Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2007, n. 34902
CASS
Sentenza 7 giugno 2007

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Massime1

In tema di violenza sessuale, la diminuente prevista dall'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen. per i casi di minore gravità non è soggetta al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod.proc.pen., stante l'obbligatorietà della sua applicazione allorchè ne ricorrano le condizioni.

Commentario1

  • 1Art. 609-bis - Violenza sessuale (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Sez. 3, 3648/2018). Elemento oggettivo Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2007, n. 34902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34902
Data del deposito : 7 giugno 2007

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