Sentenza 25 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11548 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
Aula B 1 1548/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: D I CA S S AZIONE LavoroSUPREMA LA CORTE R.G.n.22841/00 SEZIONE LAVORO Cron.25423 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Trezza Rep. Presidente Consigliere Rel. Ud. 17.01.2003 11 Giovanni Prestipino " Michele De Luca 11 TI SA De ZI RA AL " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante, 23, presso elett.te dom.ta in Roma, Via Sesto Rufo n. che la lo studio del Prof. Avv. Nicola Corbo, rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso per cassazione. - Ricorrente
contro
IN BE OS, elett.te dom.to in Roma, Via Romagna. 14, presso lo studio dell'Avv. Alberto Buzzi, che 10 rappresenta е difende in forza di procura 2 8 2 speciale a margine del controricorso. Controricorrente della sentenza del Tribunale di per l'annullamento Roma n. 25600 del 2.12.1999 (R.G. n. 15858/96). Udita nella pubblica udienza del 17.1.2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito gli Avv. Nicola Corbo e Alberto Buzzi;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma del 26 maggio 1994 la s.p.a Ferrovie delo Stato proponeva opposizione avverso il decreto dell'8 giugno 1994, con il quale lo stesso Pretore le aveva ingiunto di pagare a BE OS IN la somma di L. 75.968.521, а titolo di indennità di buonuscita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria per il ritardo con il quale era stata liquidato l'emolumento, e chiedeva che il decreto fosse revocato. A sostegno dell'opposizione la società ricorrente esponeva che il 10 giugno 1994, prima della notifica del decreto ingiuntivo, aveva liquidato al IN la sorte capitale relativa all'indennità di buonuscita, 2 con l'aggiunta degli accessori per i giorni di ritardo oltre i primi novanta giorni dal 30 dicembre 1993 (data di cessazione del rapporto di lavoro del IN), per complessive L. 69.926.218, tanto che con l'atto di precetto il lavoratore le aveva intimato il pagamento della somma residua relativa agli ulteriori accessori, pari a L. 13.213.211, e deduceva che tali ulteriori accessori, in applicazione dell'art. 7 1. 20 marzo 1980 n. 75, non erano dovuti (né poteva procedersi al cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria). Instauratosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza del 6 aprile 1995, rigettava l'opposizione. Questa pronuncia, impugnata dalla società Ferrovie dello Stato, veniva confermata dal Tribunale di Roma, con sentenza del 2 dicembre 1999. Il Tribunale, in primo luogo, Osservava che la società Ferrovie dello Stato con l'opposizione al decreto ingiuntivo "aveva contestato solo le somme indicate а titolo di interessi legali nel prospetto depositato (v. pag. 4 del ricorso in opposizione), e cioè nel precetto allegato alla copia notificata del decreto ingiuntivo, mentre il provvedimento monitorio esclusivamente a fissare il quantumsi era limitato spettante a titolo di indennità di buonuscita e ad ingiungere alle Ferrovie, in via del tutto generica, il 3 dei rivalutazione monetaria e I₁. pagamento anche della suddetti interessi, sulla sorte capitale di 75.968.521", con la conseguenza che il ricorso non una vera e propria opposizione a decreto conteneva ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c.", giacché "avrebbe dovuto investire l'an del credito e non il quantum dei soli interessi legali, il cui calcolo era stato effettuato soltanto nel successivo atto di precetto, che, peraltro, già teneva conto dell'avvenuto tardivo pagamento di parte della sorte capitale". Il Tribunale rilevava poi, nel merito e ad abundantiam, che non era applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio l'art. 7 della legge n. 75 del 1980, mentre, attesa la natura retributiva dell'indennità di buonuscita, era pure inapplicabile l'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Ferrovie dello Stato, che ha dedotto due distinti motivi. На resistito con controricorso e con successiva memoria il IN. Motivi della decisione Va preliminarmente precisato, conformemente all'esatta eccezione dedotta dal controricorrente, che il Tribunale, nel confermare la pronuncia emanata dal primo giudice, ha in primo luogo affermato che il ricorso, proposto dalla società Ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., "non poteva qualificarsi vera e propria opposizione a decreto ingiuntivo", dato che l'opponente, lungi dall'investire la statuizione contenuta nel decreto (nel quale la somma dovuta а titolo di accessori non era stata determinata nel suo ammontare), si era limitata а contestare il calcolo degli interessi legali risultante dall'atto di precetto. Solamente ad abundantiam (come è stato testualmente asserito nella sentenza) e, quindi, in modo pleonastico, il giudice dell'appello ha poi esaminato il merito della causa, osservando che alla fattispecie non era applicabile né l'art. 7, terzo comma, 1. 20 marzo 1980 n. 75 né l'art. 16, sesto 1. 30 dicembre 1991 n. 412.comma, La prima, fondamentale statuizione con la investita relativa ragione non è stata dall'impugnazione proposta dalla società Ferrovie dello la quale con i due motivi del ricorso ha Stato, dedotto, in via principale, che non sarebbero dovuti gli accessori per i primi novanta giorni di ritardo nel pagamento dell'indennità di buonuscita e, in via esseresubordinata, che non dovrebbe effettuato il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione 5 monetaria. Pertanto, in mancanza di qualsiasi censura sulla suddetta specifica statuizione emessa dal giudice dell'appello, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per il principio di soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c., la società ricorrente deve essere condannata alle spese e agli onorari di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente a pagare al IN le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro, M,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2003 Il Presidente: Кісенка, чекка Il Consigliere estensore: frico 61 لوتوث SA Vilana B IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 25 LUG. 2003 IL CANCELLIERE Vir us fo 6