Sentenza 18 dicembre 1998
Massime • 2
L'esigenza cautelare, prevista dall'art. 274, lett. b)- cod. proc. pen., di evitare che l'imputato di gravi delitti possa sottrarsi con la fuga all'esecuzione di un'eventuale condanna, è connotata, al pari delle altre finalità considerate dalla medesima norma, dal requisito di concretezza degli elementi da cui desumere il pericolo contro cui la cautela è diretta: elementi per i quali l'obbligo di motivata indicazione dell'ordinanza cautelare è sanzionato da nullità rilevabile anche d'ufficio, a norma dell'art. 292, comma secondo, cod. proc. pen. Ne discende che il provvedimento coercitivo deve fondarsi non su dati meramente congetturali, bensì su circostanze ed elementi di fatto che, collegati alla gravità del reato per il quale si procede e all'entità della presumibile pena da irrogare, diano significativa consistenza al "periculum libertatis" che, anche se interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un accadimento già "in itinere", non occorre sia particolarmente intenso, ma soltanto reale e non immaginario.
È legittima l'ordinanza di custodia cautelare emessa, successivamente alla sentenza di condanna di primo grado, dallo stesso giudice della condanna, in composizione soggettiva parzialmente diversa, in quanto l'art. 91 disp. att. cod. proc. pen., nell'identificare il giudice che procede ai fini della competenza in ordine alle misure cautelari, non fissa affatto il principio dell'immutabilità fisica della persona del giudice. (Fattispecie relativa ad ordinanza custodiale emessa, nelle more del deposito della motivazione di sentenza di condanna a ventuno anni di reclusione, dalla stessa corte di assise formata da giudici popolari in parte diversi da quelli che avevano preso parte al giudizio. Di detta ordinanza la S.C. ha ritenuto che, rispetto a precedente provvedimento coercitivo, annullato con rinvio dalla Corte di cassazione per "insufficienza indiziaria", dovesse qualificarsi come nuovo provvedimento, adeguatamente motivato con l'emergenza di nuovi e più pregnanti dati probatori frutto dell'istruzione dibattimentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/1998, n. 6537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6537 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GENELLI Torquato Presidente del 18.12.1998
1. Dott. ROSSI Bruno Consigliere SENTENZA
2. " MABELLINI AN " N. 6537
3. " NT AN " REGISTRO GENERALE
4. " IO Giovanni " relatore N. 32171/98
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CA LV, nato il [...], avverso l'ordinanza in data 18.6.1998 del tribunale di Caltanissetta, reiettiva della richiesta di riesame del provvedimento coercitivo 30.5.1998 della corte d'assise di Caltanissetta.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Udite le richieste del P.M., dott. Antonio Siniscalchi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. A. Pisani;
Osserva.
1.- Con ordinanza in data 18.6.1998 il tribunale di Caltanissetta confermava, in sede di riesame, il provvedimento 30.5.1998 della corte d'assise di Caltanissetta applicativo della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CA LV, condannato il 29.5.1998 dalla medesima corte - in composizione soggettiva parzialmente diversa - per il tentato omicidio di Giovanni ST.
Il tribunale, dopo avere respinto le eccezioni di nullità (per essere stata l'ordinanza cautelare decisa dalla corte d'assise in una composizione soggettiva parzialmente diversa da quella che aveva deliberato la condanna dell'imputato) e di giudicato cautelare (per essere stata reiterata la medesima misura precedentemente annullata con ordinanza 18.8.1995 del tribunale del riesame a seguito di rinvio della corte di cassazione per "insufficienza indiziaria", all'esito di ulteriori e nuovi approfondimenti Probatori emersi nel corso del dibattimento), fondava la gravità del quadro indiziario sulle propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Leonardo Messina, riscontrate da dichiarazioni testimoniali e rilievi balistici, e da altre prove concernenti l'inserimento del CA nella famiglia mafiosa di "cosa nostra" di S. Cataldo.
La pericolosità sociale desumibile dall'appartenenza alla criminalità mafiosa operante nel territorio di S. Cataldo e il concreto pericolo di fuga correlato alla considerevole entità della pena inflitta costituivano valide ragioni per affermare la sussistenza di obiettive esigenze cautelari.
Ha proposto ricorso per cassazione il CA, il quale, dopo avere eccepito l'erronea qualificazione dell'impugnazione come "riesame" anziché "appello" e la nullità dell'ordinanza cautelare per essere stata decisa dalla corte d'assise in una composizione soggettiva parzialmente diversa da quella che aveva deliberato la condanna dell'imputato, ha dedotto vizio di motivazione dell'impugnata ordinanza in ordine alla sussistenza di concrete esigenze cautelari. 2.1.- È assolutamente incontroverso, in linea di fatto, che l'ordinanza 30.5.1998 della corte d'assise applicativa della misura coercitiva costituisce reiterazione della medesima misura precedentemente annullata il 18.8.1995 dal tribunale del riesame a seguito di rinvio della corte di cassazione per "insufficienza indiziaria", e che essa è stata adottata all'esito di ulteriori e nuovi approfondimenti probatori emersi nel corso del dibattimento, conclusosi con la sentenza di condanna dell'imputato alla pena di anni 21 di reclusione per il tentato omicidio di Giovanni ST. Trattasi di provvedimento applicativo ex novo della misura custodiale per lo stesso fatto, che aveva formato oggetto di un precedente provvedimento coercitivo annullato, adeguatamente motivato con l'emergenza dei nuovi e più pregnanti dati probatori frutto dell'istruzione dibattimentale, e perciò con riferimento alla mutata posizione processuale dell'imputato: con la conseguenza che è stata esattamente qualificata come richiesta di riesame - e non appello - l'impugnazione proposta dalla difesa.
2.2.- in ordine all'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per essere stata decisa dalla corte d'assise in una composizione soggettiva parzialmente diversa da quella che aveva deliberato la condanna dell'imputato, mette conto di osservare che l'art. 91 n. att. c.p.p., nell'identificare il giudice che procede" ai fini della competenza in ordine alle misure cautelari e nel precisare che "dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli alti provvede il giudice che ha emesso la sentenza", non fissa affatto - a differenza di quanto prescrive invece l'art. 525.2 c.p.p. per la deliberazione della sentenza dopo la chiusura del dibattimento - il principio d'immutabilità della persona fisica del giudice.
La competenza in ordine alle misure cautelari risulta infatti attribuita, dopo la pronuncia della sentenza, allo stesso organo giudicante che l'ha deliberata, ma senza alcun vincolo per la sua composizione soggettiva.
Di talché, non incorre in alcuna nullità l'ordinanza applicativa de qua, siccome decisa - nelle more del deposito della motivazione della sentenza di condanna dell'imputato e prima della trasmissione- degli atti al giudice d'appello - dalla medesima corte d'assise che aveva pronunciato la sentenza, sia pure in composizione soggettiva parzialmente diversa per la presenza di giudici popolari diversi da quelli che avevano partecipato alla deliberazione della sentenza di condanna.
3.- La conclusione cui è pervenuto il tribunale della libertà di Caltanissetta, circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) c.p.p., appare sorretta da logica e puntuale motivazione.
L'esigenza cautelare finale ex art. 274 lett. b) di evitare che l'imputato di gravi delitti possa sottrarsi con la fuga all'esecuzione di un'eventuale condanna è connotata, al pali delle altre finalità considerate dalla medesima norma, dal requisito di concretezza degli elementi da cui desumere il pericolo contro cui la cautela è diretta: elementi per i quali l'obbligo di motivata indicazione dell'ordinanza cautelare è sanzionato da nullità rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 292.2 lett. C), come novellato dall'art.
9.1 l. 332/95. Ciò significa che il provvedimento coercitivo deve fondarsi non su dati meramente congetturali, bensì su circostanze ed elementi di fatto che, collegati alla gravità dei reato per il quale si procede e all'entità della presumibile pena da irrogare, diano significativa consistenza al periculum libertatis, che, anche se interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un accadimento già in itinere, non occorre sia particolarmente intenso ma soltanto reale e non immaginario.
Pur dovendosi prendere atto della rilevante delimitazione legislativa della sfera di operatività della logica cautelare finale, osserva la Corte che un indice della ragionevole probabilità - non della mera possibilità ne' della certezza - che l'imputato si dia alla fuga e faccia perdere le sue tracce può identificarsi nella concreta circostanza che egli sia stato già condannato con sentenza di primo grado, non ancora definitiva, alla elevatissima pena di anni ventuno di reclusione, nel contesto di imputazioni omicidiarie correlate ad attività di criminalità mafiosa;
di talché appare giustificata, nel caso in esame, l'adozione, da parte dello stesso giudice del dibattimento dal quale tale condanna sia stata pronunciata, del provvedimento coercitivo.
Una sentenza del genere ben può rappresentare la premessa per l'insorgere nell'animo del condannato di una pressante pulsione nell'accennata direzione, accentuata dai preesistenti allarmanti collegamenti con la criminalità mafiosa di "cosa nostra" operante nel territorio di S. Cataldo ove l'imputato ha il centro dei propri interessi.
Il ricorso va pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio il 18 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 1999