Sentenza 18 febbraio 2003
Massime • 1
L'efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo e riguarda, invece, tutti gli altri rapporti. Nel caso in cui sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima una norma processuale, essa cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, senza possibilità di distinguere tra applicazione diretta, con riguardo ad atti processuali successivi, ed applicazione indiretta, con riguardo ad atti processuali compiuti in precedenza, dato che, fin quando la validità ed efficacia di tali atti sono 'sub judice', il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, e, conseguentemente, nel momento in cui viene in discussione la ritualità di un atto del procedimento, il criterio valutativo di corrispondenza alle norme di legge deve avere riguardo alla modificazione della disciplina, conseguita all'intervento del giudice delle leggi. Pertanto, sopravvenuta nel corso del giudizio di appello la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 890 del 1982, correttamente il giudice di secondo grado rileva la nullità della notificazione del ricorso introduttivo di una controversia in materia di lavoro, in quanto avvenuta in violazione dell'art. 8, cit., nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, rimettendo la causa al giudice di primo grado.
Commentario • 1
- 1. Il datore di lavoro deve provare l’impossibilità di repêchage del dipendente in caso di licenziamentoChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 24 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BONFIGLIOLI RIDUTTORI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO TURCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE SA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 17654/00 proposto da:
RE SA, elettivamente domiciliato in ROMA 5039 VIA DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CAVASOLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIGLIOLA IOTTI, GIANNETTO CAVASOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
BONFIGLIOLI RIDUTTORI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO TURCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 26/00 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 26/05/00 - R.G.N. 2855/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso previa riunione, rigetto del ricorso principale ed assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 gennaio 1998 il Pretore di Bologna condannava AL NZ, rimasto contumace, a corrispondere alla s.p.a. IG OR, di cui era stato dipendente, la somma di lire 12 milioni a titolo di risarcimento danni nonché l'indennità di preavviso e le spese del procedimento.
Avverso tale sentenza il NZ proponeva appello, eccependo in primo luogo la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e negando nel merito ogni propria responsabilità.
Dopo la costituzione della società IG OR, che dava atto della fondatezza della eccezione di nullità dedotta da controparte contestando però le difese dell'appellante, il Tribunale di Bologna con sentenza del 26 maggio 2000, alla stregua del disposto dell'art. 354, comma 1, c.p.c, dichiarava la nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado e rimetteva la causa allo stesso Tribunale di Bologna in composizione monocratica per la rinnovazione del giudizio di primo grado, compensando tra le parti le spese del procedimento.
Avverso tale decisione la s.p.a. IG OR propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso AL NZ, che spiega anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale perché proposti ambedue contro la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale la società deduce violazione erronea e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 24, comma 2, Cost. In particolare sostiene che la richiesta di declaratoria di nullità della notifica era stata dal Tribunale accolta sulla base di un motivo - e cioè sulla base del mancato adempimento di quanto prescritto dalla sentenza della Corte Costituzionale del 23 settembre 1998 n. 346 - non proposto dall'appellante e, quindi, non oggetto di contraddittorio tra le parti. Ed invero l'appellante aveva spiegato la sua domanda in ragione della "mancata osservanza del termine dilatorio di dieci giorni previsto dal terzo comma dell'art. 8 (l. 29 novembre 1982 n. 890)", e cioè di una circostanza rilevatasi non veritiera, il che aveva indotto esso ricorrente a proporre azione revocatoria per essersi in presenza di un palese errore di fatto. Il Tribunale non poteva, conseguentemente, richiamarsi alla statuizione di cui alla sentenza n. 346 del 1998 della Corte Costituzionale per rimettere, come aveva fatto, la causa al primo giudice.
Con il secondo motivo la società ricorrente la società deduce violazione erronea e falsa applicazione dell'art. 11 sulle disposizioni della legge in generale in relazione all'art. 25 Cost., sostenendo che la retroattività della legge ha carattere assolutamente eccezionale anche per le norme non punitive sicché la decisione del Tribunale non appariva affatto pacifica in diritto ed aggiungendo ancora che sulla questione oggetto della controversia non poteva parlarsi di giurisprudenza consolidata in ragione del fatto che la decisione della Corte Costituzionale era recentissima.
2.1. I due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni giuridiche tra loro strettamente dipendenti, vanno rigettati perché privi di fondamento. Questa Corte di Cassazione ha affermato che l'efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, ma deve applicarsi a tutti gli altri rapporti. Pertanto, dichiarato inammissibile l'appello per tardività in quanto proposto dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado (nella specie: eseguita a mezzo del servizio postale ex lege 20 novembre 1982 n. 890 essendosi perfezionata la notificazione per compiuta giacenza) e sopravvenuta, nelle more del ricorso per Cassazione proposto contro tale pronunzia di inammissibilità, la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 8, secondo e terzo comma della citata legge n. 890 del 1982, per decidere della tempestività o meno dell'appello non può
più farsi applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 890 del 1982, dichiarato incostituzionale, non potendosi il rapporto processuale considerarsi esaurito ma devono applicarsi le disposizioni in generale del codice di procedura civile sulla decorrenza dei termini di impugnazione, con la conseguenza che l'appello deve essere considerato tempestivo e la pronunzia di inammissibilità deve essere annullata dalla Corte di Cassazione, ove risulti che l'impugnazione è stata effettuata entro il termine di 30 giorni da altra notifica ritualmente effettuata e perfezionatasi ovvero entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. 13 febbraio 1999 n. 1203 cui adde, per l'affermazione degli stessi principi, da ultimo Cass. 1 febbraio 2002 n. 1277).
2.2. Applicando detta statuizione alla fattispecie in esame deve concludersi, come detto, per l'infondatezza del ricorso. Ed invero il Tribunale, in una controversia in cui la pronunzia del giudice delle leggi del 23 settembre 1998 n. 346 era intervenuta nel corso del giudizio di appello, successivamente quindi al ricorso introduttivo della lite, notificato a mezzo del servizio postale ex lege 20 novembre 1982 n. 890 - legge investita in relazione all'art. 8 dalla summenzionata pronunzia di incostituzionalità - ha correttamente rilevato la nullità della notificazione rimettendo, in ossequio al disposto dell'art. 354, 1 comma, c.p.c, la causa al primo giudice.
3. Il rigetto del ricorso principale e la consequenziale conferma della impugnata sentenza comporta l'assorbimento del ricorso incidentale, con il quale il NZ denunzia violazione nonché erronea e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c, lamentando che il Tribunale nel giudizio di gravame aveva omesso di pronunziarsi sulla sua richiesta di restituzione delle somme corrisposte alla controparte, atteso che in conseguenza dell'applicazione del disposto dell'art. 354, 1 comma, c.p.c. spetta al primo giudice decidere esaminare nuovamente il merito della controversia e, quindi, anche la fondatezza della richiesta del NZ.
4. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2003