Sentenza 8 novembre 1999
Massime • 1
È astrattamente ipotizzabile il nesso teleologico, rilevante ai fini della retrodatazione del termine iniziale della custodia cautelare, tra un omicidio o un tentato omicidio e un delitto associativo già in atto, in quanto la natura permanente di quest'ultimo rende possibile che, dopo la creazione dell'associazione, questa costituisca il reato-fine rispetto al primo, commesso esclusivamente allo scopo di consentire la sopravvivenza del sodalizio criminoso. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse configurarsi tale vincolo nella consumazione dell'omicidio di un appartenente all'associazione sospettato di tradimento, essendo emerso "in fatto" che il delitto non era stato eseguito con finalità di tipo preventivo, per impedire al "traditore" rivelazioni pregiudizievoli all'esistenza dell'associazione, bensì per scopi meramente punitivi, da cui esulava qualsiasi intento di garantire quell'esistenza, sì che non si sarebbe potuto definire l'omicidio come reato commesso per eseguire il reato associativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/1999, n. 6090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6090 |
| Data del deposito : | 8 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 08.11.1999
1.Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE PASCALIS DARIO " N. 6090
3.Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 21261/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI AN n. il 29.01.1957 avverso ordinanza del 05.02.1999 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr.ssa MABELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. Abbate, che chiede il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Stellari, che chiede accogliersi il ricorso Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza 5.3.99 il Tribunale di Milano, quale giudice di appello ex art. 310 c.p.p. e giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente ordinanza disposto da questa Corte, confermava l'ordinanza 6.7.96 della Corte di Assise di Milano nella parte in cui aveva respinto la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare proposta da HI AN, limitatamente alla misura disposta in relazione all'omicidio di NE NZ, all'omicidio di IA CC ed al connesso tentato omicidio di LE SE, all'omicidio di ON EL. Riformava l'ordinanza stessa, ritenendo l'avvenuto decorso dei termini e disponendo la scarcerazione dell'imputato, in relazione ad altri omicidi, ritenuti connessi con le due associazioni criminose, ai sensi dell'art. 416 bis c.p. e dell'art. 75 legge n.685 del 1975, oggetto di ordinanza impositiva della precedente misura coercitiva dalla quale i termini dovevano essere fatti decorrere ex art. 297 c. 3 c.p.p. invocato dalla difesa. Individuava una linea di demarcazione tra i due gruppi di omicidi nel grado e nella natura della connessione di essi con la duplice associazione criminosa. Considerava idoneo a configurare il vincolo della continuazione ex art. 12 lett. b) c.p.p., richiamato dall'art.297 c.3 c.p.p., l'accertamento che gli omicidi commessi costituissero
"esecuzione di un piano iniziale associativo che aveva previsto di avvalersi della eliminazione fisica di membri di altre organizzazioni avversarie sia per tutelare la supremazia della propria organizzazione (o delle altre "federate") o per garantire e tutelare le illecite attività di narcotraffico".
Escludeva che i tre episodi criminosi per i quali era negata la retrodatazione del termine avessero tali caratteristiche. Quanto all'omicidio NE rilevava che la vittima era gravemente inadempiente nei confronti della "famiglia" siciliana dei Di NI, la quale per la ritorsione si era rivolta al gruppo associativo dei Pagiaviniti, i quali, a loro volta, in virtù di un "patto federativo" in precedenza stipulato, avevano ottenuto l'appoggio della organizzazione milanese e del gruppo Coco - Flachi - ET. Il rapporto tra l'omicidio e tale ultima associazione era troppo indiretto per poter essere ricondotto ad interessi diretti e comuni delle organizzazioni federate.
CC IA era stato ucciso per errore, in luogo di LE SE, vittima designata a causa di una vendetta decisa da certo Di DI, che si era rivolto all'organizzazione di ET per realizzarlo. Si trattava quindi di fatto estraneo agli scopi perseguiti dall'organizzazione dell'imputato.
ON EL era un membro di un'organizzazione criminosa amica, e nei suoi confronti erano stati manifestati sospetti di possibile tradimento. Se ne era decisa la eliminazione attuata in accordo ed in collaborazione tra le due associazioni. Doveva essere esclusa la continuazione, posto che un fatto anomalo del genere non poteva far parte del disegno criminoso originario.
Esclusa la continuazione per i tre episodi, il Tribunale riteneva non configurabili, gli estremi del nesso teleologico indicato dall'art. 12 c. 1 lett.c), non essendo ipotizzabile la natura di reato mezzo dell'omicidio in relazione al delitto associativo visto quale reato fine, in considerazione della preesistenza di quest'ultimo, incompatibile con l'espressione "per eseguire gli altri" contenuta nel terzo comma dell'art. 297 c.p.p. II- Ha proposto ricorso il difensore di ET, che deduce contraddittorietà e carenza della motivazione. Si duole della esclusione dall'ambito di operatività della continuazione dei tre delitti. L'omicidio NE era stato ritenuto dal Tribunale riconducibile ad iniziative di una delle organizzazioni federate in virtù di rapporti intrattenuti con altra organizzazione esterna, dato questo contraddittorio con la conclusione che il fatto non poteva dirsi attuato a tutela degli interessi delle organizzazioni federate. L'omicidio CC ed il tentato omicidio LE erano estrinsecazione della volontà della associazione criminosa di mantenere il proprio prestigio, con conseguente controllo sul territorio, ed aveva errato il Tribunale nel non tener conto della forza intimidatrice che deve caratterizzare l'organizzazione mafiosa. Il Di DI era poi federato con lo ET, e questo spiegava il suo intervento, al fine di creare un debito di riconoscenza e di rispetto. L'Omicidio ON non era evento imprevedibile, poiché la forza di intimidazione del vincolo associativo imponeva sanzioni nei confronti dei trasgressori.
Con riferimento ai due ultimi episodi criminosi, denuncia violazione di legge e carenza di motivazione circa la ritenuta insussistenza del nesso teleologico. Rileva che la natura permanente del reato associativo comporta che la consumazione e l'esecuzione del reato stesso si realizzi non solo nel momento della costituzione dell'associazione o dell'affiliazione del singolo soggetto, ma anche in ogni momento successivo, in assenza di contraria volontà degli agenti. Ne segue che ogni azione illecita finalizzata a tener viva e vitale l'associazione criminosa è commessa per "eseguire" il reato associativo.
III- Il problema posto con il ricorso concerne l'interpretazione da darsi all'art. 297 c.3 c.p.p. nella parte in cui individua i casi nei quali, in caso di contestazione "a catena", i termini di custodia cautelare decorrono dalla prima ordinanza emessa quando tra i fatti oggetto delle successive ordinanza cautelari sussiste connessione ai sensi dell'art. 12 c. 1, ritenuta rilevante allo scopo predetto dal legislatore in due distinte ipotesi: 1) concorso formale o reato continuato ex art. 81 c.p., ai sensi della lettera b) del comma citato;
2) nesso teleologico, menzionato dalla lettera c) del comma medesimo richiamata appunto dall'art. 297 c.3 limitatamente "ai casi di reati commessi per eseguirne altri".
Il primo punto viene in considerazione nel caso di specie limitatamente alla continuazione. È infondata la tesi difensiva relativa alla configurabilità dell'istituto previsto dall'art.81 c.2 nella situazione in esame, caratterizzata da tre omicidi, di cui uno in concorso formale con un tentato omicidio, indicati come collegati da un unico disegno criminoso ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti contestati nella precedente ordinanza cautelare. Un tale collegamento sarebbe possibile ove risultasse che al momento della costituzione dell'una o dell'altra associazione criminosa fossero stati previsti, sia pure a grandi linee, nell'ambito di un disegno criminoso unitario, gli episodi criminosi successivamente attuati. Con giudizio di merito ancorato ai motivi, alle modalità ed al contesto propri dei tre delitti considerati, il Tribunale ha rilevato come tali fatti siano stati frutto di spunti occasionali, e non possano in alcun modo essere fatti risalire ad una deliberazione adottata nel momento costitutivo delle due organizzazioni criminose. La circostanza esclude la connessione ai sensi dell'art. 12 c.1 lett. b) ritenuta rilevante dall'art. 297 C. 3 C.P.P. Sul secondo punto, concernente il nesso teleologico, questa Corte condivide la tesi difensiva concernente l'astratta possibilità di configurare la situazione prevista dall'art. 12 c.1 lett.c) nella parte richiamata dall'art. 297 c.3 c.p.p. ("reati commessi altri") nel rapporto tra un omicidio ed un reato associativo già in atto. Proprio la natura permanente dell'associazione per delinquere consente che dopo l'istituzione di essa il delitto associativo possa essere considerato reato fine rispetto ad altro reato, commesso esclusivamente allo scopo di consentire la sopravvivenza dell'associazione medesima (in senso conforme, Cass. Sez. VI, 13.3.97, Comandè, RV. 207161; "contra", Cass. Sez.I, 27.4.98, Cavallo, RV. 210391). Il reato permanente trova infatti esecuzione, in conseguenza della volontà e del comportamento degli associati che omettono di recedere dal patto associativo, sino al momento in cui la permanenza cessa. L'anteriorità dell'inizio del delitto associativo rispetto ad altro reato non è sufficiente ad escludere che quest'ultimo abbia quale finalità il primo, dovendosi verificare se il reato in questione sia commesso affinché la permanenza considerata non sia troncata.
Si osserva peraltro che l'espressione usata dal legislatore, "per eseguire", fa riferimento alla struttura tipica essenziale al reato considerato quale fine, non già ad elementi accidentali, idonei soltanto a favorirne le conseguenze. Nel caso di delitto associativo considerato quale possibile reato fine di un omicidio tentato o consumato, non è sufficiente un qualsiasi nesso tra i due reati, determinato dalla corrispondenza delle finalità dei medesimi, ovvero dalla funzionalità dell'omicidio rispetto ai reati fine dell'associazione, o dai miglior funzionamento dell'organizzazione criminosa in conseguenza della eliminazione di determinate persone che in qualche modo ne ostacolino l'attivita. Solo quando la sopravvivenza dell'associazione sia minacciata da una situazione che possa determinarne la fine, e che si intenda eliminare commettendo un reato, può configurarsi il nesso teleologico tra quest'ultimo ed il delitto associativo.
Ritenuto quindi, in contrasto con l'ordinanza impugnata, ipotizzabile in astratto un nesso di tipo teleologico, efficace ai fini dell'applicabilità della retrodatazione del termine di custodia ai sensi dell'art. 297 c. 3 c.p.p., tra un omicidio o tentato omicidio ed un delitto associativo, previsto dall'art. 416 bis c.p. o dalla legge in materia di stupefacenti, si rileva peraltro che il Tribunale non si limita a motivare in linea di diritto in senso contrario alla soluzione qui adottata da questa Corte, ma argomenta ulteriormente, nel senso di escludere che comunque un nesso del genere sia ravvisabile in concreto nei tre episodi considerati. L'analisi su questo tema è condotta logicamente, con riferimento alle finalità accertate per ciascuno dei tre fatti.
L'omicidio NE è descritto quale ritorsione attuata dalla organizzazione di ET rispetto ad un inadempimento verificatosi nei confronti di un'associazione in qualche modo collegata alla prima. Non solo la mancanza di un nesso diretto, sottolineata dal Tribunale, tra l'interesse dell'associazione contestata all'indagato e l'omicidio commesso ma anche lo scopo meramente ritorsivo, non collegato a primarie esigenze di sopravvivenza dell'organizzazione criminosa, che pur emerge dalla motivazione dell'ordinanza, escludono l'applicabilità della norma invocata.
L'omicidio CC ed il tentato omicidio di LE, vittima designata, trovano collocazione nella vicenda personale di una vendetta voluta da certo Di DI e realizzata dall'organizzazione di ET, in qualche modo collegata al mandante. Correttamente il Tribunale sottolinea quanto sia indiretto il rapporto tra il reato commesso e gli scopi dell'associazione per delinquere. I rilievi difensivi, concernenti la finalità di tener vivo il prestigio dell'organizzazione criminosa attuando i crimini richiesti, non conducono alla individuazione di un nesso teologico idoneo a comportare applicazione dell'art. 297 c.3 tra i delitti commessi ed il reato associativo, in assenza di un legame diretto ed immediato tra i primi e la sopravvivenza delle associazioni contestate allo ET con la prima ordinanza cautelare.
Il problema si presenta più complesso con riferimento all'omicidio ON, membro ali un'organizzazione criminosa amica di quella di ET, secondo l'ordinanza impugnata causato dal sospetto di "un possibile tradimento", ipotizzato dato che egli aveva accusato il fratello della detenzione di armi trovate a casa sua. "Data la convergenza di intenti delle due organizzazioni (l'una per finalità punitive, l'altra preventive) l'omicidio venne commesso da appartenenti ad entrambe" (pag. 18 ord.).
Si osserva che, in astratto, può configurarsi un omicidio di un "traditore" come finalizzato alla sopravvivenza di un'organizzazione criminosa, e quindi collegato al delitto associativo con nesso teleologico rilevante ai sensi dell'art.797 c.3 c.p.p., quando sia determinato dallo scopo di chiudere la bocca a chi intenda, e sia in grado, di fare rivelazioni tanto rilevanti sull'associazione e sugli associati da far cessare per opera dell'autorità la permanenza della associazione medesima.
Dal testo del provvedimento impugnato, peraltro, emerge una situazione diversa da quella ipotizzata. Lo scopo principale per il quale l'omicidio è deciso dalla organizzazione di cui la vittima fa parte è punitivo, non preventivo. L'associazione criminosa collegata, quella di ET, non teme che un eventuale "tradimento" comprometta la propria esistenza, ma egualmente collabora nell'omicidio per uno scopo preventivo indiretto, collegato alla opportunità che si radichi il convincimento della sicura e massima punizione per qualsiasi sgarro che un associato proprio, o di un gruppo amico, possa commettere.
In questa prospettiva manca quella preponderanza di un fine essenziale e diretto, concernente la permanenza dell'associazione criminosa alla quale l'autore dell'omicidio appartiene, e la cui sopravvivenza egli intenda ottenere con il delitto attuato, che consenta di definire quest'ultimo come commesso "per eseguire" il reato associativo (sull'assenza di nesso teleologico rispetto all'associazione per delinquere del delitto commesso allo scopo di mantener viva la forza intimidatrice dell'associazione stessa, Cass. Sez.I, 22.5.96, Burcheri, RV. 205128). L'assenza del nesso teleologico, nonché la non configurabilità del vincolo della continuazione, tra gli omicidi commessi ed i reati associativi in precedenza contestati, comportano il rigetto del ricorso, con le conseguenze previste dall'art 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co, 1 ter N. Att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 1999