Sentenza 27 novembre 2014
Massime • 1
In tema di reati contro la libertà sessuale, è configurabile un'ipotesi di procedibilità d'ufficio ai sensi dell'art. 609-septies, comma quarto, n. 3, cod. pen., nel caso in cui i delitti di violenza sessuale semplice o aggravata e di atti sessuali con minorenne sono commessi da un collaboratore scolastico (o bidello) nell'esercizio delle proprie funzioni, trattandosi di un incaricato di pubblico servizio in considerazione del rapporto organico esistente con l'istituzione scolastica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2014, n. 6819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6819 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 27/11/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3414
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 22271/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.G. , n. a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 08/11/2013;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi F., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. R.G. ha proposto, a mezzo del Difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha confermato in punto di responsabilità, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Novara di condanna, per i reati di cui agli artt. 609 quater e 56 e 609 quater c.p. in relazione alla commissione di atti sessuali nei confronti di minori.
2. Con un primo motivo invoca violazione di legge in punto di attendibilità della persona offesa F.A. , non avendo la Corte considerato adeguatamente la ritrattazione nel frattempo intervenuta ad opera dell'altra iniziale persona offesa A. .R. , le contraddizioni tra dichiarazioni rese a distanza di pochi mesi l'una dall'altra, e il contenuto assai scarno delle stesse, a fronte, peraltro, di un possibile motivo di rancore dato da un rimprovero subito per avere giocato col cellulare durante la verifica fuori dell'aula.
3. Con un secondo motivo lamenta l'attribuita qualifica all'imputato, bidello, di incaricato di pubblico servizio (come tale idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio in mancanza di querela mai presentata) in forza della funzione di vigilanza espletata, in realtà ascrivibile solo durante la ricreazione, durante le lezioni essendo ciò compito degli insegnanti.
4. Con un terzo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla pena stante l'incensuratezza, le possibilità di reinserimento nel tessuto sociale, e la condotta antecedente e successiva al reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha infatti posto in evidenza, da pag. 7 a pag. 9 della sentenza impugnata, in maniera del tutto esaustiva e scevra da illogicità di sorta, le modalità e la tempistica di disvelamento dell'episodio occorso alla minore F.A. , ed in particolare l'evidente agitazione ed il turbamento che ebbero ad accompagnare il narrato della giovane alla insegnante e alla madre poco dopo il suo verificarsi (la professoressa G. infatti aveva dichiarato che la minore, subito dopo il proprio rientro in classe, piangendo disperatamente, aveva riferito di essere stata importunata dal bidello che le aveva toccato il seno), la costanza manifestata, nelle diverse occasioni, nel riferire il subdolo approccio dell'imputato mentre era momentaneamente assente il collega, il pacifico riferimento a dati reali (come l'assenza protrattasi per alcune decine di minuti di uno dei bidelli), la ricostruzione della vicenda in modo asciutto e senza enfatizzazione degli aspetti più spiacevoli, la mancanza di significative contraddizioni e l'assenza di alcuna ragione di astio. In particolare ha motivatamente escluso, quale possibile ragione, l'eventuale rimprovero subito dall'imputato mentre era in corso la verifica, atteso che ciò avrebbe implicato la straordinaria capacità di costruire una versione menzognera in un arco temporale ristrettissimo (posto che, appunto, la ragazza si era confidata con l'insegnante subito dopo essere rientrata in classe dalla verifica effettuata in corridoio sotto la sorveglianza del bidello) ed una eguale straordinaria capacità di ribadire tale versione, senza contraddizioni ed incoerenze, in una pluralità di occasioni, durante le indagini ed anche a distanza di tempo. La esaustiva e lineare spiegazione della ritenuta attendibilità della persona offesa, a fronte, peraltro, di censure in realtà volte a contrastare la valutazione stessa del compendio probatorio, rende dunque inammissibile la doglianza.
6. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3, in quanto non proposto con l'atto di appello. Va in ogni caso ribadito che, con riguardo ai reati contro la libertà sessuale, si configura un'ipotesi di procedibilità d'ufficio ex art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3, laddove gli stessi siano commessi da un collaboratore scolastico (o bidello) nell'esercizio delle proprie funzioni, trattandosi di un incaricato di pubblico servizio in considerazione del rapporto organico esistente con l'istituzione scolastica (cfr., Sez.3, n. 21934 del 24/04/2008, G., Rv. 240052).
7. Anche il terzo motivo è inammissibile.
Va ricordato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente escluso i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando, di contro all'elemento, di per sè insufficiente per legge, dello stato di incensuratezza invocato dall'appellante, il comportamento consistito nell'intimare alla minore, subito dopo il fatto, il silenzio su quanto accaduto nonché, in contrasto con il preteso atteggiamento "collaborativo", la raffigurazione, in capo alla persona offesa, di una volontà "speculativa" sottesa alla persistenza delle accuse nei propri confronti.
8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Deve inoltre essere disposta la trasmissione all'amministrazione di appartenenza dell'imputato di copia del dispositivo a norma del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 70.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente dispositivo sia trasmessa all'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a norma del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 70. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015