Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18220 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
AULA B 1 82 2 0 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 16160/2000 18499/200Stefano Ciciretti -Presidente Fernando Lupi -Consigliere Giovanni Mazzarella 66 Rep. Cron. 42924 Pasquale Picone Relatore 66 66Bruno Balletti Ud. 25.9.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA 3640 sul ricorso n. 16160/2000 proposto da DELLE VE ME, OL NE, TO RI, IN MI e RU FR OL, elettivamente domiciliati in Roma, via G. Pallavicini, n. 21, presso Gervasoni Carlo, con l'avv. Giuseppe Del Giudice, che li difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrenti-
contro
POSTE ITALIANE SpA, in persona del presidente Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Roma, via Plinio, n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-resistente- e sul ricorso n. 18499/2000 proposto da DELLE VE ME, OL NE, TO RI, IN MI e RU FR OL, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi;
-ricorrenti-
contro
POSTE ITALIANE SpA, come sopra rappresentata;
-intimata- per la cassazione delle sentenze del Tribunale di Milano n. 4417 in data 30 aprile 1999 (R.G. 859/98) - ricorso 16160/2000- e della Corte di appello di Milano n. 104 in data 6 luglio 2000 (R.G. 273/2000) - ricorso 18499/2000-; sentiti, nella pubblica udienza del 25.9.2002: il cons. Pasquale Picone che ha svolto le relazioni delle cause;
l'avv. Del Giudice;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Giovanni Giacalone che ha concluso per per il rigetto del primo ricorso e per l'assorbimento del secondo. Svolgimento del processo Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello delle Poste Italiane SpA contro la sentenza del Pretore della stessa sede e in totale riforma di essa, ha rigettato le domande di ME EL VE e degli altri litisconsorti, di accertamento del diritto all'inquadramento nella area Q/1 "professionali" a 2 decorrere dal 15 febbraio 1995, con le relative conseguenze retributive, contributive e previdenziali, diritto rivendicato sulla base dell'attività professionale di geometra da essi svolta. Il Tribunale ha interpretato le disposizioni contrattuali collettive in tema di inquadramento nell'area Q/1 "professionali" nel senso che la contemplata "attività professionale di progettazione, direzione e collaudo di costruzione 0 manutenzione di edifici ed impianti tecnologici” doveva essere riferita a quella propria degli ingegneri ed architetti, non a quella di professionisti non laureati come i geometri, che svolgevano attività di livello inferiore alla professionalità richiesta per l'inquadramento nell'area quadri di primo livello. Del resto, ha aggiunto il Tribunale, la specifica menzione, nella declaratoria del profilo q professionale rivendicato, di professionisti laureati, quali gli esercenti il patrocinio e l'assistenza legale, conducevano ad escludere che l'intento negoziale fosse stato di comprendere anche i professionisti non laureati come i geometri. Contro la sentenza del Tribunale i lavoratori hanno proposto ricorso per revocazione, nell'assunto che la decisione fosse stata basata sull'erroneo presupposto che veniva rivendicato l'inquadramento in area superiore (Q/1) da parte di lavoratori inquadrati nell'area inferiore (Q/2), mentre in realtà essi erano già tutti inquadrati nell'area quadri di primo livello. La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione per inesistenza del denunciato errore di fatto, siccome la decisione era fondata sulla non corrispondenza delle mansioni svolte con l'inquadramento rivendicato. La cassazione delle due sentenze è domandata dai lavoratori con separati ricorsi, dei quali quello contro la sentenza della Corte di appello, ulteriormente precisato 3 con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; al ricorso contro la sentenza del Tribunale resiste con controricorso la SpA Poste italiane, rimasta intimata sull'altro ricorso. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro le due sentenze, del Tribunale e della Corte di appello di Milano. Ciò,in conformità al principio secondo il quale i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, devono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla stretta connessione esistente tra le due pronunce, in quanto l'esito della revocazione può risultare determinante ai fini della decisione dell'ordinaria impugnazione per cassazione (Cass, sez. un., 7 novembre 1997, n. 10933).
2. Deve essere, dunque, esaminato per primo il ricorso contro la sentenza che ha deciso sulla revocazione. Il ricorso è articolato in due motivi.
3. Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di appello giustificato la declaratoria di inammissibilità della revocazione proprio richiamando e ribadendo l'erroneo presupposto che fosse stato rivendicato l'inquadramento in area superiore (quadri di primo livello) da parte di dipendenti inquadrati nell'area quadri di secondo livello, mentre, in realtà, 4 il tema della controversia concerneva l'inquadramento nell'area Q/1 "professionali” di dipendenti già appartenenti all'area Q/1, ed inoltre, contraddittoriamente, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il rimedio revocatorio pur avendo provveduto a sospendere il termine per proporre ricorso per cassazione.
4. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere il Tribunale fondato la declaratoria di inammissibilità del rimedio revocatorio sul rilievo che veniva semplicemente contestata la correttezza del giudizio di corrispondenza delle mansioni di fatto svolte alla qualifica rivendicata, giudizio formulato ai sensi dell'art. 2103 c.c., mentre era denunciato un realtà un vero e proprio errore di fatto che aveva inficiato irrimediabilmente quel giudizio.
5. Esaminati congiuntamente i due motivi per la loro stretta connessione, la Corte li giudica non fondati. Premesso che in questa sede non può certo rilevare, per le sorti del ricorso, l'eventuale erroneità della pronuncia di inammissibilità del rimedio revocatorio in luogo di una pronuncia negativa per infondatezza, il rigetto del ricorso per cassazione discende dal rilievo che l'errore in cui è incorso il Tribunale, nel parlare di pretesa all'inquadramento in area Q/1, non ha avuto in realtà effettiva incidenza causale sulla decisione.
6. Invero, dall'esposizione degli elementi di fatto contenuta del ricorso e nella sentenza impugnata, risulta che, nell'ambito dell'area quadri di 1° livello (nella quale erano inquadrati i ricorrenti), la contrattazione collettiva di settore aveva individuato due distinti profili professionali. Hera, Ai sensi dell'art. 40 del contratto collettivo, per ciascuna area saranno previste posizioni retributive differenziate, mentre il successivo art. 41 specifica che nell'area Quadri di primo 5 livello si individueranno due diversi profili, di cui uno destinato ad alcune tipiche previsioni successivamente specificate dall'accordofigure professionali, integrativo 23 maggio 1995 con la descrizione delle mansioni inerenti al profilo.
7. Ne discende che le regole del rapporto di lavoro, contrattualmente determinate, attribuivano un diritto soggettivo perfetto all'inquadramento rivendicato, nella sussistenza dei requisiti previsti. Pertanto, risulta nella sostanza corretta l'affermazione del Tribunale, ad onta degli erronei riferimenti contenuti nella motivazione, che l'oggetto della controversia era costituito all'accertamento diCall'accerta R quali fossero i requisiti per l'inquadramento nella qualifica rivendicata, sicché le censure dei lavoratori concernevano il giudizio formulato ai sensi dell'art. 2103 c.c. e non un errore di fatto, errore che, comunque, non ha avuto incidenza sulla decisione (cfr. Cass. 11 aprile 2002, n. 5197).
8. Sotto quest'ultimo aspetto, va rilevato come la circostanza che gli interessati fossero in possesso della qualifica di quadro di primo livello, attribuito dall'azienda, non importava necessariamente che le mansioni di fatto svolte corrispondessero realmente ad alcuno nei profili professionali propri del livello stesso, cosicché, l'avere ignorato l'inquadramento formale in atto non ha condizionato l'accertamento secondo il quale i compiti non corrispondevano a quelli demandati dalla declaratoria contrattuale ai quadri di primo livello e, quindi, a maggior ragione, al profilo di Q/1 "professionali." 9. Può, quindi, passarsi ad esaminare il ricorso contro la sentenza del Tribunale, di rigetto delle domande, il cui unico, complesso, motivo, denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale in relazione all'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive. 6 10. Si deduce che il Tribunale ha erroneamente insistito sul fatto che i profili professionali propri dell'area Q/1 avrebbero riguardato attività di livello superiore rispetto a quelle svolte dai geometri, senza tenere conto che si trattava di dipendenti già inquadrati nell'area indicata, richiamando altresì proprio la declaratoria di area Q/2 nel ricondurre i compiti dei geometri all'attività tecnica specializzata nella logistica, costruzioni ecc. 11. Si afferma che il Tribunale non avrebbe potuto porsi un problema di razionalità contrattuale, in ordine all'identità di inquadramento per professionisti laureati e non, indebitamente discostandosi dalla volontà espressa dalle parti mediante espressioni letterali di chiaro significato, che si riferivano senza distinzione alle attività di costruzione e manutenzione svolte, indifferentemente, sia da ingegneri e architetti che dai geometri, e ciò nella considerazione della concreta realtà aziendale;
in questa prospettiva, pertanto, nessuna consistenza aveva l'argomento desunto dall'appartenenza all'area Q/1 "professionali” degli esercenti la professione legale. 12. Il ricorso non può trovare accoglimento. La Corte ha deciso una controversia del tutto analoga con sentenza 26 settembre 2002, n. 13969, con la quale è stata cassata la decisione, di segno opposto, dello stesso Tribunale di Milano che aveva ritenuto fondata la domanda del dipendente coincidenti con quelle sulla base delle stesse argomentazioni contenute nel ricorso in esame. La motivazione, nella parte che rileva, è quella di seguito trascritta. 13... è indiscusso che, nell'ambito dell'area quadri di 1° livello, la contrattazione collettiva ha individuato due distinti profili professionali. Invero, nello dello stesso ricorso della società, si legge che, ai sensi dell'art. 40 del contratto collettivo, per ciascuna area saranno previste posizioni retributive differenziate, mentre l'art. 41 specifica che nell'area Quadri di primo livello si individueranno 7 due diversi profili, di cui uno destinato ad alcune tipiche figure professionali, previsioni successivamente specificate dall'accordo integrativo 23 maggio 1995 con la descrizione delle mansioni inerenti al profilo. Pertanto, si deve affermare che le regole del rapporto di lavoro, contrattualmente determinate, attribuivano un diritto soggettivo perfetto all'inquadramento rivendicato, nella sussistenza dei requisiti previsti. E' nell'accertamento di quali fossero questi requisiti, con specifico riguardo all'intento delle parti di inserire nell'area "Q1 professionale" tutti i dipendenti destinati allo svolgimento di attività professionali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 c.c.), senza distinguere tra professioni per le quali è richiesta la laurea e le altre, che si riscontrano nella f sentenza impugnata violazione dell'art. 1362 e vizi della motivazione. Il Tribunale, premesso che dall'art. 45 del c.c.n.l. non si desumeva alcuna limitazione alle professioni richiedenti il diploma di laurea, ha ritenuto decisiva la declaratoria del profilo professionale contenuta dell'accordo integrativo 23 maggio 1995, riprodotto nella circolare aziendale n. 25/1995, poiché lo AN, conseguito il requisito dell'iscrizione all'albo, aveva espletato incarichi professionali di direzione e collaudo di costruzione e manutenzione di costruzioni ed impianti. Indubbiamente, ove il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (cfr., tra le numerose affermazioni della giurisprudenza della Corte in tal senso, Cass, 20 maggio 1997, n. 4480; 27 giugno 1997, n. 5734; 13 maggio 1998, n. 4811). 8 Ma, nella specie è stato omessa proprio la valutazione del senso letterale delle parole, che pure il Tribunale dichiara di privilegiare, dal momento che si è trascurato di considerare che la declaratoria del profilo professionale non si riferisce a tutte le possibili attività professionali per il cui esercizio è prescritto l'iscrizione in albi. Ma solo ad alcune, specifiche: di queste, alcune, come si concorda nel controricorso, richiedono necessariamente il titolo di studio del diploma di laurea (patrocinio e assistenza legale), mentre le altre, data la genericità della descrizione, potrebbero essere svolte sia da ingegneri ed architetti che da geometri. Ed allora si rendeva necessaria un'indagine approfondita al fine di accertare la comune intenzione dei contraenti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, onde verificare se, escluse attività professionali diverse (es. commercialisti, ragionieri, periti industriali ecc.), per i soli geometri sia stata disposta l'equiparazione ai professionisti laureati. Sarebbe stato di conseguenza, indispensabile, nell'osservanza del disposto dell'art. 1363 c.c., allargare l'ambito dell'indagine ad altre disposizioni contrattuali in grado di fornire elementi utili: in primo luogo, al significato da attribuire al fatto che di, norma, all'area quadri di 1° livello accede il personale in possesso di laurea, posto in correlazione con il più elevato livello qualitativo della posizione "QI professionali"; in secondo luogo, alla compatibilità delle attività svolte dal professionista non laureato con la declaratoria più generale di cui all'ultimo comma dell'art. 45 del c.c.n.l. e, soprattutto, con la previsione dell'art. 41, comma secondo, dello stesso contratto, nella parte in cui restringe ad "alcune tipiche figure professionali" l'inquadramento dell'area "Q1 professionali", garantendo ad essi la sottrazione dal vincolo della subordinazione e adoperando l'espressione "ordini professionali". 9 Infine, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c., il Tribunale avrebbe anche dovuto verificare le modalità applicative della previsione contrattuale. Se fosse vero, come assume la ricorrente, che un'apposita circolare stabiliva che solo gli ingegneri ed architetti avevano diritto all'inquadramento in Q/1 professionali, si sarebbe stato in presenza di un comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, in considerazione del carattere astratto e generale dell'atto e a condizione che l'attuazione non fosse stata oggetto di contestazione da parte delle organizzazioni sindacali 14. Le argomentazioni contenute nel citato precedente rendono manifesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata e l'inconsistenza delle critiche articolate nel ricorso. In particolare, non è censurabile l'affermazione del Tribunale secondo cui i ricorrenti non svolgevano mansioni proprie dell'area quadri di 1° livello (indipendentemente dall'inquadramento ricevuto dal datore di lavoro) e, soprattutto, l'interpretazione che la declaratoria del profilo Q/1 "professionali" comprendeva i soli professionisti laureati. 15. Sussistono giusti motivi, individuati anche el difforme esito dei giudizi di merito, per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa interamente le spese del giudizio di cassazione Così deciso in Roma, in data 25 settembre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente tupno тишли AL CANCELLIERE Depositito in Cancelleria 29 IL CANGELIERE 10