Sentenza 20 settembre 2013
Massime • 2
Integra la contravvenzione prevista dall'art. 5 lett. a) della legge 30 aprile 1962, n. 283, la produzione di latticini mediante l'utilizzo di latte in polvere di qualsiasi tipo. (Fattispecie in tema di ricotta realizzata con siero di polvere di latte).
Configura il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine il commercio di prodotti caseari indicati come "freschi" ma realizzati mediante l'utilizzo di ingredienti industriali prelavorati, posto che il concetto di "freschezza" di un alimento ha attinenza non solo a dati quali la temperatura o la preparazione al momento, ma anche agli ingredienti adoperati ed ai cicli di lavorazione, e che il concetto di "genuinità" di un prodotto si determina anche in relazione ai suoi elementi costitutivi in quanto alieni da ogni riferimento a componenti artificiali o comunque non naturali. (Fattispecie in tema di ricotta prodotta con siero di latte in polvere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2013, n. 15113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15113 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 20/09/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1753
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 20156/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;
nei confronti di:
RE LA N. IL 23/05/1968;
avverso l'ordinanza n. 88/2013 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 03/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO RENATO;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico. RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 3 aprile 2013 il Tribunale di Palermo - Sezione Riesame -accoglieva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di RE OL (soggetto indagato per i reati di cui all'art. 516 c.p., e della L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a)) avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Termini Imerese ed avente per oggetto il sequestro di n. 26 sacchi di siero di latte in polvere asseritamente adoperato per la produzione di ricotta.
1.2 Osservava il Tribunale che nel caso di specie non era configurabile il fumus criminis stante la piena legittimità dell'uso di latte in polvere nella produzione della ricotta e rilevava che nel caso di specie doveva trovare applicazione il disposto di cui al D.P.R. n. 54 del 1997, art. 2, punto 1, lett. b), in ordine alla lecita utilizzazione di proteine in polvere derivate dal latte e 7 punto 2 del D.Lgs. n. 109 del 1992, lett. c), disciplinante l'indicazione nelle etichette dei prodotti alimentari, non obbligatoria con riguardo ad ingredienti quali il siero di latte in polvere. Il Tribunale escludeva, poi, la configurabilità del delitto di cui all'art. 516 c.p., affermando che in Sicilia per la preparazione della ricotta fresca non vigeva alcun disciplinare riguardante le modalità di produzione della ricotta fresca di guisa che l'uso del siero in polvere derivato dal latte doveva ritenersi legittimo e tale da non rendere ingannevole il prodotto alimentare in quanto il termine "fresca" andava riferito alla realizzazione del prodotto e non degli ingredienti adoperati.
1.3 Avverso il detto provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, osservando in via preliminare l'errore nella applicazione della legge in cui era incorso il Tribunale, in quanto contrariamente a quanto da esso affermato, il D.P.R. n. 54 del 1997, era stato abrogato dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193: al riguardo osserva il P.M. ricorrente che in ogni caso le disposizioni contenute nel detto D.P.R. (comunque abrogate) non erano applicabili nella fattispecie in quanto il RE non aveva adoperato siero di latte naturale, ma siero in polvere. Evidenzia il P.M. che il caso de quo è invece disciplinato dalla L. 11 aprile 1974, n. 138, che vieta all'art. 1 par. c) "prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) o b) o derivati comunque dal latte in polvere". A giudizio del P.M. ricorrente quindi il Tribunale avrebbe erroneamente applicato tanto la norma penale codicistica (art. 516 c.p.), quanto quella speciale, tra loro peraltro, pienamente cumulabili e compatibili. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Premesso che - come esattamente ricordato dal P.M. ricorrente - la normativa di cui al D.P.R. n. 54 del 1997, art. 2, punto 1), lett. a), (ritenuto applicabile dal Tribunale) è stata espressamente abrogata dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 che, all'art. 3, lett. n) ha previsto l'abrogazione delle disposizioni contenute in detto D.P.R. ad esclusione degli artt. 19, e 26 e dell'allegato C, capitolo 1, lett. A) punti 4 e 7 (non rilevanti in materia), è indubbio che nel caso in esame il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della normativa di settore che in tema di modalità di preparazione di alimenti (in particolare - per quanto qui rileva - di prodotti caseari) fa espresso divieto di adoperare in tali prodotti alimentari specifici derivati da latte in polvere, quali, appunto, il siero da latte.
3. Secondo la ricostruzione operata dal P.M. ricorrente il Tribunale non ha nemmeno tenuto conto delle speciali modalità di preparazione della ricotta fresca che esigono l'uso di ingredienti freschi e non in polvere: circostanza che refluisce oltre che sulla ipotesi contravvenzionale che sanziona la condotta di colui il quale impiega nella produzione di alimenti, sostanze private dei propri elementi nutritivi o comunque frammiste a sostanze di qualità inferiore o tali da variarne la composizione naturale, anche sulla più grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 516 c.p., che vieta la vendita di sostanze non genuine come genuine.
3.1 Già del resto la giurisprudenza di questa Corte suprema, sia pur in epoca assai risalente, in materia di preparazione della ricotta aveva affermato che integrava l'ipotesi contravvenzionale di cui alla L. n. 262 del 1983, art. 5, sia la produzione di latticini con latte in polvere di qualsiasi tipo, sia, in particolare, la produzione di ricotta (che costituisce una particolare forma di latticino in quanto derivato dal siero di latte dopo la separazione dalla cagliata) con il siero di latte in polvere (Sez. 6^ 7.2.1984 n. 3555, Barionovi, Rv. 163755).
3.2 Non va dimenticato, in proposito che - come nozione di comune dominio - la ricottasi ottiche dalla coagulazione delle siero- proteine, costituente la parte liquida che separa il latte durante il procedimento di caseificazione. Il siero che se ne ricava, viene nuovamente cotto (da qui il termine "ricotta"), per dare luogo all'alimento sopra indicato.
3.3 Alla stregua di tali considerazioni appare errata, oltre che inosservante di specifiche disposizioni di legge, la decisione del Tribunale incentrata su una pretesa insussistenza del fumus criminis, rilevandosi, al riguardo, che nell'operazione di verifica dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale (nella specie sequestro preventivo) il giudice deve, anzitutto accertarsi, attraverso una analisi sia pure sommaria del fatto, se a tale condotta corrisponda una ipotesi astratta di reato, fermo restando, però il dovere di valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (Sez. 3^ 11.3.2010 n. 18532, D'Orazio, Rv. 247103; v. anche Sez. 2^ 2.10.2008 n. 2808, Bedino e altri, Rv. 242650).
3.4 Detta indagine è stata compiuta dal Tribunale attraverso una inesatta applicazione di norme di legge, laddove altre erano le disposizioni da esaminare e da porre in comparazione con il fatto, senza che potesse rilevare, ai fini della esclusione del fumus criminis la circostanza, pure evidenziata dal Tribunale, della assenza di specifiche previsioni regolamentari per la Regione Sicilia in materia di preparazione di prodotti caseari quali la ricotta. L'affermazione che il concetto di "fresca" riferito al prodotto finito debba avere attinenza con il prodotto ultimo e non con gli ingredienti che lo compongono è certamente fuorviante, in quanto il concetto di freschezza di un alimento non può avere attinenza con dati quali la temperatura o la preparazione al momento, ma con dati intrinseci che ne attestino la genuinità e la bontà della produzione, in quanto la nozione di prodotto alimentare ingloba non solo il prodotto finito, ma anche gli ingredienti adoperati e i cicli di lavorazione che debbono, per l'appunto, assicurare nel loro insieme una genuinità di produzione. E certamente è innegabile che tra i componenti di un prodotto da valutare in termini di genuinità vadano intesi anche quegli elementi che bandiscono qualsiasi riferimento a componenti artificiali o comunque non naturali.
4. Alla stregua di tali indicazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Palermo che dovrà, in quella sede, uniformandosi ai principi di diritto dianzi espressi, valutare la configurabilità dei reati ipotizzati dall'Accusa tenendo presente l'intero quadro normativo di riferimento come sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2014