Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/1998, n. 6537
CASS
Sentenza 18 dicembre 1998

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L'esigenza cautelare, prevista dall'art. 274, lett. b)- cod. proc. pen., di evitare che l'imputato di gravi delitti possa sottrarsi con la fuga all'esecuzione di un'eventuale condanna, è connotata, al pari delle altre finalità considerate dalla medesima norma, dal requisito di concretezza degli elementi da cui desumere il pericolo contro cui la cautela è diretta: elementi per i quali l'obbligo di motivata indicazione dell'ordinanza cautelare è sanzionato da nullità rilevabile anche d'ufficio, a norma dell'art. 292, comma secondo, cod. proc. pen. Ne discende che il provvedimento coercitivo deve fondarsi non su dati meramente congetturali, bensì su circostanze ed elementi di fatto che, collegati alla gravità del reato per il quale si procede e all'entità della presumibile pena da irrogare, diano significativa consistenza al "periculum libertatis" che, anche se interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un accadimento già "in itinere", non occorre sia particolarmente intenso, ma soltanto reale e non immaginario.

È legittima l'ordinanza di custodia cautelare emessa, successivamente alla sentenza di condanna di primo grado, dallo stesso giudice della condanna, in composizione soggettiva parzialmente diversa, in quanto l'art. 91 disp. att. cod. proc. pen., nell'identificare il giudice che procede ai fini della competenza in ordine alle misure cautelari, non fissa affatto il principio dell'immutabilità fisica della persona del giudice. (Fattispecie relativa ad ordinanza custodiale emessa, nelle more del deposito della motivazione di sentenza di condanna a ventuno anni di reclusione, dalla stessa corte di assise formata da giudici popolari in parte diversi da quelli che avevano preso parte al giudizio. Di detta ordinanza la S.C. ha ritenuto che, rispetto a precedente provvedimento coercitivo, annullato con rinvio dalla Corte di cassazione per "insufficienza indiziaria", dovesse qualificarsi come nuovo provvedimento, adeguatamente motivato con l'emergenza di nuovi e più pregnanti dati probatori frutto dell'istruzione dibattimentale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/1998, n. 6537
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6537
    Data del deposito : 18 dicembre 1998

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