Sentenza 14 febbraio 2002
Massime • 1
L'art. 42 della legge regionale siciliana 29 aprile 1985, n. 21, che stabilisce l'autonomia del concessionario della costruzione di opera pubblica, operante in nome proprio e per conto dell'ente beneficiario, implica che il concessionario assuma nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l'ente concedente, destinatario unicamente delle azioni di rimborso delle somme erogate dall'impresa concessionaria, senza che possano invocarsi in tale ipotesi i principi della delegazione amministrativa, configurabile esclusivamente tra soggetti pubblici.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 7260 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 04/03/2022), n.7260 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22542/2015 proposto da: Comune di (OMISSIS), in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Rugolo Claudio, giusta procura in calce alla memoria di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MILAZZO, in persona del Vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso l'avvocato ARTURO ANTONUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO BRIGUGLIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SI SE, SI IM, CURATELA DEL FALLIMENTO EDILTER SOC. COOP. a r.l., AGNELLO COSTRUZIONI SpA;
- intimate -
e sul 2^ ricorso n^ 17979/99 proposto da:
SI SE, SI IM, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso l'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI MILAZZO, CURATELA DEL FALLIMENTO EDILTER SOC. COOP. a r.l., AGNELLO COSTRUZIONI SpA;
- intimate -
avverso la sentenza n. 165/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 02/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Giacobbe, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
in subordine la questione di legittimità costituzionale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e l'assorbimento degli altri motivi;
l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso incidentale e l'assorbimento nel resto.
Svolgimento del processo
Nel novembre del 1994 i sigg. ND convennero innanzi alla Corte d'appello di Messina il Comune di Milazzo ed il Raggruppamento di imprese Edilter soc. coop. a r.l. - Agnello Costruzioni s.p.a., per ottenere la determinazione dell'indennità a loro spettante per l'occupazione di un fondo in via d'urgenza disposta nel gennaio del 1990 dal sindaco di quel Comune per la realizzazione (in concessione al menzionato Raggruppamento) di un asse viario. Nel corso del giudizio sopravvenne la dichiarazione di fallimento della Soc. coop. Edilter.
Il giudice escluse la legittimazione passiva del Raggruppamento, sul presupposto che beneficiario del provvedimento d'occupazione era il Comune e che gli atti della procedura amministrativa che il Raggruppamento d'imprese era stato autorizzato a compiere erano stati posti in essere in rappresentanza del Comune e non in virtù di delegazione amministrativa intersoggettiva (ossia, senza il trasferimento al delegato del potere di compiere gli atti in nome proprio).
Quanto all'indennità, la Corte messinese diede atto che il suolo ricadeva parte in zona F1 (destinazione ad attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale) ed in parte in zona C2 (destinazione ad espansione residenziale sud al centro urbano); che il C.T.U. aveva errato, sia per avere omesso di tener conto di tale duplice e distinta destinazione (considerando, invece, l'intera area come ricadente in zona C2), sia per avere omesso di tener conto, ai fini del valore da attribuire ai suoli, di una serie di atti e precedenti giudicati che erano stati espressamente indicati in sede di conferimento dei quesiti (pervenendo, quindi, all'attribuzione di un valore maggiore di quello già attribuito ad aree omogenee). La Corte territoriale procedette, quindi, alla determinazione dell'indennità virtuale d'espropriazione, per poi calcolare su questa, in base agli interessi legali, l'indennità per la legittima occupazione. Escluse, infine, il diritto dei proprietari alla corresponsione del maggior danno da svalutazione monetaria. Il Comune di Milazzo propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Messina, svolgendo tre motivi. Rispondono con controricorso i ND, i quali propongono, a loro volta, ricorso incidentale, mediante lo svolgimento di due motivi. Motivi della decisione
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo proposti contro la medesima sentenza.
1. Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta i vizi della motivazione e la violazione dell'art. 42 della L.R. n. 21 del 1985, per avergli il giudice attribuito l'esclusiva legittimazione passiva rispetto all'azione proposta, senza tener conto che questa andava, invece, attribuita al Raggruppamento d'imprese. Sostiene in proposito che nell'art. 27 bis dell'atto di concessione il Comune aveva delegato all'impresa anche tutte le attività inerenti l'espropriazione, con piena ed esclusiva responsabilità del concessionario e mero obbligo, a carico dell'ente pubblico, di rimborso delle indennità pagate.
Sotto altro profilo, il ricorrente fa rilevare che la decisione della Corte di Messina sarebbe stata resa in violazione dell'art. 42 della L.R. Sicilia n. 21 del 29 aprile 1985, il cui disposto comporta che l'impresa concessionaria dell'opera assume in nome proprio, nei confronti dei terzi, tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo qualsiasi rapporto tra terzi ed ente concedente.
Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta la violazione di legge nell'errata qualificazione dell'area occupata;
con il terzo motivo censura la violazione di legge ed i vizi della motivazione in relazione alla condanna alle spese del giudizio di merito. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
La questione è stata già affrontata e risolta da questa S.C. con due precedenti (Cass. 24 febbraio 1999, n. 1603; 29 gennaio 1999, n. 790) resi in analoghe fattispecie riguardanti, peraltro, lo stesso Comune e lo stesso Raggruppamento d'imprese, in relazione alla medesima opera pubblica. In quell'occasione - dando priorità alla censura di violazione di legge rispetto a quella relativa alla motivazione interpretativa della clausola dell'atto concessorio - è stato rilevato (con argomentazioni e conclusioni che in questa occasione il Collegio fa proprie e ribadisce) che nei casi in cui l'autorità amministrativa non si limiti ad affidare all'impresa appaltatrice la sola esecuzione materiale dell'opera pubblica possono ipotizzarsi diverse situazioni giuridiche. Può verificarsi, innanzi tutto, che l'ente o l'istituto incaricato della realizzazione dell'opera pubblica proceda direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto dei Comuni, d'intesa con questi ultimi (artt. 35 e 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), nel qual caso non si dubita che la qualità di espropriante spetti al Comune che è tenuto al pagamento delle indennità di occupazione e di espropriazione, dal momento che la delega in esame pone in essere un mero fenomeno di rappresentanza in senso tecnico. Può verificarsi, invece, che, in base ad una norma giuridica, il soggetto legittimato conferisca ad un altro ente pubblico l'incarico di operare in nome proprio e per conto del delegante, con la conseguenza che gli atti posti in essere dal delegato sono a lui imputabili ed esso ne risponde direttamente nei confronti dei terzi nel quadro dell'attuata delegazione intersoggettiva (Cass. sez. un. 20 ottobre 1995, n. 10922; 9 aprile 1996, n. 3271). Va osservato, peraltro, che il fenomeno della delegazione intersoggettiva, che costituisce espressione del più generale istituto della delega di poteri, è destinato ad operare, per sua natura, nei rapporti fra due autorità amministrative e quindi, con riferimento all'espropriazione per pubblica autorità, pur non potendo escludersi l'ipotizzabilità di una delega tra due enti pubblici, sarà più frequente il ricorso al fenomeno della concessione, nel quale l'autorità concedente si spoglia del tutto dei suoi poteri in ordine alla realizzazione di un opera o di un servizio pubblico e li trasferisce ad un altro soggetto, anche privato, riservandosi i poteri di direttiva e di controllo e, se espressamente previsto, quello di revoca. Va ancora specificato che, allorquando - come nella specie - venga affidata in concessione ad un'impresa appaltatrice l'esecuzione di un'opera pubblica da realizzarsi su un terreno espropriato in danno di privati, non si verifica per ciò stesso il trasferimento, con la concessione, dei poteri e dei doveri inerenti alle espropriazioni, ne' ciò può desumersi dall'obbligo di anticipazione delle somme da erogarsi a titolo di indennità a favore dei privati, essendo pur sempre possibile che nell'ambito del mero regolamento dei rapporti di dare e avere tra concedente e concessionario questi assuma l'obbligo di anticipare le somme dovute a titolo di indennità, senza con ciò divenire, nei confronti dell'espropriato, unico soggetto obbligato alla corresponsione delle indennità stesse (Cass. sez. un. 7 maggio 1973, n. 1201, in tema di attuazione dei piani di ricostruzione dei Comuni danneggiati dalla guerra).
Ciò chiarito, il ricorrente, ancor prima di dolersi dell'insufficiente motivazione sulla portata delle obbligazioni scaturenti dalla convenzione stipulata con la Cooperativa Edilter s.r.l., lamenta la violazione di una norma della legislazione regionale in materia di esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia (Part. 42 della legge Regione Sicilia 29 aprile 1985, n. 21, nel testo vigente all'epoca dei fatti e precedente alle modifiche apportate dalla L.R. Sicilia 12 gennaio 1993, n. 10, e successivamente dalla L.R. 8 gennaio 1996, n. 4, e dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 22), la quale, dopo aver stabilito che l'esecuzione degli interventi in materia di opere pubbliche può essere affidata in concessione per lavori di importo superiore ai 25.000 milioni, che presentino caratteristiche di complessità esecutiva per l'estensione dell'organizzazione dei cantieri o per la diversità tecnico- costruttiva delle opere che concorrono a formare l'insieme dei lavori (primo comma), dispone che l'affidamento in concessione comporta per il concessionario tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera ed, eventualmente, per la gestione temporanea, compresa la progettazione, le espropriazioni per pubblica utilità, l'acquisizione di concessioni e di autorizzazione, l'esecuzione delle forniture e dei lavori ed ogni altra attività o prestazione necessaria per la consegna dell'opera completa ai fini dell'utilizzazione prevista (terzo comma).
Nella specie la regione è intervenuta a dettare una norma di carattere generale che pone a carico del concessionario incaricato della costruzione di un opera pubblica di particolare complessità l'obbligo di provvedere a tutte le attività strumentali per la sua realizzazione, ivi comprese le espropriazioni per pubblica utilità, e di consegnare l'opera completa e in grado di essere utilizzata secondo la sua destinazione.
La prescrizione normativa di cui è stata denunciata la violazione, nel sanzionare con forza di legge l'autonomia del concessionario, che opera ordinariamente in nome proprio e per conto dell'ente beneficiario dell'opera pubblica, implica che l'impresa appaltatrice concessionaria dell'opera assume in nome proprio nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto fra i terzi e l'ente concedente, destinatario unicamente delle azioni di rimborso delle somme erogate dall'impresa concessionaria.
Irrilevante deve ritenersi la considerazione, posta a fondamento della statuizione impugnata, secondo cui il Comune non avrebbe delegato all'impresa poteri ablatori, poiché una delega di poteri è configurabile solo nei rapporti tra due enti pubblici (delegazione amministrativa intersoggettiva) mentre nell'ipotesi di affidamento in concessione di un'opera pubblica ad un'impresa privata, questa è incaricata unicamente di promuovere, in via esclusiva, le espropriazioni e l'acquisizione di concessioni e autorizzazioni, liberando totalmente l'ente concedente da ogni incombenza al riguardo, sicché l'obbligo del rimborso delle somme erogate a titolo di indennità di occupazione e di espropriazione opera solo nei rapporti interni tra concedente e concessionario e non vale a rendere l'ente beneficiario dell'opera pubblica passivamente legittimato nei confronti di terzi in via esclusiva o anche solo concorrente con l'impresa concessionaria.
L'accoglimento del motivo nel preliminare profilo riguardante la censurata violazione di legge esime la Corte dall'esaminare anche l'altro profilo riguardante l'interpretazione della clausola dell'atto di concessione. L'accoglimento, peraltro, assorbe i motivi secondo e terzo formulati dal Comune in via subordinata. Manifestamente infondata è l'eccezione di incostituzionalità della citata disposizione legislativa regionale (per contrasto con gli artt. 3, 24, 42 Cost.), posto che l'interpretazione precedentemente fornitane è compatibile con la salvaguardia dei diritti fondamentali garantiti dalle citate disposizioni costituzionali e corrisponde ad una ragionevole scelta del legislatore regionale, conforme ad altre scelte operate, anche dal legislatore nazionale, in tema di espropriazione per pubblica utilità. Tanto meno fondata sarebbe l'eccezione laddove si volesse con essa intendere che la minore tutela giurisdizionale del cittadino potrebbe derivare dal fatto che l'impresa concessionaria privata è eventualmente soggetta, a differenza dell'ente pubblico, a procedura fallimentare, con necessità, dunque, di insinuazione nel passivo al fine di recuperare il credito.
2^. Quanto al ricorso incidentale dei ND, essi lamentano, nel primo motivo, la violazione di legge (artt. 2043 c.c., 42 della citata legge regionale) ed i vizi della motivazione della sentenza impugnata, laddove essa ha escluso la responsabilità solidale e concorrente dell'impresa concessionaria. Nel secondo motivo censurano la sentenza stessa per avere negato il risarcimento da maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. Il primo motivo, per le considerazioni in precedenza svolte, va accolto nella parte in cui chiede il riconoscimento della responsabilità del Raggruppamento d'imprese, con conseguente assorbimento del secondo motivo attinente agli accessori del credito. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (art. 382 c.p.c.) in relazione all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, posto che è rimasto accertato il difetto di legittimazione passiva del convenuto, che toglie in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione (tra le varie, cfr. Cass. 25 maggio 1995, n. 5738; 3 marzo 1995, n. 2463; 17 novembre 1979, n. 5984). La stessa sentenza va, inoltre, cassata con rinvio in relazione al profilo accolto del primo motivo del ricorso incidentale. Il giudice del rinvio, quale individuato nel dispositivo, provvederà anche sulle spese del giudizio per cassazione.
Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio di cassazione tra il Comune ed i ND.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri;
accoglie, per quanto di ragione il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito l'altro. Per l'effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d'appello di Catania, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dichiara interamente compensate tra il Comune di Milazzo ed i ND le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2002