Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 314 comma primo, cod. proc. pen., anche in ipotesi di archiviazione per impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio (giusta la previsione dell'art. 125 delle disposizioni attuazione al codice di rito), e dunque anche indipendentemente dall'accertamento, imposto dal comma secondo dell'art. 314, circa l'illegittimità del provvedimento cautelare (la Corte ha peraltro precisato che va verificato se l'archiviazione è "di merito" o "processuale", solo in tale ultimo caso dovendosi applicare il citato comma secondo dell'art. 314).
Commentario • 1
- 1. Ingiusta detenzione estradizionale, quale colpa? (Cass. 2678/09)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 12/01/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 8
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 031652/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MU RI, N. IL 29/01/1975;
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (resistente);
avverso ORDINANZA del 08/03/2004 CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO GHERARDO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza dell'8 marzo 2004 la Corte d'appello di Genova ha respinto l'istanza di RI Di MU diretta ad ottenere riparazione per ingiusta detenzione. L'ordinanza è motivata con un duplice ordine di considerazioni. Da una parte il fatto che il procedimento si sia concluso con archiviazione per impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio impedisce l'accoglimento della domanda perché non è intervenuto alcun provvedimento definitivo che abbia riconosciuto l'illegittimità della detenzione (richiama in proposito l'ordinanza impugnata le massime Rv 206298 e 212478 di questa Corte). Dall'altra parte il Di MU avrebbe per colpa grave cooperato a determinare la custodia. Ritenuta accertata la materialità del reato, la Corte addebita all'istante che, pur essendo evidenti le menomazioni psichiche della persona offesa, si sia ciò nonostante congiunto con lei senza precedentemente accertarsi (e in ciò consisterebbe la colpa grave) delle condizioni psichiche della medesima. Due sono i motivi di ricorso.
La Corte d'appello:
- avrebbe erroneamente applicato l'art. 314 c.p.p. perché la formula di archiviazione non preclude l'accertamento dell'ingiustizia della detenzione;
- avrebbe inoltre equivocato nel verificare la sussistenza della colpa grave, valutandola con riferimento al fatto-reato e non alle cause della custodia cautelare, e cioè ai motivi che la determinarono.
Si è costituita l'avvocatura dello Stato per il Ministero dell'economia chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Non erra il ricorrente nell'esporre il primo motivo. Infatti, quanto alla prima ragione di rigetto della richiesta, deve convenirsi che i provvedimenti citati dall'ordinanza impugnata affermano complessivamente che solo quando l'archiviazione è stata disposta nei casi previsti dall'art. 314 c.p.p., comma 1, non è necessaria una verifica della ingiustizia della detenzione, ma non può condividersi l'apodittica, e implicita, osservazione dei giudici d'appello secondo i quali l'archiviazione per impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio rientra - nel caso concreto - nella previsione del comma 2 dello stesso articolo e piuttosto che in quella di cui al comma 1. La formula usata dall'art. 125 disp. att. c.p.p., pare essere quella da usarsi - nella fase procedimentale -
nelle situazioni probatorie in cui - nella fase processuale - deve essere adottata la formula prevista dell'art. 530 c.p.p., comma 2, in tale situazione è riconosciuto - in presenza delle ulteriori condizioni legittimanti - il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione (Cass., 4^, n. 22924 del 30/03/2004, Rv. 228791: "il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita spetta a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile di assoluzione con una delle formule indicate nella prima parte dell'art. 314 cod. proc. pen. e a tal riguardo non ha rilievo se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova, se cioè l'assoluzione sia stata pronunziata ai sensi del primo o dell'art. 530 cod. proc. pen., comma 2"). Non si individuano disposizioni che consentano o impongano un trattamento diverso delle due situazioni, visto tra l'altro il tenore letterale dell'art. 314 c.p.p., comma 3. In conseguenza deve ritenersi che la formula in sè
non è preclusiva al diritto all'indennizzo. Andrà semmai verificato se nel caso concreto la formula sottintenda una archiviazione "processuale" piuttosto che una archiviazione "di merito", escludendosi nel solo secondo caso la necessità di una pronuncia irrevocabile sulla ingiustizia della detenzione.
E non erra nel rilevare l'erronea applicazione della legge nel valutare la sussistenza della colpa grave da parte della Corte d'appello denunciata nel secondo motivo. La custodia cautelare, secondo l'ordinanza impugnata, è stata emessa in base alle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri elencati dalla Corte. Secondo quanto riportato dalla stessa ordinanza impugnata, la responsabilità del ricorrente è stata esclusa nel merito perché le dichiarazioni della parte lesa non potevano "assumere un valore determinante ai fini dell'accertamento di eventuali singole responsabilità penali, attesa la sovrapposizione e la confusione tra i diversi episodi dalla medesima operata e la tendenza ad amplificare quanto accadutole, conseguenti alle sue precarie condizioni psichiche", il che equivale a dire che non è risultata dimostrata la commissione del fatto da parte del Di MU. La circostanza non può essere valutata nuovamente - e diversamente - nel giudizio relativo alla richiesta d'indennizzo. E mancando la prova della condotta non può procedersi alla valutazione se la stessa sia stata o meno gravemente colposa.
L'ordinanza impugnata va quindi annullata, con rinvio anche riguardo alla decisione sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Genova, alla quale rimette anche la decisione in ordine alle spese delle parti sostenute in questo grado del giudizio. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006