Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2013, n. 15113
CASS
Sentenza 20 settembre 2013

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Integra la contravvenzione prevista dall'art. 5 lett. a) della legge 30 aprile 1962, n. 283, la produzione di latticini mediante l'utilizzo di latte in polvere di qualsiasi tipo. (Fattispecie in tema di ricotta realizzata con siero di polvere di latte).

Configura il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine il commercio di prodotti caseari indicati come "freschi" ma realizzati mediante l'utilizzo di ingredienti industriali prelavorati, posto che il concetto di "freschezza" di un alimento ha attinenza non solo a dati quali la temperatura o la preparazione al momento, ma anche agli ingredienti adoperati ed ai cicli di lavorazione, e che il concetto di "genuinità" di un prodotto si determina anche in relazione ai suoi elementi costitutivi in quanto alieni da ogni riferimento a componenti artificiali o comunque non naturali. (Fattispecie in tema di ricotta prodotta con siero di latte in polvere).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2013, n. 15113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15113
Data del deposito : 20 settembre 2013

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