Sentenza 7 giugno 2007
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, la diminuente prevista dall'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen. per i casi di minore gravità non è soggetta al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod.proc.pen., stante l'obbligatorietà della sua applicazione allorchè ne ricorrano le condizioni.
Commentario • 1
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Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Sez. 3, 3648/2018). Elemento oggettivo Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2007, n. 34902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34902 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 07/06/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1720
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 10884/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 7.2.2005 della Corte di Appello di l'Aquila;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE ALDO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GERACI Vincenzo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il patrono delle parti civili, Avv. SABATINI FRANCO, sostituto processuale dell'Avv. SALBITANI MARIA TERESA, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. FASOLI CAMILLO, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di l'Aquila, con sentenza del 7.2.2005, in parziale riforma della sentenza 7.2.2003 del Tribunale di Pescara. - ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di I. A. in ordine al reato di cui:
- all'art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, - n. 1, art. 609 septies c.p., comma 4, - n. 1, (per avere costretto la minore
D.P., poco più che (OMISSIS) in quanto nata il
(OMISSIS), a subire atti sessuali, palpeggiandola sul seno e sul sedere, nonché, in un successivo momento, baciandola sulla bocca con l'introduzione della lingua - in (OMISSIS));
- confermava la condanna dell'imputato, al quale erano state riconosciute la diminuente di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., nonché circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena principale di anni due di reclusione ed alle pene accessorie di legge, con il beneficio della sospensione condizionale;
- confermava pure la condanna al risarcimento dei danni morali, liquidati equitativamente in Euro 20.000,00, in favore di D. S. ed D.N.A., costituitisi parti civili quali genitori della figlia minore Pa., rideterminando per essi la liquidazione delle spese di patrocinio in primo grado. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori dello I., i quali -sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - hanno eccepito:
a) l'incongruo riconoscimento di piena attendibilità alle dichiarazioni rese dalla minore D.P., nonostante sia dato rinvenire nelle stesse incertezze e discordanze palesi che "inciderebbero su nodi essenziali della vicenda";
b) il travisamento, nella ricostruzione dei fatti, delle deposizioni rese dai testi Di.Pa. e D.N.;
c) la incoerente valutazione degli elaborati peritali sviluppati dalla consulente di ufficio, Dott. P.C., non tenendosi conto che la stessa, attraverso ripetuti colloqui, aveva instaurato con la minore "un clima di familiarità e confidenza tale da inficiare la scientificità ed oggettività della ricerca introspettiva".
Sarebbero state svalutate irrazionalmente, al contrario, le deduzioni svolte dal consulente tecnico di parte Dott. D.P.P., benché immuni da qualsiasi "condizionamento di (ancorché inconscia) compartecipazione emotiva o solidarietà femminile";
d) la erronea qualificazione giuridica dei fatti alla stregua delle previsioni dell'art. 609 bis c.p., comma 1, (e non di quelle di cui all'art. 609 quater c.p.), non essendo stata posta in essere, invece, alcuna "violenze", intesa come "energia finalizzata a coartare la libertà di azione della ragazza, per costringerla a subire ovvero per impedirle di autodeterminarsi";
e) la mancata considerazione, quanto al regime sanzionatorio, del fatto che il Tribunale avrebbe effettuato un giudizio di sostanziale prevalenza sull'aggravante contestata sia delle circostanze attenuanti generiche sia della diminuente di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., per cui la pena avrebbe dovuto essere ridotta di un ulteriore terzo rispetto al minimo edittale;
f) la immotivata determinazione, in ogni caso, della pena inflitta in concreto;
g) la carenza assoluta di motivazione in ordine alla quantificazione dell'entità del danno morale liquidato alle parti civili. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché tutte le doglianze in essi svolte sono infondate.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria:
- la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass.: sez. 3^, 10.8.2005, n. 50422 e 29.1.2004, n. 3348; sez. 4^, 9.4.2004, a 16860);
-- la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore - parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna (vedi Cass., sez. 3^, 3.10.1997, n. 8962, Ruggeri);
- nel caso di dichiarazioni accusatorie formulate da minori, il giudice ha l'obbligo - al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenti ad un processo di auto od etero - suggestione oppure di esaltazione o fantasia - di sottoporre le accuse medesime ad attenta verifica onde accertare se le dichiarazioni o parti di esse trovino obiettivo riscontro tra di loro o con altri elementi di convalida già acquisiti, si da potere escludere che esse possano derivate dalla immaturità psichica ovvero da facile suggestionabilità (vedi Cass., sez. 1^, 5.4.1984, n. 3102, Papa).
2. I giudici del merito, nella fattispecie in esame, risultano essersi attenuti correttamente agli anzidetti principi, poiché essi hanno:
- valorizzato anzitutto la genesi della notizia di reato, evidenziando razionalmente la spontaneità delle accuse formulate dalla bambina (prima narrazione dell'accaduto alla madre accompagnata da pianto ininterrotto, sputi, conati di vomito, continui sciacqui della bocca e ripetizione delle parole "che schifo": reazioni emotive irrefrenabili alle quali ebbero ad assistere pure le vicine di casa D.F.A. ed B.E.);
- valutato adeguatamente (anche alla stregua delle considerazioni svolte dal perito di ufficio Dott. P.) il grado cognitivo e di attitudini percettive della minore, evidenziandone la capacità di capire correttamente gli avvenimenti e di comprendere la differenza tra fatti vissuti ed immaginati;
- ponderato le dichiarazioni accusatorie formulate dalla parte lesa (in sede di audizione protetta eseguita nelle forme dell'incidente probatorio), mettendo in luce la ragionevole struttura logica del racconto ed illustrando come esso contenga descrizioni puntuali non rapportabili ad elaborazioni meramente fantastiche e che solo un'esperienza diretta poteva portare la bambina a riferire;
- esclusa l'ipotesi di autosuggestione, formulata su basi meramente congetturali dal consulente di parte Dott. D.P.P. e ricollegata, in particolare, ad un supposto collegamento della vicenda narrata con la prima Comunione che Pa. avrebbe dovuto ricevere da lì a pochi giorni, sotto il profilo della possibilità che la bambina avesse proiettato all'esterno, concretizzandoli in altro soggetto, i sensi di colpa per fantasie erotiche tipiche della sua età;
- fornito spiegazione razionale alla mancata reazione della bambina ai primi toccamenti subiti ad opera dell'imputato;
- rilevato che le deposizioni rese dai testi Di.Pa. e D. N. non escludevano, in ogni caso, la possibilità di effettivo accadimento dei fatti e non incidevano sul nucleo sostanziale delle accuse.
La Corte del merito - in conclusione - ha esaminato tutti gli elementi disponibili, non ha mancato di considerare analiticamente le obiezioni formulate dalla difesa e, dando esaurienti e convincenti risposte alle deduzioni delle parti, ha logicamente escluso ogni profilo di non genuinità e di suggestione accusatoria.
3. I fatti risultano legittimamente ricondotti alle previsioni dell'art. 609 bis c.p., comma 1, (e non a quelle di cui all'art. 609 quater c.p.), tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte
Suprema costantemente orientata nel senso che la violenza richiesta per l'integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido detrazione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo (vedi, tra le più recenti decisioni in tal senso, Cass., sez. 3^, 11.1.2006, n. 549; 23.9.2004, n. 37395;
1.2.2001, n. 3990).
4. Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato che la diminuente di cui all'art. 609 bis, u.c., - la quale comporta, nei casi riconosciuti "di minore gravità", una diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi - non è soggetta al giudizio di comparazione delle circostanze previsto dall'art. 69 c.p., stante l'obbligatorietà dell'attenuazione della sanzione penale allorché ricorrano le condizioni per la sua applicazione.
Correttamente, pertanto, i giudici del merito - formulato il giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche con la contestata aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, - n. 1, - hanno correlato la pena soltanto a quella stabilita per la diminuente della minore gravità del fatto, con legittima applicazione dell'art. 63 c.p., comma 36. La pena inflitta in concreto, inoltre, è stata applicata in misura assai prossima al minimo edittale, con motivato riferimento alle connotazioni oggettive e soggettive del fatto (circostanze dell'azione e modalità esecutive;
grado di compromissione della libertà sessuale personale della vittima e personalità del reo).
5. Anche l'ammontare del danno non - patrimoniale - liquidato equitativamente in favore delle parti civili nella misura di Euro 20.000,00 - risulta motivatamente proporzionato alla effettiva entità dell'illecito, tenuto conto della sofferenza psichica cagionata alla vittima, in un momento particolarmente delicato della sua vita (quale è quello dell'età evolutiva), nonché della entità del conseguente pregiudizio sociale, amplificato dal clamore che indiscutibilmente l'evento suscitò nell'angusto ambiente paesano.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, liquidate complessivamente in Euro 2.308,00, di cui Euro 2.052,00 per onorario, oltre I.V.A. e contributi della Cassa Avvocati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Lo condanna, altresì, alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, che liquida in Euro 2.308,00, di cui Euro 2.052,00 per onorario, oltre I.V.A. e Cassa Avvocati. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2007