quelle svolte dai ricorrenti. Al proposito, occorre preliminarmente rilevare che, per quanto risulta dalla sentenza del giudice del merito, la controversia è limitata alla sussistenza o meno, a carico del datore di lavoro e del suo legale rappresentante, dell'obbligo di pagamento all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo delle sole sanzioni amministrative in conseguenza dell'omesso versamento a questo dei contributi previdenziali per lavoratori, che erano stati erroneamente inquadrati nel settore dell'agricoltura, con il conseguente rituale adempimento delle relative obbligazioni contributive in favore del Servizio Agricolo dei Contributi Unificati, venendo in questione quindi esclusivamente la identificazione dell'ente legittimato alla riscossione delle somme dovute dai debitori, solo successivamente individuato dall'Istituto Nazionale della previdenza Sociale nell'ente dei lavoratori dello spettacolo.
Orbene, con giurisprudenza costante, questa Corte ha affermato che l'articolo 1189 del codice civile - che dispone che il debitore che abbia eseguito il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato dall'obbligazione se prova di essere stato in buona fede (che, nella specie, non viene posta in contestazione) e che deve essere interpretato nel senso che la portata liberatoria del pagamento non è in alcun modo condizionata dalla sussistenza di un comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza - è applicabile anche in relazione alle obbligazioni contributive nei confronti degli enti previdenziali, atteso che l'esigenza di tutela del debitore in buona fede, sottesa a tale disposizione, è particolarmente intensa nei casi in cui la parte debitrice (persona giuridica o fisica), proprio per la natura pubblica dei soggetti che fungono da controparti, ha valide ragioni per ritenere che il comportamento di questi ultimi sia improntato a correttezza e al rispetto della legalità. Ne consegue che determinando il pagamento al creditore apparente una estinzione della obbligazione - per cui viene meno la configurabilità di un inadempimento civilmente sanzionabile - non opera, in tali ipotesi, la normativa in materia di sanzioni previste per l'omesso, o ritardato, pagamento dei contributi (ex Plurimis: Cass., 24 febbraio 2000, n. 2127; Cass., 20 maggio 1996, n. 4637). Tale principio è stato, del resto, recepito dal legislatore, avendo questo statuito, al comma 20 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000 numero 388, che "il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente...".
Alla cassazione della sentenza non deve conseguire rinvio della causa ad altro giudice di merito, potendo la stessa essere decisa da questa Corte, in applicazione del principio sopra enunciato, ai sensi del disposto del primo comma dell'articolo 384 del codice di procedura civile. Per l'effetto, va quindi accolta l'opposizione dei ricorrenti avverso l'ordinanza-ingiunzione sopra indicata. Concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da IC ZI US e dal Golf Club Casentino contro l'ordinanza- ingiunzione numero 10 del 1996 emessa nei confronti degli stessi dal Capo della sede compartimentale di Firenze dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2002