Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10840 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
4 0840/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPLEMA DI CASSAZIONE Oggetto Cossazion SEZIONE TERZA CIVILE mote Si Conquitistore Sentenza on squite Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 2541/00 Cron.28446 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud. 09/05/02 Dott. Francesco SABATINI - Consigliere C.C. - ha pronunciato la seguente SENTENZ A sul ricorso proposto da: AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA, con sede in Livorno, in persona del Direttore e legale rappresentante Dr. Alessandro Poli, domiciliata in ROMA pre sso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GINO ANDREINI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AN AU;
- intimato avverso la sentenza n. 39/98 del Giudice conciliatore di LIVORNO, emessa il 18/04/95 e depositata il 2002 17/12/98 (R.G. 136/95); 1075 -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. -2- La Corte Premesso in fatto. conciliatore di Livorno, con sentenza del 1. Il giudice 17.12.1998, ha pronunciato sulla opposizione a decreto d'ingiunzione proposta da ST PA contro l'Asem Azienda Servizi Municipalizzati di Livorno. Nel dispositivo della sentenza ha confermato il decreto, che era stato emesso il 18.4.1995 per la somma di L. 480.659, oltre gli interessi dalla data della domanda e le spese liquidate in L. 224.750. Nella motivazione della sentenza ha però attribuito agli interessi una diversa decorrenza, dal 9.12.1996, data nella quale l'Asem aveva fornito in giudizio la prova del credito vantato ed ha dichiarato compensato le ulteriori spese.
2. L'Asem ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 18.1.2000. ST PA non ha svolto attività difensiva. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia deciso in 3. - perché manifestamente camera di consiglio e sia rigettato, infondato. Ritenuto in diritto. Il ricorso contiene due motivi. 1. - Il primo deduce un vizio di violazione di norme sul processo - 2. - (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 277 dello stesso codice). 3 Vi si sostiene che il giudice non ha pronunciato sulla domanda di pagamento degli interessi. Si aggiunge che, comunque, gli interessi non potevano essere fatti decorrere da data anteriore a quella della domanda. 2.1. - Il motivo non è fondato. Il contenuto della decisione deve essere desunto insieme dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza. La decisione è stata perciò che gli interessi sulla somma capitale spettano, ma non dalla data della domanda, bensì da una data successiva, quella in cui è stata data la prova della esistenza del credito. Per questa parte la decisione verte sul merito della controversia, è espressione di equità e ne sono state esposte le ragioni. D'altra parte, che gli interessi decorrano dalla data della domanda è sì un principio generale, che discende da quello per cui la durata del processo non può risolversi in danno di chi ha ragione. Ma appunto perché costituisce manifestazione di questo com'è principio sopporta deroghe equitative, che lo rispettino: in cui la responsabilità del debitore per il ritardato nel caso, pagamento è stata fatta decorrere da quando il creditore, che solo poteva farlo, ha dato spiegazione dei criteri seguiti per la sua liquidazione.
3. Il secondo motivo denunzia anch'esso un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91 e 92 dello stesso codice). Vi si sostiene che, dichiarando compensate le spese del giudizio di opposizione, il conciliatore ha finito col far gravare il relativo onere sulla parte vincitrice, oltretutto senza adeguata motivazione. - Il motivo non è fondato.
3.1. La decisione del giudice di merito di compensare le spese del processo non può essere sindacata in sede di legittimità, se non sia sorretta da ragioni affatto prive di logica o contraddittorie. Nel caso, dal complesso della motivazione si trae che ragione della compensazione è stato il fatto che il credito sia stato azionato dopo lungo tempo e la prova del credito data solo nel corso del giudizio. Il ricorso è rigettato.4. - 5. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso il giorno 9 maggio 2002, nella camera di cons. della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione) n Il Presidente.ཙ ་ར་བ་ན་ཚན་ Roma. Il relatore ed estensore سبة المسلمة DOLA 20 Depositata in Cancelleria 24.27.52 Oggi, IL CANCELLIERE C1 5 Dott.ssa Maria Aiello