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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11918 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI EN nato il [...] a [...] nato il [...] ad [...] nato 116/11/1968 ad ADRANO avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'Avvocato VIRGILIO DI MEO che, in sostituzione dell'Avvocato EF TE e nell'interesse di SA EN, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PIETRO SCARVAGLIERI che, nell'interesse di SI EN e EL AT, ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. IS CE, SE SA e SA CE impugnano la sentenza in data 10/06/2021 della Corte di appello di Catania, che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha confermato la sentenza in data 29.12.2011 del Tribunale di Catania, che aveva condannato tutti e tre per il reato di cui all'art. 74. D.P.P. n. :309 del 1990 e il solo SE anche per il reato di cui all'art. 73 dello stesso d.P.R.. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11918 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 06/07/2022 Deducono: 2. IS CE. 2.1. "Violazione ex art. 606 lett. B) c.p.p. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, nonché violazione ex art. 606 lett. E) c.p.p. per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 546 lett. e), c.p.p.". 2.1.1. Secondo il ricorrente la Corte di appello non ha rispettato i dettami imposti dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, che imponeva la verifica della sussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. A tale riguardo, sostiene che la Corte di appello è incorsa in error in procedendo là dove ha ritenuto di non dover motivare quanto all'esistenza dell'associazione per delinquere di che trattasi in ragione dell'acquisizione della sentenza definitiva che si era già espressa in tal senso verso gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato. Secondo la difesa, la Corte di appello -così opinando- non ha considerato il principio di autonomia dei separati giudizi e «non tenendo conto di come le prove non siano più da ritenere i brogliacci, ma le trascrizioni intervenute -e solo quelle- in conseguenza dell'eseguita perizia». Deduce, quindi, che così facendo la Corte di appello ha eluso l'obbligo di conformarsi ai dettami della sentenza di annullamento della Corte di cassazione. 2.1.2. Il ricorrente sostiene -poi- che la condanna definitiva riportata quale corriere della droga commesso con il viaggio in Calabria del 22.04.2006 non è idonea a dimostrare la partecipazione di IS all'associazione per delinquere, per come ritenuto dalla Corte di appello;
che a tale proposito non sono utili le telefonate valorizzate dalla Corte di appello, che «si ostina a valutare i brogliacci delle eseguite intercettazioni», così pervenendo a «una lettura distorta del contenuto di quegli scarni dialoghi, che verranno letti in maniera orientata rispetto alla ipotesi di accusa». Ribadisce, quindi, che «mancato l'adeguamento alla sollecitazione venuta dal precedente intervento di Codesta Corte, tanto con riferimento alla sussistenza del reato associativo, quanto in ordine alla pretesa partecipazione dell'imputato alla stessa» 2.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), e/o lett. E), c.p.p., in relazione all'art. 62-bis, cod.pen.". In questo caso il ricorrente denuncia l'omessa motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche e sostiene che a tal fine non è sufficiente rilevare l'assenza di elementi positivi e la presenza di precederti penali. Secondo il ricorrente andavano valutati il breve lasso temporale in cui l'imputato era stato coinvolto nel reato e la marginalità del ruolo assunto;
aggiunge che la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui erano 2 state riconosciute le circostanze attenuanti generiche ad altri coimputati, pur gravati da precedenti penali e con il ruolo meno marginale di IS, come SA (giudicato in dibattimento), Di AN TO e DO AN (giudicati con rito abbreviato). 3. SA CE. 3.1. "Violazione ex art. 606 lett. B) c.p.p. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, nonché violazione ex art. 606 lett. E) c.p.p. per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 546 lett. e), c.p.p.". 3.1.1. Il ricorrente, in primo luogo, muove la medesima censura sintetizzata al § 2.1.1, alla cui lettura si rimanda. 3.1.2. Sostiene, dunque, che la Corte di appello non ha preso in considerazione le censure mosse in relazione alla conversazione del 24.03.2006, non fatta oggetto di perizia trascrittiva, così essa doveva ritenersi inutilizzabile se non inesistente. Aggiunge che il contenuto dei dialoghi intercettati non è idoneo a provare la partecipazione all'associazione per delinquere, potendosi al più configurare un favoreggiamento;
che la Corte non spiega in cosa sarebbe consistita l'assistenza legale in favore del correo;
che nella sentenza impugnata si ritiene illegittimamente che sia possibile ricavare elementi a carico di SA dalla precedente sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, visto che non viene spiegato il ruolo assunto dal ricorrente nella vicenda;
che il ruolo di corriere non era univocamente conducente nel senso della partecipazione all'associazione per delinquere. Viene in definitiva denunciato il mancato adeguamento ai dettami della sentenza rescindente. 3.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), e/o lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 99, cod.pen.". Si denuncia l'omessa motivazione sulle doglianze esposte in punto di recidiva, che si assume presunta dalla Corte di appello in dispregio dei principi enunciati in materia dalla Corte di cassazione. 4. SE SA. 4.1. "Violazione ex art. 606 lett. B) c.p.p. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, nonché violazione ex art. 606 lett. E) c.p.p. per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 546 lett:. e), c.p.p.". 4.1.1. Il ricorrente, in primo luogo, muove la medesima censura sintetizzata al § 2.1.1, alla cui lettura si rimanda. 4.1.2. Sostiene, dunque, che la Corte d'i appello non ha letto correttamente le emergenze probatorie e non ha preso in considerazione le censure mosse in relazione al significato della conversazione n. 2511 del giorno 01.02.2006, in 3 quanto considerata solo per come descritta nei brogliacci, senza tenere conto della versione resa in sede di perizia, che deve essere l'unica fonte di prova su cui ancorare il proprio giudizio, là dove nella sentenza impugnata si continua a fare riferimento ai brogliacci delle conversazioni e non alle loro trascrizioni. Aggiunge che i rapporti con Di RO e La AR non sono significativi dell'appartenenza al sodalizio criminoso, visto che nessuna condanna è intervenuta nei loro riguardi. 4.1.3. In relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, il ricorrente assume che la Corte di appello non ha dato risposta ai motivi di appello, là dove si evidenziava che era stata pronunciata una sentenza di assoluzione per i coimputati che avevano optato per il rito abbreviato, dove era stata evidenziata la genericità della contestazione. Aggiunge che anche IS e SA non sono stati destinatari di alcuna condanna, ancorchè contemplati nella stessa imputazione. Il ricorrente denuncia -in definitiva- il mancato adeguamento alle sollecitazioni provenienti dalla sentenza di annullamento, sia in relazione alla sussistenza dell'associazione per delinquere„ sia in relazione alla partecipazione di SE al sodalizio. 4.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), e/o lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 62-bis, cod.pen.". In questo caso denuncia l'omessa motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche e si sostiene che a tal fine non è sufficiente rilevare l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali. Segnala che a tale riguardo «si era precisato che la quasi autonomia, i rapporti con soggetti estranei alla presunta associazione (La AR e Di RO), rappresentavano delle circostanze in forza delle quali propendere per l'accoglimento della avanzata, anche tenuto conto della risalenza dei precedenti». Aggiunge che la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche ad altri coimputati, pur gravati da precedenti penali e con il ruolo meno marginale di IS, come SA (giudicato in dibattimento), Di AN TO e DP AN (giudicati con rito abbreviato). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso -comune a tutti e tre i ricorrenti- è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. La manifesta infondatezza attiene, anzitutto, alla denuncia di violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen., in quanto il giudice del rinvio, con la sentenza oggi impugnata, si è uniformata alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, esplorando il tema della sussistenza dell'associazione 4 per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 1.2. Nel farlo -e in ciò discende l'ulteriore ragione di manifesta infondatezza- ha -legittimamente- fatto ricorso al principio di diritto secondo il quale "la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi'. (Sez. 2, Sentenza n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517 - 01). 1.3. Manifestamente infondata, ancora, anche l'ulteriore Dbiezione, secondo cui la sentenza acquisita è stata resa in sede di giudizio abbreviato, dove vengono applicati canoni di utilizzabilità e valutazione della prova diversi rispetto a quelli del giudizio dibattimentale. La manifesta infondatezza emerge ove si richiami il principio di diritto, secondo il quale "in tema di valutazione della prova, nel giudizio dibattimentale è utilizzabile come "fatto notorio", ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., l'accertamento dell'esistenza e del radicamento territoriale di un'associazione mafiosa, contenuto in una decisione irrevocabile, emessa all'esito di giudizio abbreviato, nel caso in cui il sodalizio criminale oggetto di prova coincide, nei profili strutturali, temporali e finalistici, con quello ritenuto esistente e il patrimonio probatorio e valutativo, fatte salve le peculiarità delle regole di acquisizione dibattimentale, è pressochè identico in entrambi i procedimenti." t (Sez. F - , Sentenza n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753 - 01). Tali requisiti sono presenti nel caso in esame, trattandosi dello stesso procedimento e della medesima associazione. Da qui la legittima acquisizione della sentenza definitiva pronunciata nel giudizio abbreviato e la sua utilizzazione al fine della ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere. 2. Nel resto i ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in una lettura delle emergenze istruttorie alternativa e antagonista a quella de della Corte di appello che, una volta assodata l'esistenza dell'associazione, ha indicato gli elementi a carico di ciascun imputato, quanto alla loro partecipazione. In particolare: - Per IS ha osservato che la pizzeria "Flash - Pizza", da lui gestita e di proprietà dei cugini Di AN, è risultata essere la base logistica dell'associazione, per come documentato dalle videoregistrazioni e dalle costante frequentazione degli altri associati oltre che per essere stata utilizzata per la 5 consegna della droga e per la preparazione utilizzata da Bisicc:hia per il trasporto della droga;
che IS ha svolto il ruolo di corriere nel viaggio in calabria del 22/04/2006, dove -grazie alle intercettazioni- veniva arrestato nella flagranza del reato (e condannato con sentenza definitiva); che il viaggio in Calabria costituiva solo uno dei modi con cui si manifestava la partecipazione di IA al sodalizio, il cui stabile contributo emergeva dal tenore delle conversazioni che precedevano quel viaggio;
che lo stesso viaggio non poteva considerarsi estemporaneo, ma diretta espressione del programma associativo, programmato di concerto con gli altri sodali;
che risultava significativo anche l'ulteriore viaggio in traghetto del 6 aprile 2006, con il significativo contenuto di tutte le conversazioni intercettate in quell'occasione; che l'intrareità di IA emergeva anche da quantitativo di drogai che -per il suo valore- non era ragionevole affidare a un soggetto che non fosse partecipe dell'associazione; che convergevano nel senso della sua stabile partecipazione le continue interlocuzioni con gli altri sodali e l'utilizzo di un linguaggio criptico convenzionale;
che erano illuminanti le dichiarazioni di Di AN che, dopo l'arresto di IS, disponeva il pagamento di 100 euro settimanali in suo favore, oltre che il pagamento delle spese legali. - per SE ha, anzitutto, spiegato le ragioni della irrilevanza della brevità del tempo di osservazione che -invero- lasciava dedurre la più ampia portata della sua condotta, in presenza di conversazioni ampiamente sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità per entrambi i reati contestati. Ha, quindi, osservato che come fossero emersi "nutriti" colloqui con numerosi appartenenti al sodalizio, che frequentava presso la pizzeria "Flash-Pizza"; che dalle conversazioni si evinceva che SE eseguiva gli ordini di Di AN-; che la sua intraneità si ricavava anche dal linguaggio criptico convenzionale usato nelle varie conversazioni;
che la sua stabile attività di spaccio si ricavava dalle numerose telefonate ricevute da due acquirenti (La ER TO detto UR e Di RO TO). Le dichiarazioni di questi ultimi, in particolare, vengono valorizzate dalla Corte anche ai fini dell'affermazione di responsabilità del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. - Per SA ha premesso che l'errore rilevato in relazione alla conversazione n. 1969 dell'11/06/2006 non incide sul complessivo risultato probatorio, da cui emerge la stabile partecipazione di SA al sodalizio, in quanto coinvolto in attività di approvvigionamento della droga presso i fornitori calabresi e per l'affectio emergente dal contenuto delle numerose conversazioni intercettate, dal linguaggio criptico convenzionale quivi utilizzati, oltre che dagli accordi e dalle comunicazioni con gli altri sodali. 6 Nell'enucleare gli elementi a carico degli imputati, inoltre, la Corte di appello ha dato risposta a tutti i rilievi contenuti nei rispettivi atti di gravame, esplicitando le ragioni della loro infondatezza. 2.1. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria ciò, i motivi di ricorso in esame si risolvono in un'analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende la* loro inammissibilità, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, SS e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2.2. A ciò si aggiunga che le argomentazioni spese nelle odierne impugnazioni sono per lo più reiterative dei medesimi rilievi di merito esposti con il gravame, così configurandosi un'ulteriore ragione di inammissibilità. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2", n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2.3. Infine, va rilevato -per come evidenziato dalla Corte di appello- come le impugnazioni si concentrino su singoli aspetti della motivazione, che vengono distolti dall'intero apparato argomentativo cui essi sono collocati, così che i motivi di impugnazione siccome sopra enucleati sfuggono con un reale confronto con la motivazione complessivamente, inscindibilmente e unitariamente considerata. Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, 7 /9/- Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.4. Infine, va rilevata un'ulteriore causa di inammissibilità dei motivi, che si mostra in stretta correlazione con il difetto di specificità ora evidenziato. I ricorrenti, infatti, denunciano diffusamente l'inutili2:zabilità di singoli elementi o di singole circostanze, senza tuttavia esplicitare quale impatto demolitorio avrebbe sul risultato finale del giudizio l'espunzione dell'elemento o della circostanza in questione dal complessivo compendio probatorio. Va ricordato, allora, che "nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, Sentenza n. 7936 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01). 3. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, poi, il motivo proposto da IS e SE è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha negato le circostanze attenuanti generiche rilevando l'assenza di elementi positivamente valutabili e che risultavano comunque ostativi i precedenti penali dei due imputati, in ciò facendo legittima applicazione dell'assolutamente consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3 - , Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 28159C - 01). Le circostanze che la difesa ritiene utili ai fini del ric:onoscimento delle attenuanti in questione -ivi compreso il loro riconoscimente in favore di altri coimputati- si risolvono in pure considerazioni di merito antagoniste a quelle dei giudici di merito, che -in quanto tali- non sono scrutinabili in sede di legittimità. 4. Il vizio di omessa motivazione denunciato da SA in relazione alla recidiva è manifestamente infondato. A tale riguardo, infatti, la Corte di appello ha evidenziato la genericità del motivo e ha ritenuto che il reato fosse manifestazione di una maggiore pericolosità avendo riguardo ai numerosi precedenti penali, anche specifici così che "risulta avere svolto una carriera criminale senza alcuna sostanziale soluzione di continuità". 8 L'eccezione difensiva di omessa motivazione si mostra, perciò, manifestamente infondata. 5. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanra dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'Avvocato VIRGILIO DI MEO che, in sostituzione dell'Avvocato EF TE e nell'interesse di SA EN, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PIETRO SCARVAGLIERI che, nell'interesse di SI EN e EL AT, ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. IS CE, SE SA e SA CE impugnano la sentenza in data 10/06/2021 della Corte di appello di Catania, che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha confermato la sentenza in data 29.12.2011 del Tribunale di Catania, che aveva condannato tutti e tre per il reato di cui all'art. 74. D.P.P. n. :309 del 1990 e il solo SE anche per il reato di cui all'art. 73 dello stesso d.P.R.. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11918 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 06/07/2022 Deducono: 2. IS CE. 2.1. "Violazione ex art. 606 lett. B) c.p.p. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, nonché violazione ex art. 606 lett. E) c.p.p. per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 546 lett. e), c.p.p.". 2.1.1. Secondo il ricorrente la Corte di appello non ha rispettato i dettami imposti dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, che imponeva la verifica della sussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. A tale riguardo, sostiene che la Corte di appello è incorsa in error in procedendo là dove ha ritenuto di non dover motivare quanto all'esistenza dell'associazione per delinquere di che trattasi in ragione dell'acquisizione della sentenza definitiva che si era già espressa in tal senso verso gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato. Secondo la difesa, la Corte di appello -così opinando- non ha considerato il principio di autonomia dei separati giudizi e «non tenendo conto di come le prove non siano più da ritenere i brogliacci, ma le trascrizioni intervenute -e solo quelle- in conseguenza dell'eseguita perizia». Deduce, quindi, che così facendo la Corte di appello ha eluso l'obbligo di conformarsi ai dettami della sentenza di annullamento della Corte di cassazione. 2.1.2. Il ricorrente sostiene -poi- che la condanna definitiva riportata quale corriere della droga commesso con il viaggio in Calabria del 22.04.2006 non è idonea a dimostrare la partecipazione di IS all'associazione per delinquere, per come ritenuto dalla Corte di appello;
che a tale proposito non sono utili le telefonate valorizzate dalla Corte di appello, che «si ostina a valutare i brogliacci delle eseguite intercettazioni», così pervenendo a «una lettura distorta del contenuto di quegli scarni dialoghi, che verranno letti in maniera orientata rispetto alla ipotesi di accusa». Ribadisce, quindi, che «mancato l'adeguamento alla sollecitazione venuta dal precedente intervento di Codesta Corte, tanto con riferimento alla sussistenza del reato associativo, quanto in ordine alla pretesa partecipazione dell'imputato alla stessa» 2.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), e/o lett. E), c.p.p., in relazione all'art. 62-bis, cod.pen.". In questo caso il ricorrente denuncia l'omessa motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche e sostiene che a tal fine non è sufficiente rilevare l'assenza di elementi positivi e la presenza di precederti penali. Secondo il ricorrente andavano valutati il breve lasso temporale in cui l'imputato era stato coinvolto nel reato e la marginalità del ruolo assunto;
aggiunge che la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui erano 2 state riconosciute le circostanze attenuanti generiche ad altri coimputati, pur gravati da precedenti penali e con il ruolo meno marginale di IS, come SA (giudicato in dibattimento), Di AN TO e DO AN (giudicati con rito abbreviato). 3. SA CE. 3.1. "Violazione ex art. 606 lett. B) c.p.p. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, nonché violazione ex art. 606 lett. E) c.p.p. per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 546 lett. e), c.p.p.". 3.1.1. Il ricorrente, in primo luogo, muove la medesima censura sintetizzata al § 2.1.1, alla cui lettura si rimanda. 3.1.2. Sostiene, dunque, che la Corte di appello non ha preso in considerazione le censure mosse in relazione alla conversazione del 24.03.2006, non fatta oggetto di perizia trascrittiva, così essa doveva ritenersi inutilizzabile se non inesistente. Aggiunge che il contenuto dei dialoghi intercettati non è idoneo a provare la partecipazione all'associazione per delinquere, potendosi al più configurare un favoreggiamento;
che la Corte non spiega in cosa sarebbe consistita l'assistenza legale in favore del correo;
che nella sentenza impugnata si ritiene illegittimamente che sia possibile ricavare elementi a carico di SA dalla precedente sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, visto che non viene spiegato il ruolo assunto dal ricorrente nella vicenda;
che il ruolo di corriere non era univocamente conducente nel senso della partecipazione all'associazione per delinquere. Viene in definitiva denunciato il mancato adeguamento ai dettami della sentenza rescindente. 3.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), e/o lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 99, cod.pen.". Si denuncia l'omessa motivazione sulle doglianze esposte in punto di recidiva, che si assume presunta dalla Corte di appello in dispregio dei principi enunciati in materia dalla Corte di cassazione. 4. SE SA. 4.1. "Violazione ex art. 606 lett. B) c.p.p. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, nonché violazione ex art. 606 lett. E) c.p.p. per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 546 lett:. e), c.p.p.". 4.1.1. Il ricorrente, in primo luogo, muove la medesima censura sintetizzata al § 2.1.1, alla cui lettura si rimanda. 4.1.2. Sostiene, dunque, che la Corte d'i appello non ha letto correttamente le emergenze probatorie e non ha preso in considerazione le censure mosse in relazione al significato della conversazione n. 2511 del giorno 01.02.2006, in 3 quanto considerata solo per come descritta nei brogliacci, senza tenere conto della versione resa in sede di perizia, che deve essere l'unica fonte di prova su cui ancorare il proprio giudizio, là dove nella sentenza impugnata si continua a fare riferimento ai brogliacci delle conversazioni e non alle loro trascrizioni. Aggiunge che i rapporti con Di RO e La AR non sono significativi dell'appartenenza al sodalizio criminoso, visto che nessuna condanna è intervenuta nei loro riguardi. 4.1.3. In relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, il ricorrente assume che la Corte di appello non ha dato risposta ai motivi di appello, là dove si evidenziava che era stata pronunciata una sentenza di assoluzione per i coimputati che avevano optato per il rito abbreviato, dove era stata evidenziata la genericità della contestazione. Aggiunge che anche IS e SA non sono stati destinatari di alcuna condanna, ancorchè contemplati nella stessa imputazione. Il ricorrente denuncia -in definitiva- il mancato adeguamento alle sollecitazioni provenienti dalla sentenza di annullamento, sia in relazione alla sussistenza dell'associazione per delinquere„ sia in relazione alla partecipazione di SE al sodalizio. 4.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), e/o lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 62-bis, cod.pen.". In questo caso denuncia l'omessa motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche e si sostiene che a tal fine non è sufficiente rilevare l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali. Segnala che a tale riguardo «si era precisato che la quasi autonomia, i rapporti con soggetti estranei alla presunta associazione (La AR e Di RO), rappresentavano delle circostanze in forza delle quali propendere per l'accoglimento della avanzata, anche tenuto conto della risalenza dei precedenti». Aggiunge che la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche ad altri coimputati, pur gravati da precedenti penali e con il ruolo meno marginale di IS, come SA (giudicato in dibattimento), Di AN TO e DP AN (giudicati con rito abbreviato). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso -comune a tutti e tre i ricorrenti- è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. La manifesta infondatezza attiene, anzitutto, alla denuncia di violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen., in quanto il giudice del rinvio, con la sentenza oggi impugnata, si è uniformata alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, esplorando il tema della sussistenza dell'associazione 4 per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 1.2. Nel farlo -e in ciò discende l'ulteriore ragione di manifesta infondatezza- ha -legittimamente- fatto ricorso al principio di diritto secondo il quale "la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi'. (Sez. 2, Sentenza n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517 - 01). 1.3. Manifestamente infondata, ancora, anche l'ulteriore Dbiezione, secondo cui la sentenza acquisita è stata resa in sede di giudizio abbreviato, dove vengono applicati canoni di utilizzabilità e valutazione della prova diversi rispetto a quelli del giudizio dibattimentale. La manifesta infondatezza emerge ove si richiami il principio di diritto, secondo il quale "in tema di valutazione della prova, nel giudizio dibattimentale è utilizzabile come "fatto notorio", ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., l'accertamento dell'esistenza e del radicamento territoriale di un'associazione mafiosa, contenuto in una decisione irrevocabile, emessa all'esito di giudizio abbreviato, nel caso in cui il sodalizio criminale oggetto di prova coincide, nei profili strutturali, temporali e finalistici, con quello ritenuto esistente e il patrimonio probatorio e valutativo, fatte salve le peculiarità delle regole di acquisizione dibattimentale, è pressochè identico in entrambi i procedimenti." t (Sez. F - , Sentenza n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753 - 01). Tali requisiti sono presenti nel caso in esame, trattandosi dello stesso procedimento e della medesima associazione. Da qui la legittima acquisizione della sentenza definitiva pronunciata nel giudizio abbreviato e la sua utilizzazione al fine della ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere. 2. Nel resto i ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in una lettura delle emergenze istruttorie alternativa e antagonista a quella de della Corte di appello che, una volta assodata l'esistenza dell'associazione, ha indicato gli elementi a carico di ciascun imputato, quanto alla loro partecipazione. In particolare: - Per IS ha osservato che la pizzeria "Flash - Pizza", da lui gestita e di proprietà dei cugini Di AN, è risultata essere la base logistica dell'associazione, per come documentato dalle videoregistrazioni e dalle costante frequentazione degli altri associati oltre che per essere stata utilizzata per la 5 consegna della droga e per la preparazione utilizzata da Bisicc:hia per il trasporto della droga;
che IS ha svolto il ruolo di corriere nel viaggio in calabria del 22/04/2006, dove -grazie alle intercettazioni- veniva arrestato nella flagranza del reato (e condannato con sentenza definitiva); che il viaggio in Calabria costituiva solo uno dei modi con cui si manifestava la partecipazione di IA al sodalizio, il cui stabile contributo emergeva dal tenore delle conversazioni che precedevano quel viaggio;
che lo stesso viaggio non poteva considerarsi estemporaneo, ma diretta espressione del programma associativo, programmato di concerto con gli altri sodali;
che risultava significativo anche l'ulteriore viaggio in traghetto del 6 aprile 2006, con il significativo contenuto di tutte le conversazioni intercettate in quell'occasione; che l'intrareità di IA emergeva anche da quantitativo di drogai che -per il suo valore- non era ragionevole affidare a un soggetto che non fosse partecipe dell'associazione; che convergevano nel senso della sua stabile partecipazione le continue interlocuzioni con gli altri sodali e l'utilizzo di un linguaggio criptico convenzionale;
che erano illuminanti le dichiarazioni di Di AN che, dopo l'arresto di IS, disponeva il pagamento di 100 euro settimanali in suo favore, oltre che il pagamento delle spese legali. - per SE ha, anzitutto, spiegato le ragioni della irrilevanza della brevità del tempo di osservazione che -invero- lasciava dedurre la più ampia portata della sua condotta, in presenza di conversazioni ampiamente sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità per entrambi i reati contestati. Ha, quindi, osservato che come fossero emersi "nutriti" colloqui con numerosi appartenenti al sodalizio, che frequentava presso la pizzeria "Flash-Pizza"; che dalle conversazioni si evinceva che SE eseguiva gli ordini di Di AN-; che la sua intraneità si ricavava anche dal linguaggio criptico convenzionale usato nelle varie conversazioni;
che la sua stabile attività di spaccio si ricavava dalle numerose telefonate ricevute da due acquirenti (La ER TO detto UR e Di RO TO). Le dichiarazioni di questi ultimi, in particolare, vengono valorizzate dalla Corte anche ai fini dell'affermazione di responsabilità del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. - Per SA ha premesso che l'errore rilevato in relazione alla conversazione n. 1969 dell'11/06/2006 non incide sul complessivo risultato probatorio, da cui emerge la stabile partecipazione di SA al sodalizio, in quanto coinvolto in attività di approvvigionamento della droga presso i fornitori calabresi e per l'affectio emergente dal contenuto delle numerose conversazioni intercettate, dal linguaggio criptico convenzionale quivi utilizzati, oltre che dagli accordi e dalle comunicazioni con gli altri sodali. 6 Nell'enucleare gli elementi a carico degli imputati, inoltre, la Corte di appello ha dato risposta a tutti i rilievi contenuti nei rispettivi atti di gravame, esplicitando le ragioni della loro infondatezza. 2.1. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria ciò, i motivi di ricorso in esame si risolvono in un'analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende la* loro inammissibilità, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, SS e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2.2. A ciò si aggiunga che le argomentazioni spese nelle odierne impugnazioni sono per lo più reiterative dei medesimi rilievi di merito esposti con il gravame, così configurandosi un'ulteriore ragione di inammissibilità. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2", n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2.3. Infine, va rilevato -per come evidenziato dalla Corte di appello- come le impugnazioni si concentrino su singoli aspetti della motivazione, che vengono distolti dall'intero apparato argomentativo cui essi sono collocati, così che i motivi di impugnazione siccome sopra enucleati sfuggono con un reale confronto con la motivazione complessivamente, inscindibilmente e unitariamente considerata. Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, 7 /9/- Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.4. Infine, va rilevata un'ulteriore causa di inammissibilità dei motivi, che si mostra in stretta correlazione con il difetto di specificità ora evidenziato. I ricorrenti, infatti, denunciano diffusamente l'inutili2:zabilità di singoli elementi o di singole circostanze, senza tuttavia esplicitare quale impatto demolitorio avrebbe sul risultato finale del giudizio l'espunzione dell'elemento o della circostanza in questione dal complessivo compendio probatorio. Va ricordato, allora, che "nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, Sentenza n. 7936 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01). 3. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, poi, il motivo proposto da IS e SE è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha negato le circostanze attenuanti generiche rilevando l'assenza di elementi positivamente valutabili e che risultavano comunque ostativi i precedenti penali dei due imputati, in ciò facendo legittima applicazione dell'assolutamente consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3 - , Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 28159C - 01). Le circostanze che la difesa ritiene utili ai fini del ric:onoscimento delle attenuanti in questione -ivi compreso il loro riconoscimente in favore di altri coimputati- si risolvono in pure considerazioni di merito antagoniste a quelle dei giudici di merito, che -in quanto tali- non sono scrutinabili in sede di legittimità. 4. Il vizio di omessa motivazione denunciato da SA in relazione alla recidiva è manifestamente infondato. A tale riguardo, infatti, la Corte di appello ha evidenziato la genericità del motivo e ha ritenuto che il reato fosse manifestazione di una maggiore pericolosità avendo riguardo ai numerosi precedenti penali, anche specifici così che "risulta avere svolto una carriera criminale senza alcuna sostanziale soluzione di continuità". 8 L'eccezione difensiva di omessa motivazione si mostra, perciò, manifestamente infondata. 5. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanra dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente