Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2406
CASS
Sentenza 18 febbraio 2003

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Massime1

L'efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo e riguarda, invece, tutti gli altri rapporti. Nel caso in cui sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima una norma processuale, essa cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, senza possibilità di distinguere tra applicazione diretta, con riguardo ad atti processuali successivi, ed applicazione indiretta, con riguardo ad atti processuali compiuti in precedenza, dato che, fin quando la validità ed efficacia di tali atti sono 'sub judice', il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, e, conseguentemente, nel momento in cui viene in discussione la ritualità di un atto del procedimento, il criterio valutativo di corrispondenza alle norme di legge deve avere riguardo alla modificazione della disciplina, conseguita all'intervento del giudice delle leggi. Pertanto, sopravvenuta nel corso del giudizio di appello la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 890 del 1982, correttamente il giudice di secondo grado rileva la nullità della notificazione del ricorso introduttivo di una controversia in materia di lavoro, in quanto avvenuta in violazione dell'art. 8, cit., nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, rimettendo la causa al giudice di primo grado.

Commentario1

  • 1Il datore di lavoro deve provare l’impossibilità di repêchage del dipendente in caso di licenziamento
    Chiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 24 novembre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2406
Data del deposito : 18 febbraio 2003

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