Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 1
Il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2013, n. 8508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8508 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/01/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 27
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 9701/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO GI N. IL 16/09/1976;
avverso l'ordinanza n. 191/2011 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del 31/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31.12.2011 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata da CI IA di applicazione della disciplina della continuazione sui fatti giudicati con le seguenti sentenze: Corte di appello di Venezia del 13.12.2010 di condanna alla pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione per il delitto di rapina commesso il 29.7.2009; Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova del 15.10.2010 di applicazione, su richiesta, della pena di pena di anni 5 di reclusione per sette fatti di rapina consumata ed uno di rapina tentata.
Il giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta perché il pubblico ministero non aveva prestato il consenso a norma dell'art. 188 disp. att. c.p.p. e perché "la pluralità e gravità dei fatti oggetto delle due sentenze non possono portare ad una rideterminazione della pena entro il limite dei 5 anni imposto dall'art. 188 disp. att. c.p.p., e art. 444 c.p.p.".
Avverso l'ordinanza ricorre CI IA personalmente deducendo: il giudice dell'esecuzione ha erroneamente applicato l'art. 188 disp. att. c.p.p. in luogo dell'art. 137 disp. att. c.p.p., comma 2 per il quale non vige il limite di pena previsto per l'unificazione delle pene patteggiate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La disciplina prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p. si applica esclusivamente in presenza di una pluralità di sentenze tutte emesse a norma dell'art. 444 c.p.p., mentre non opera nel caso in cui la richiesta d'applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario. (Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, Minella, Rv. 240804).
Poiché nel caso in esame il condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra una sentenza a pena patteggiata ed altra sentenza di condanna emessa a norma dell'art.533 c.p.p., l'esame dell'istanza deve prescindere dal limite di pena e dalla necessità del consenso del pubblico ministero previsti dal citato art. 188 disp. att. c.p.p.. L'ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione per il riesame dell'applicabilità della disciplina del reato continuato secondo le modalità specificate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Padova. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013