CASS
Sentenza 28 dicembre 2023
Sentenza 28 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/12/2023, n. 51568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51568 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona nel procedimento a carico di: NI WA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 24/01/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Ascoli Piceno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale AL IM, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Alessandro Angelozzi, che ha concluso chiedendo la determinazione della somma da confiscare nella misura da ultimo quantificata dall'INPS RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/01/2023, il G.u.p. del Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato a NI WA, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena ritenuta Penale Sent. Sez. 3 Num. 51568 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 08/11/2023 di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 7 d.l. n. 4 del 2019 e 316-ter cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato, ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, l'Avvocato Generale presso questa Suprema Corte sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla mancata statuizione sulla confisca, richiamando una recente pronuncia su caso analogo. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del NI rappresenta che vi era stata richiesta all'INPS di rateizzazione della somma richiesta da detto ente a titolo di restituzione di quanto percepito, e sollecita eventualmente l'applicazione della confisca nel diverso e minore importo da ultimo quantificato in sede amministrativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Deve invero darsi seguito ai principi recentemente affermati in una identica fattispecie da una sentenza di questa Sezione, espressamente richiamata nella requisitoria scritta del Procuratore Generale (cfr. Sez. 3, n. 32119 del 06/04/2023, Porta), che ha per un verso affermato l'ammissibilità del ricorso, avente ad oggetto la mancata applicazione della confisca, ovvero un aspetto estraneo all'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez. U, n. 21368 del 26/09/20219, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03, secondo cui «la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.»). Per altro verso, si è ulteriormente osservato che «la confisca di cui si denuncia l'omessa applicazione doveva e deve essere obbligatoriamente disposta, sia in forma diretta, sia per equivalente. Invero, per tutti i reati di cui agli artt. da 314 a 320 cod. pen., e quindi anche in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., posto a base della sentenza impugnata, l'art. 322-ter cod. pen. prevede che sia «sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, 2 la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 3. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione riguardante l'omessa confisca, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno. Il Giudice del rinvio provvederà a disporre la confisca in via diretta, nonché, ove questa non sia possibile, per equivalente, previa determinazione dell'esatto importo del prezzo e del profitto del reato: determinazione che dovrà evidentemente tener conto di quanto già dedotto dalla difesa in ordine al parziale versamento già effettuato, e alle eventuali ulteriori somme corrisposte anche a seguito dell'accoglimento della richiesta di rateizzazione formulata dal NI.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione riguardante la omessa confisca, e rinvia sul punto al Tribunale di Ascoli Piceno. Così deciso in data 8 novembre 2023 Il ConsigliAr eptensore Il Presidente
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale AL IM, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Alessandro Angelozzi, che ha concluso chiedendo la determinazione della somma da confiscare nella misura da ultimo quantificata dall'INPS RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/01/2023, il G.u.p. del Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato a NI WA, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena ritenuta Penale Sent. Sez. 3 Num. 51568 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 08/11/2023 di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 7 d.l. n. 4 del 2019 e 316-ter cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato, ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, l'Avvocato Generale presso questa Suprema Corte sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla mancata statuizione sulla confisca, richiamando una recente pronuncia su caso analogo. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del NI rappresenta che vi era stata richiesta all'INPS di rateizzazione della somma richiesta da detto ente a titolo di restituzione di quanto percepito, e sollecita eventualmente l'applicazione della confisca nel diverso e minore importo da ultimo quantificato in sede amministrativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Deve invero darsi seguito ai principi recentemente affermati in una identica fattispecie da una sentenza di questa Sezione, espressamente richiamata nella requisitoria scritta del Procuratore Generale (cfr. Sez. 3, n. 32119 del 06/04/2023, Porta), che ha per un verso affermato l'ammissibilità del ricorso, avente ad oggetto la mancata applicazione della confisca, ovvero un aspetto estraneo all'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez. U, n. 21368 del 26/09/20219, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03, secondo cui «la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.»). Per altro verso, si è ulteriormente osservato che «la confisca di cui si denuncia l'omessa applicazione doveva e deve essere obbligatoriamente disposta, sia in forma diretta, sia per equivalente. Invero, per tutti i reati di cui agli artt. da 314 a 320 cod. pen., e quindi anche in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., posto a base della sentenza impugnata, l'art. 322-ter cod. pen. prevede che sia «sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, 2 la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 3. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione riguardante l'omessa confisca, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno. Il Giudice del rinvio provvederà a disporre la confisca in via diretta, nonché, ove questa non sia possibile, per equivalente, previa determinazione dell'esatto importo del prezzo e del profitto del reato: determinazione che dovrà evidentemente tener conto di quanto già dedotto dalla difesa in ordine al parziale versamento già effettuato, e alle eventuali ulteriori somme corrisposte anche a seguito dell'accoglimento della richiesta di rateizzazione formulata dal NI.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione riguardante la omessa confisca, e rinvia sul punto al Tribunale di Ascoli Piceno. Così deciso in data 8 novembre 2023 Il ConsigliAr eptensore Il Presidente