Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8041
CASS
Sentenza 3 giugno 2002

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l'art. 1189 cod. civ. - a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede, e che deve essere interpretato nel senso che la portata liberatoria del pagamento non è in alcun modo condizionata dalla sussistenza di un comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza - è applicabile anche in relazione alle obbligazioni contributive nei confronti degli enti previdenziali ( come, attualmente, stabilito in modo espresso dall'art. 112, comma ventesimo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), atteso che l'esigenza di tutela del debitore in buona fede, sottesa a tale disposizione, è particolarmente intensa nei casi in cui la parte debitrice (persona fisica o giuridica), proprio per la natura pubblica dei soggetti che fungono da controparti, ha valide ragioni per ritenere che il comportamento di questi ultimi sia improntato a correttezza e al rispetto della legalità. Ne consegue che, determinando il pagamento al creditore apparente una estinzione dell'obbligazione - per cui viene meno la configurabilità di un inadempimento civilmente sanzionabile - non opera, in tale ipotesi, la normativa in materia di sanzioni previste per l'omesso o ritardato pagamento di contributi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8041
    Data del deposito : 3 giugno 2002

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